D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Decreto antiriciclaggio – D.Lgs. 231/2007

Antiriciclaggio 82 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 23/07/2026

Il D.Lgs. 231/2007 è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE «concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» e alla direttiva 2006/70/CE. Pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, è in vigore dal 29 dicembre 2007 ed è la legge antiriciclaggio italiana.

È diviso in cinque Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni generali: ambito di applicazione e soggetti obbligati, autorità e vigilanza, cooperazione, analisi del rischio. Il Titolo II elenca gli obblighi: adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione delle operazioni sospette, astensione, comunicazione e segnalazione di violazioni. Seguono le misure ulteriori, le regole per i prestatori di servizi di gioco e le sanzioni penali e amministrative.

Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici, esempi e domande frequenti. Le tre Sezioni del Capo sull’adeguata verifica compaiono senza titolo perché Normattiva non ne riporta la rubrica.

Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 23/07/2026
  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (G.U. 23/07/2026): modifica l’art. 65, comma 11.
  • D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (G.U. 08/07/2026): modifica tra gli altri gli articoli 5, 6, 12, 17 e 21 e introduce gli articoli da 21-bis a 21-septies.
  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (G.U. 14/04/2026): modifica l’art. 3, comma 2, e l’art. 6, comma 5.

Indice degli articoli

Partizione ufficiale secondo Normattiva. 82 articoli su 88 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.

Titolo IDisposizioni di carattere generale20 articoli

Capo IAmbito di applicazione

  1. Art. 1Definizioni
  2. Art. 2Finalità e principi
  3. Art. 3Soggetti obbligati

Capo IIAutorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni

  1. Art. 4Ministro dell'economia e delle finanze
  2. Art. 5Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria
  3. Art. 6Unità d'informazione finanziaria
  4. Art. 7Autorità di vigilanza di settore
  5. Art. 8Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
  6. Art. 9Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
  7. Art. 10Pubbliche amministrazioni
  8. Art. 11Organismi di autoregolamentazione

Capo IIICooperazione nazionale e internazionale

  1. Art. 12Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali
  2. Art. 13Cooperazione internazionale
  3. Art. 13-bisCooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU
  4. Art. 13-terCooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri

Capo IVAnalisi e valutazione del rischio

  1. Art. 14Analisi nazionale del rischio
  2. Art. 15Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
  3. Art. 16Procedure di mitigazione del rischio
  4. Art. 16-bisIndividuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato
  5. Art. 16-terAnalisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa
Titolo IIObblighi41 articoli

Capo IObblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione I

  1. Art. 17Disposizioni generali
  2. Art. 18Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
  3. Art. 19Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
  4. Art. 20Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
  5. Art. 21Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
  6. Art. 22Obblighi del cliente

Sezione II

  1. Art. 23Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
  2. Art. 24Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
  3. Art. 25Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
  4. Art. 25-bisModalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività

Sezione III

  1. Art. 26Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
  2. Art. 27Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
  3. Art. 28Responsabilità dei soggetti obbligati
  4. Art. 29Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
  5. Art. 30Esclusioni

Capo IIObblighi di conservazione

  1. Art. 31Obblighi di conservazione
  2. Art. 32Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
  3. Art. 33Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
  4. Art. 34Disposizioni specifiche
  5. Art. 34-bisOrganismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato

Capo IIIObblighi di segnalazione

  1. Art. 35Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
  2. Art. 36Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
  3. Art. 37Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
  4. Art. 38Tutela del segnalante
  5. Art. 39Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
  6. Art. 40Analisi e sviluppo delle segnalazioni
  7. Art. 41Flusso di ritorno delle informazioni

Capo IVObbligo di astensione

  1. Art. 42Astensione

Capo VDisposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività

  1. Art. 43Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
  2. Art. 44Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
  3. Art. 45Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
  4. Art. 45-bisObbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Capo VIObblighi di comunicazione

  1. Art. 46Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
  2. Art. 47Comunicazioni oggettive

Capo VIISegnalazione di violazioni

  1. Art. 48Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Titolo IIIMisure ulteriori3 articoli
  1. Art. 49Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
  2. Art. 50Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi
  3. Art. 51Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Titolo IVDisposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco4 articoli
  1. Art. 52Misure per la mitigazione del rischio
  2. Art. 52-bisRegistro dei distributori ed esercenti
  3. Art. 53Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
  4. Art. 54Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Titolo VDISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI20 articoli

Capo ISanzioni penali

  1. Art. 55Fattispecie incriminatrici

Capo IISanzioni amministrative

  1. Art. 56Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
  2. Art. 57Inosservanza degli obblighi di conservazione
  3. Art. 58Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
  4. Art. 59Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
  5. Art. 60Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
  6. Art. 61Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
  7. Art. 62Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
  8. Art. 63Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
  9. Art. 64Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
  10. Art. 65Procedimento sanzionatorio
  11. Art. 66Misure ulteriori
  12. Art. 67Criteri per l'applicazione delle sanzioni
  13. Art. 68Applicazione della sanzione in misura ridotta
  14. Art. 69Successione di leggi nel tempo

Capo IIIDisposizioni finali

  1. Art. 70Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023
  2. Art. 71Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
  3. Art. 72Modifiche a disposizioni normative vigenti
  4. Art. 73Norme abrogate
  5. Art. 74Clausola di invarianza

Domande frequenti

Che cos’è il D.Lgs. 231/2007?

È il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha attuato le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Individua i soggetti obbligati (art. 3) e i loro obblighi.

Dove si trovano gli obblighi di adeguata verifica della clientela?

Nel Titolo II, Capo I, articoli da 17 a 30, divisi in tre Sezioni. Tra gli altri, l’art. 23 riguarda le misure semplificate di adeguata verifica, l’art. 24 gli obblighi di adeguata verifica rafforzata.

Dove si trova l’obbligo di segnalare le operazioni sospette?

Nel Titolo II, Capo III, «Obblighi di segnalazione», articoli da 35 a 41. L’art. 35 disciplina l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Qual è l’ultima modifica al D.Lgs. 231/2007?

Al 7 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato il 23 luglio 2026: il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, che modifica l’art. 65, comma 11. Poco prima il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 aveva introdotto gli articoli da 21-bis a 21-septies.

Approfondimenti collegati

Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 7 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.

Dall'archivio · selezione di oggi

Dodici pagine da rileggere

Ogni giorno una selezione diversa tra le pagine di questa sezione. Domani ne trovi altre dodici.

AntiriciclaggioArt. 66 Antiriciclaggio – Misure ulterioriAggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 45 bis Antiriciclaggio – Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestator…Aggiornato il 30 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 65 Antiriciclaggio – Procedimento sanzionatorioAggiornato il 10 giugno 2026AntiriciclaggioArt. 12 Antiriciclaggio – Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali (1) (2)Aggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 26 Antiriciclaggio – Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terziAggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 48 Antiriciclaggio – Sistemi interni di segnalazione delle violazioniAggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 44 Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agentiAggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 74 Antiriciclaggio – Clausola di invarianzaAggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 52 bis Antiriciclaggio – Registro dei distributori ed esercentiAggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 51 Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze…Aggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 61 Antiriciclaggio – DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 61Aggiornato il 29 ottobre 2026AntiriciclaggioArt. 9 Antiriciclaggio – Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafiaAggiornato il 21 ottobre 2026

La selezione cambia ogni giorno alle 6 · Tutte le guide · Tutti i casi pratici

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.