- Disciplina le autorizzazioni per allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale.
- Il questore puo concederle per ragioni di lavoro, salute o gravi motivi personali.
- Per motivi specifici puo essere competente il tribunale (es. soggiorni prolungati).
- L'autorizzazione deve essere richiesta motivatamente e documentata.
- Il diniego e impugnabile davanti al giudice amministrativo o al tribunale di prevenzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.
2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.
3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.
Commento
Funzione della norma
L'articolo 12 introduce una valvola di compensazione fra l'incisivita dell'obbligo di soggiorno e i diritti fondamentali del sottoposto. Il sottoposto a obbligo di soggiorno o a divieto di soggiorno non e relegato in modo assoluto al comune: il questore puo autorizzarlo, nei casi previsti, ad allontanarsene per ragioni serie e documentabili. La logica e di proporzionalita: la misura limita la liberta di circolazione solo nella misura strettamente necessaria.
Casistica delle autorizzazioni
Le ipotesi tipiche sono lavoro che richieda trasferte (autotrasportatore, rappresentante di commercio, operaio di cantieri mobili), cure mediche specialistiche non disponibili nel comune di residenza, visite a familiari conviventi malati o assistiti, partecipazione a procedimenti giudiziari, esami universitari, eventi familiari come matrimoni, battesimi o funerali. Il questore valuta la coerenza fra l'esigenza e la pericolosita residua del sottoposto e fissa il periodo di assenza autorizzata.
Competenza tra questore e tribunale
Per gli allontanamenti di breve durata e di natura ordinaria provvede il questore. Per allontanamenti prolungati o per modifiche stabili (ad esempio trasferimento di domicilio per ragioni di lavoro per oltre sei mesi) puo essere competente il tribunale di prevenzione, che con un decreto ad hoc modifica i contorni della misura. La distinzione e funzionale: il questore gestisce la quotidianita, il tribunale i mutamenti di rilievo strutturale.
Procedimento di richiesta
L'istanza, di solito presentata tramite il difensore, deve indicare luogo di destinazione, durata, motivazione e idonea documentazione (contratto di lavoro, prescrizione medica, comunicazione del datore). Il questore decide in tempi rapidi, considerando anche eventuali rischi specifici della destinazione (presenza di persone gravate da precedenti, sodali, esercizi pubblici a rischio). Il diniego deve essere motivato.
Impugnazione del diniego
Avverso il diniego del questore puo essere proposto ricorso al TAR competente, trattandosi di provvedimento amministrativo. In alcuni casi e possibile rivolgersi al tribunale di prevenzione per chiedere la modifica delle prescrizioni che impediscono l'autorizzazione. La giurisprudenza amministrativa esige che i dinieghi siano motivati su elementi concreti e non si limitino a richiamare la natura della misura: il rifiuto sistematico delle autorizzazioni rischia di trasformare l'obbligo di soggiorno in una restrizione domiciliare contraria al principio di proporzionalita.
Approccio pratico alle istanze
Una buona prassi e organizzare le istanze ex articolo 12 con un schema ricorrente: indicazione precisa di luoghi e date, motivazione documentata, proposta di modalita di controllo (presentazioni intermedie, comunicazioni di rientro). Il questore valuta favorevolmente le richieste corredate da documentazione coerente. Per le esigenze ricorrenti, come trasferte lavorative settimanali, e possibile chiedere autorizzazioni-quadro di durata pluriennale, con obbligo di comunicazione periodica. Questo approccio bilancia le esigenze di sicurezza con quelle di vita quotidiana e riduce il rischio di violazioni involontarie.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Autorizzazione per lavoro stagionale
Caso 2: Caso 2 — Diniego annullato dal TAR
Domande frequenti
Quando si puo essere autorizzati ad allontanarsi dal comune?
Per ragioni di lavoro, cure mediche, gravi motivi personali, partecipazione a procedimenti giudiziari, eventi familiari rilevanti. L'istanza va documentata e indicata destinazione e durata.
Chi decide sull'autorizzazione?
Per gli allontanamenti di breve durata provvede il questore. Per modifiche stabili o di lunga durata e competente il tribunale di prevenzione, che modifica le prescrizioni del decreto.
Come si impugna il diniego?
Il diniego del questore si impugna al TAR competente. In alternativa, e possibile chiedere al tribunale di prevenzione la modifica delle prescrizioni che ostacolano l'autorizzazione.
Vedi anche