Lo Statuto dei lavoratori è la legge 20 maggio 1970, n. 300, «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970.
È diviso in sei Titoli. Il primo tutela la libertà e la dignità del lavoratore: libertà di opinione, limiti ai controlli, con l’art. 4 sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo, sanzioni disciplinari (art. 7), divieto di indagini sulle opinioni, mansioni. Il secondo riguarda la libertà sindacale, con gli atti discriminatori (art. 15) e la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (art. 18). Il terzo regola l’attività sindacale: rappresentanze sindacali aziendali (art. 19), assemblea, permessi. Seguono le disposizioni varie e generali, con la repressione della condotta antisindacale (art. 28), le norme sul collocamento e le disposizioni finali e penali.
Qui sotto trovi l’indice completo dei 41 articoli con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici; gli articoli abrogati sono segnalati.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 41 articoli su 41 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
È la legge 20 maggio 1970, n. 300, che tutela la libertà e la dignità dei lavoratori, la libertà e l’attività sindacale nei luoghi di lavoro e contiene norme sul collocamento. Ha 41 articoli divisi in sei Titoli.
Ha per rubrica «Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo». Gli strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e installati previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali.
Per l’art. 35, nelle imprese industriali e commerciali le disposizioni del Titolo III, salvo il primo comma dell’art. 27, si applicano a ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo con più di quindici dipendenti; nelle imprese agricole, con più di cinque dipendenti.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato il 5 novembre 2025: la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2025, n. 156, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, sulle rappresentanze sindacali aziendali.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.