- Contiene le modifiche coordinate al Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) e al Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998) rese necessarie dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007.
- Elimina o sostituisce le previgenti disposizioni antiriciclaggio contenute nel TUB e nel TUF, evitando duplicazioni normative.
- Assicura la coerenza delle definizioni e delle procedure tra la normativa generale antiriciclaggio e quella settoriale bancaria e finanziaria.
- Ha natura tecnica di coordinamento: non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma raccorda il sistema normativo.
- Interessa in particolare i soggetti vigilati da Banca d'Italia e CONSOB nella definizione dei loro obblighi antiriciclaggio.
Art. 57 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza degli obblighi di conservazione(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III). – 1.Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 1-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro. 1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. 2. L’omessa istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di ope- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 58 86 razioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 36, comma 1, lett. c), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. – l’art. 34, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell'assente
- Articolo 57 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta
- Articolo 57 Codice della Strada: Macchine agricole
- Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere
- Articolo 57 Codice di Procedura Penale: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Natura e funzione dell’art. 57
L’art. 57 del D.Lgs. 231/2007 ha natura esclusivamente tecnica di coordinamento normativo: non introduce nuovi obblighi sostanziali a carico dei soggetti obbligati, ma modifica le disposizioni del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, TUB) e del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, TUF) per eliminare le previgenti norme antiriciclaggio contenute in quelle fonti e per assicurare la coerenza definitoria e procedurale tra la normativa generale del D.Lgs. 231/2007 e quella settoriale bancaria e finanziaria.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (e delle sue versioni precedenti, in particolare il D.Lgs. 196/1997 e il D.Lgs. 153/1999), le disposizioni antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario erano disperse tra il TUB, il TUF e norme speciali di settore. La progressiva unificazione normativa, culminata con il D.Lgs. 231/2007, ha reso necessario un capillare lavoro di pulizia legislativa per evitare che le medesime materie fossero regolate da due fonti diverse con contenuti potenzialmente contraddittori o sovrapposti. L’art. 57 è lo strumento attraverso il quale il legislatore ha realizzato questa operazione di consolidamento normativo.
Modifiche al TUB (D.Lgs. 385/1993)
Il TUB conteneva disposizioni antiriciclaggio specifiche per il settore bancario, in particolare negli articoli relativi ai controlli interni, alle comunicazioni alle autorità di vigilanza e alla segnalazione di operazioni anomale. L’art. 57 del D.Lgs. 231/2007 ha abrogato o sostituito queste disposizioni, con diverse modalità a seconda del contenuto.
Le disposizioni definitorie (definizione di cliente, operazione, mezzi di pagamento nel contesto bancario) sono state abrogate e sostituite con un rinvio espresso all’art. 1 del D.Lgs. 231/2007, che fornisce ora le definizioni unificate per tutti i soggetti obbligati. Questo ha eliminato il rischio di interpretazioni divergenti delle stesse nozioni nel settore bancario rispetto agli altri settori.
Le disposizioni procedurali relative all’adeguata verifica della clientela (identificazione del cliente, verifica dell’identità, raccolta di informazioni sullo scopo del rapporto) erano già presenti nel TUB nelle forme della previgente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 196/1997). L’art. 57 le ha abrogate, facendo confluire l’intera materia negli artt. 17-30 del D.Lgs. 231/2007, che si applicano uniformemente a tutti i soggetti obbligati indipendentemente dal settore.
Le disposizioni del TUB relative ai controlli interni antiriciclaggio delle banche sono state integrate con le previsioni dell’art. 42 del D.Lgs. 231/2007. Banca d'Italia ha poi disciplinato nel dettaglio le procedure di controllo interno per le banche attraverso le proprie istruzioni di vigilanza, tenendo conto sia delle previsioni del TUB sia di quelle del D.Lgs. 231/2007.
Modifiche al TUF (D.Lgs. 58/1998)
Analogamente al TUB, il TUF conteneva disposizioni antiriciclaggio specifiche per gli intermediari mobiliari (SIM, SGR, SICAV, intermediari abilitati ai sensi dell’art. 18 TUF). Le principali modifiche operate dall’art. 57 riguardano la soppressione delle norme TUF sull’identificazione della clientela nelle operazioni di investimento, la soppressione delle previsioni sulla conservazione dei dati nelle operazioni su strumenti finanziari, e la modifica delle disposizioni sui controlli interni CONSOB per renderle coerenti con il framework dell’art. 42 del D.Lgs. 231/2007.
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda il coordinamento tra gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio e gli obblighi di profilatura della clientela previsti dalla normativa MiFID II (Direttiva UE 2014/65 e Regolamento UE 2017/565). Entrambi i framework richiedono una conoscenza approfondita del cliente, ma con finalità diverse: la verifica antiriciclaggio serve a prevenire l’uso del sistema finanziario per finalità illecite; la profilatura MiFID serve a garantire che i prodotti di investimento siano adeguati alle esigenze e al profilo di rischio del cliente. Il legislatore ha scelto di mantenere i due sistemi separati, con previsioni di coordinamento (in particolare sulla condivisione delle informazioni cliente tra le diverse funzioni dell’intermediario) che evitino la duplicazione degli obblighi documentali.
Impatto sui soggetti vigilati da Banca d'Italia e CONSOB
Per le banche e gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia, le modifiche operate dall’art. 57 hanno avuto un impatto pratico rilevante sulle procedure interne di compliance. In particolare, hanno richiesto un aggiornamento dei sistemi di archivio unico informatico (AUI) per allinearli alle nuove definizioni di operazione e di rapporto continuativo del D.Lgs. 231/2007; una revisione dei contratti con la clientela per rimuovere i riferimenti alle previgenti norme TUB abrogate; un adeguamento delle procedure di segnalazione all’UIF per renderle conformi al nuovo formato e ai nuovi termini del D.Lgs. 231/2007; una formazione del personale sui cambiamenti introdotti.
Per gli intermediari mobiliari vigilati dalla CONSOB, il coordinamento tra normativa antiriciclaggio e normativa MiFID ha richiesto una revisione dei processi di onboarding della clientela, con l’obiettivo di raccogliere in un’unica fase le informazioni necessarie per entrambi i framework (antiriciclaggio e adeguatezza dell’investimento), riducendo la duplicazione documentale e i costi amministrativi a carico del cliente e dell’intermediario.
Ulteriori modifiche settoriali: CAP e normativa assicurativa
Le modifiche di coordinamento operate dal D.Lgs. 231/2007 non si sono limitate al TUB e al TUF, ma hanno interessato anche il Codice delle Assicurazioni Private (CAP, D.Lgs. 209/2005) per le imprese di assicurazione vita, soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/2007. L’IVASS, in coordinamento con Banca d'Italia, ha emanato provvedimenti regolamentari per disciplinare le modalità operative di adeguata verifica della clientela nel settore assicurativo, tenendo conto delle specificità del prodotto assicurativo vita rispetto ai prodotti bancari e finanziari.
Il progressivo recepimento delle Direttive UE antiriciclaggio (IV, V e ora VI) ha richiesto ulteriori interventi di coordinamento tra il D.Lgs. 231/2007 e le normative settoriali, attuati con i D.Lgs. 90/2017, 125/2019 e 195/2021. L’art. 57, come norma di coordinamento originaria, non è più l’unico strumento attraverso il quale si realizza questa integrazione: il sistema si è evoluto verso un modello di normativa generale (D.Lgs. 231/2007) integrata da provvedimenti regolamentari settoriali delle autorità di vigilanza, che adattano le previsioni generali alle specificità di ciascun comparto.
Prospettiva evolutiva con il pacchetto AML 2024
Il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR), applicabile direttamente dal 10 luglio 2027, renderà in larga parte superfluo il meccanismo di coordinamento normativo tra D.Lgs. 231/2007 e normative settoriali: le previsioni dell’AMLR si applicheranno direttamente a tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dal settore di attività, eliminando la necessità di coordinare fonti nazionali diverse. Il D.Lgs. 231/2007 sopravvivrà nella parte sanzionatoria, procedurale e istituzionale (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria), ma la gran parte degli obblighi sostanziali sarà disciplinata direttamente dal regolamento europeo. Questo renderà anche il TUB e il TUF progressivamente irrilevanti come fonti antiriciclaggio per il settore bancario e finanziario.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
Istruzioni aggiornate sul procedimento sanzionatorio antiriciclaggio. Dedica specifica attenzione alle violazioni degli obblighi di conservazione, qualificate come violazioni gravi quando reiterate o sistematiche, e collega i parametri di gravita alla graduazione della sanzione amministrativa.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Cosa contiene l’art. 57 del D.Lgs. 231/2007?
L’art. 57 ha natura tecnica di coordinamento normativo: modifica il Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) e il Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998) per eliminare le previgenti disposizioni antiriciclaggio contenute in quelle fonti e assicurare la coerenza definitoria e procedurale con il D.Lgs. 231/2007. Non introduce nuovi obblighi sostanziali ma raccorda il sistema normativo.
Perché era necessario modificare il TUB e il TUF?
Prima del D.Lgs. 231/2007, le disposizioni antiriciclaggio per banche e intermediari erano disperse tra TUB, TUF e norme speciali, con il rischio di interpretazioni divergenti e duplicazioni procedurali. L’art. 57 ha centralizzato gli obblighi nel D.Lgs. 231/2007, sostituendo le norme settoriali previgenti e garantendo un quadro normativo coerente per tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dal settore.
Come si coordina l’obbligo antiriciclaggio di KYC con la profilatura MiFID per gli intermediari finanziari?
I due framework (KYC antiriciclaggio e adeguatezza MiFID) perseguono finalità diverse ma richiedono entrambi una conoscenza approfondita del cliente. Il legislatore ha mantenuto i sistemi separati, prevedendo che le informazioni raccolte per la profilatura MiFID possano essere condivise tra le diverse funzioni dell’intermediario anche ai fini antiriciclaggio, riducendo la duplicazione documentale e i costi amministrativi.
L’art. 57 ha avuto impatti sulle procedure interne delle banche?
Sì. Le banche hanno dovuto aggiornare l’archivio unico informatico (AUI) con le nuove definizioni del D.Lgs. 231/2007, rivedere i contratti con la clientela, adeguare le procedure di segnalazione all’UIF e formare il personale. Gli intermediari mobiliari hanno dovuto rivedere i processi di onboarding per raccogliere in un’unica fase le informazioni necessarie per il KYC antiriciclaggio e la profilatura MiFID.
L’art. 57 resterà rilevante dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1624?
La sua rilevanza diminuirà progressivamente. Il Regolamento AMLR (applicabile dal 10 luglio 2027) si applicherà direttamente a tutti i soggetti obbligati, superando la necessità di coordinare fonti nazionali diverse. Il D.Lgs. 231/2007 sopravvivrà nella parte sanzionatoria e istituzionale, ma gli obblighi sostanziali saranno disciplinati direttamente dal regolamento europeo, rendendo il TUB e il TUF marginali come fonti antiriciclaggio settoriali.