1. Il presente testo unico, in attuazione dell’art. 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ed agli apolidi.
Categoria: T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
-
Art. 2 D.Lgs. 286/1998 — Diritti e doveri dello straniero
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. -
Art. 3 D.Lgs. 286/1998 — Politiche migratorie
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le Camere e la Conferenza unificata, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato. -
Art. 4-bis D.Lgs. 286/1998 — Accordo di integrazione
1. Lo straniero ammesso a permanere sul territorio nazionale sottoscrive un accordo di integrazione articolato per crediti. -
Art. 4 D.Lgs. 286/1998 — Ingresso nel territorio dello Stato
1. L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. -
Art. 5-bis D.Lgs. 286/1998 — Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro è il presupposto per l’ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro. -
Art. 5 D.Lgs. 286/1998 — Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico. -
Art. 6 D.Lgs. 286/1998 — Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. -
Art. 7 D.Lgs. 286/1998 — Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive. -
Art. 8 D.Lgs. 286/1998 — Disposizioni particolari per i soggiornanti
Art. 8 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Disposizioni particolari per i soggiornanti. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
-
Art. 9 D.Lgs. 286/1998 — Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. -
Art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 — Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la multa.