Il D.Lgs. 151/2001 è il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001.
È diviso in sedici Capi: dalle disposizioni generali e dalla tutela della salute della lavoratrice al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo parentale; poi riposi, permessi e congedi, congedi per la malattia del figlio, lavoro notturno, divieto di licenziamento e diritto al rientro, disposizioni speciali, lavoratrici autonome e libere professioniste, sostegno alla maternità e alla paternità, vigilanza, oneri contributivi e disposizioni finali. Per l’art. 16 è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto, salvo la flessibilità dell’art. 20.
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È il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001. Riunisce le norme sulla tutela e sul sostegno della maternità e della paternità: congedi, riposi, permessi, divieto di licenziamento, indennità e oneri contributivi.
L’art. 27-bis prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astenga dal lavoro per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore; in caso di parto plurimo i giorni sono venti. Normattiva segnala la sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 2025, n. 115 sull’art. 27-bis.
Nel Capo V, articoli da 32 a 38. Per l’art. 32 ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi quattordici anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro; i congedi dei due genitori non possono complessivamente superare dieci mesi, salvo quanto previsto dal comma 2.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, che introduce il comma 2-bis all’art. 4 e modifica tra gli altri gli articoli 32, 33, 34 e 36.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.