D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico maternità e paternità – D.Lgs. 151/2001

90 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 30/12/2025

Il D.Lgs. 151/2001 è il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001.

È diviso in sedici Capi: dalle disposizioni generali e dalla tutela della salute della lavoratrice al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo parentale; poi riposi, permessi e congedi, congedi per la malattia del figlio, lavoro notturno, divieto di licenziamento e diritto al rientro, disposizioni speciali, lavoratrici autonome e libere professioniste, sostegno alla maternità e alla paternità, vigilanza, oneri contributivi e disposizioni finali. Per l’art. 16 è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto, salvo la flessibilità dell’art. 20.

Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici, esempi e domande frequenti; gli articoli abrogati sono segnalati.

Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 30/12/2025
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30/12/2025): introduce il comma 2-bis all’art. 4 e modifica gli articoli 32, 33, 34, 36 e 47.
  • Corte costituzionale, sentenza 4 novembre 2025, n. 197 (G.U. 24/12/2025): dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5.
  • Corte costituzionale, sentenza 6 maggio 2025, n. 115 (G.U. 23/07/2025): dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (G.U. 31/12/2024): modifica l’art. 34, comma 1.

Indice degli articoli

Partizione ufficiale secondo Normattiva. 90 articoli su 95 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.

Capo IDisposizioni generali5 articoli
  1. Art. 1Oggetto
  2. Art. 2Definizioni
  3. Art. 3Divieto di discriminazione
  4. Art. 4Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
  5. Art. 5Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Capo IITutela della salute della lavoratrice10 articoli
  1. Art. 6Tutela della sicurezza e della salute
  2. Art. 7Lavori vietati
  3. Art. 8Esposizione a radiazioni ionizzanti
  4. Art. 9Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
  5. Art. 10Personale militare femminileabrogato
  6. Art. 11Valutazione dei rischi
  7. Art. 12Conseguenze della valutazione
  8. Art. 13Adeguamento alla disciplina comunitaria
  9. Art. 14Controlli prenatali
  10. Art. 15Disposizioni applicabili
Capo IIICongedo di maternità13 articoli
  1. Art. 16Divieto di adibire al lavoro le donne
  2. Art. 16-bisRinvio e sospensione del congedo di maternità
  3. Art. 17Estensione del divieto
  4. Art. 18Sanzioni
  5. Art. 19Interruzione della gravidanza
  6. Art. 21Documentazione
  7. Art. 22Trattamento economico e normativo
  8. Art. 23Calcolo dell'indennità
  9. Art. 24Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
  10. Art. 25Trattamento previdenziale
  11. Art. 26Adozioni e affidamenti
  12. Art. 27Adozioni e affidamenti preadottivi internazionaliabrogato
Capo IVCongedo di paternità6 articoli
  1. Art. 27-bisCongedo di paternità obbligatorio
  2. Art. 28Congedo di paternità alternativo
  3. Art. 29Trattamento economico e normativo
  4. Art. 30Trattamento previdenziale
  5. Art. 31Adozioni e affidamenti
  6. Art. 31-bisSanzioni
Capo VCongedo parentale7 articoli
  1. Art. 32Congedo parentale
  2. Art. 33Prolungamento del congedo
  3. Art. 34Trattamento economico e normativo
  4. Art. 35Trattamento previdenziale
  5. Art. 36Adozioni e affidamenti
  6. Art. 37Adozioni e affidamenti preadottivi internazionaliabrogato
  7. Art. 38Sanzioni
Capo VIRiposi, permessi e congedi9 articoli
  1. Art. 39Riposi giornalieri della madre
  2. Art. 40Riposi giornalieri del padre
  3. Art. 42Riposi e permessi per i figli con handicap grave
  4. Art. 42-bisAssegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
  5. Art. 43Trattamento economico e normativo
  6. Art. 44Trattamento previdenziale
  7. Art. 46Sanzioni
Capo VIICongedi per la malattia del figlio6 articoli
  1. Art. 47Congedo per la malattia del figlio
  2. Art. 48Trattamento economico e normativo
  3. Art. 49Trattamento previdenziale
  4. Art. 50Adozioni e affidamenti
  5. Art. 51Documentazione
  6. Art. 52Sanzioni
Capo VIIILavoro notturno1 articoli
  1. Art. 53Lavoro notturno
Capo IXDivieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro3 articoli
  1. Art. 54Divieto di licenziamento
  2. Art. 55Dimissioni
  3. Art. 56Diritto al rientro e alla conservazione del posto
Capo XDisposizioni speciali12 articoli
  1. Art. 57Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
  2. Art. 58Personale militareabrogato
  3. Art. 59Lavoro stagionale
  4. Art. 59-bisLavoro nel settore dello spettacolo
  5. Art. 60Lavoro a tempo parziale
  6. Art. 61Lavoro a domicilio
  7. Art. 62Lavoro domestico
  8. Art. 63Lavoro in agricoltura
  9. Art. 64Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della
  10. Art. 64-bisAdozioni e affidamenti
  11. Art. 65Attività socialmente utili
Capo XILavoratori autonomi4 articoli
  1. Art. 66Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
  2. Art. 67Modalità di erogazione
  3. Art. 68Misura dell'indennità
  4. Art. 69Congedo parentale
Capo XIILiberi professionisti4 articoli
  1. Art. 70Indennità di maternità per le libere professioniste
  2. Art. 71Termini e modalità della domanda
  3. Art. 72Adozioni e affidamenti
  4. Art. 73Indennità in caso di interruzione della gravidanza
Capo XIIISostegno alla maternità e alla paternità2 articoli
  1. Art. 74Assegno di maternità di base
  2. Art. 75Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Capo XIVVigilanza2 articoli
  1. Art. 76Documentazione
  2. Art. 77Vigilanza
Capo XVDisposizioni in materia di oneri contributivi7 articoli
  1. Art. 78Riduzione degli oneri di maternità
  2. Art. 79Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
  3. Art. 80Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base
  4. Art. 81Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
  5. Art. 82Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
  6. Art. 83Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
  7. Art. 84Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative
Capo XVIDisposizioni finali4 articoli
  1. Art. 85Disposizioni in vigore
  2. Art. 86Disposizioni abrogate
  3. Art. 87Disposizioni regolamentari di attuazione

Domande frequenti

Che cos’è il testo unico maternità e paternità?

È il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001. Riunisce le norme sulla tutela e sul sostegno della maternità e della paternità: congedi, riposi, permessi, divieto di licenziamento, indennità e oneri contributivi.

Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio?

L’art. 27-bis prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astenga dal lavoro per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore; in caso di parto plurimo i giorni sono venti. Normattiva segnala la sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 2025, n. 115 sull’art. 27-bis.

Dove si trova il congedo parentale?

Nel Capo V, articoli da 32 a 38. Per l’art. 32 ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi quattordici anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro; i congedi dei due genitori non possono complessivamente superare dieci mesi, salvo quanto previsto dal comma 2.

Qual è l’ultima modifica al D.Lgs. 151/2001?

All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, che introduce il comma 2-bis all’art. 4 e modifica tra gli altri gli articoli 32, 33, 34 e 36.

Approfondimenti collegati

Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.

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