Il codice antimafia è il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», pubblicato nel supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011 ed entrato in vigore il 13 ottobre 2011; secondo Normattiva i Capi I-IV del Libro II entrano in vigore come dispone l’art. 119.
È diviso in quattro Libri. Il Libro I riguarda le misure di prevenzione: personali, applicate dal questore o dall’autorità giudiziaria, e patrimoniali, con sequestro e confisca, l’amministrazione e la destinazione dei beni e la tutela dei terzi. Il Libro II disciplina la documentazione antimafia, cioè comunicazione e informazione antimafia. Il Libro III riguarda le attività informative e investigative e l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati; il Libro IV contiene modifiche ai codici, abrogazioni e disposizioni transitorie.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici, esempi e domande frequenti.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 128 articoli su 139 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Titolo ILE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Capo ILe misure di prevenzione personali applicate dal questore
Capo IILe misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
Sezione IIl procedimento applicativo
Sezione IILe impugnazioni
Sezione IIIL'esecuzione
Titolo IILE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo IIl procedimento applicativo
Capo IILe impugnazioni
Capo IIILa revocazione della confisca
Capo IVRapporti con i procedimenti penali
Capo VLe misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
Capo V-bisTrattazione prioritaria del procedimento
Titolo IIIL'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo IL'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Capo IILa gestione dei beni sequestrati e confiscati
Capo IIILa destinazione dei beni confiscati
Capo IVRegime fiscale dei beni sequestrati o confiscati
Titolo IVLA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo IDisposizioni generali
Capo IIAccertamento dei diritti dei terzi
Capo IIIRapporti con le procedure concorsuali
Titolo VEFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo IEffetti delle misure di prevenzione
Capo IILa riabilitazione
Capo IIILe sanzioni
Capo IVDisposizioni finali
Capo IDisposizioni di carattere generale
Capo IIDocumentazione antimafia
Capo IIIComunicazioni antimafia
Capo IVInformazioni antimafia
Capo VBanca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Capo VIDisposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Titolo IATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo IDirezione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Capo IIConsiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione investigativa antimafia
Titolo IIL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
È il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, entrato in vigore il 13 ottobre 2011. Raccoglie le misure di prevenzione personali e patrimoniali, le regole sulla documentazione antimafia e quelle sull’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
In quattro Libri: I, misure di prevenzione (articoli 1-81); II, documentazione antimafia (82-101); III, attività informative e investigative e Agenzia nazionale (102-114); IV, modifiche, abrogazioni e disposizioni transitorie (115-120).
Lo dice l’art. 84: la comunicazione antimafia attesta la sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto dell’art. 67; l’informazione antimafia attesta anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto il D.L. 29 settembre 2026, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, che modifica l’art. 105, comma 1.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.