Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 151/2001 — Riposi giornalieri della madre
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
3. I periodi di riposo sono ridotti alla metà quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura