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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57 C.d.S. – Macchine agricole

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate

1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le macchine agricole sono veicoli a ruote o a cingoli destinati ad attività agricole e forestali, ammessi alla circolazione stradale per trasferimento e trasporto.
  • Possono trasportare prodotti agricoli, sostanze di uso agrario e addetti alle lavorazioni, nonché portare attrezzature operative.
  • Le macchine semoventi si suddividono in trattrici agricole (almeno due assi, prevalentemente trattive), macchine operatrici a due o più assi e macchine operatrici ad un asse (guidabili da terra, massa ≤ 0,7 t).
  • Le macchine trainate comprendono le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli destinati al carico.
  • I rimorchi agricoli con massa ≤ 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice traente.
  • Il limite di velocità per macchine a ruote pneumatiche è di 40 km/h; per macchine a ruote metalliche, cingoli metallici o operatrici ad un asse con carrello è di 15 km/h.
  • Le macchine agricole possono circolare su tutte le strade pubbliche, salvo specifici divieti imposti dall'autorità competente.

Art. 57 C.d.S. classifica le macchine agricole semoventi e trainate, ne disciplina la circolazione su strada e i limiti di velocità.

Ratio

L'articolo 57 del Codice della Strada disciplina le macchine agricole quale categoria veicolare specifica, riconoscendo la loro funzione duplice: operativa nei campi e di trasporto su strada pubblica. La norma distingue nettamente tra semoventi (trattori, macchine operatrici) e trainate (rimorchi agricoli, macchine operatrici trainabili), al fine di regolamentare la circolazione stradale garantendo compatibilità con la sicurezza del traffico e le caratteristiche tecniche minime.

Analisi

Il comma 1 definisce le macchine agricole come destinate alle attività agricole e forestali, precisando che possono circolare per trasferimento proprio, trasporto di prodotti agricoli, sostanze di uso agrario e addetti. Il comma 2 articola due categorie principali: a) semoventi, suddivise in (1) trattrici agricole munite di almeno due assi, atte alla trazione e all'azionamento di strumenti, (2) macchine operatrici a due o più assi per operazioni agricole, (3) macchine operatrici monoasse guidabili a terra con massa non superiore a 0,7 t; b) trainate, quali macchine operatrici e rimorchi agricoli trainabili dalle semoventi. La distinzione riveste rilievo amministrativo poiché influisce su autorizzazioni, assicurazioni, tassazione e limiti di velocità non indicati direttamente in questo articolo ma rinviati a norme regolamentari successive.

Quando si applica

La disposizione si applica a qualunque macchina agricola intenda circolare su strada pubblica in Italia, indipendentemente dalla proprietà (agricoltore, contoterzista, rivenditore). Non comprende i veicoli agricoli circoscitti all'interno di fondi privati senza accesso stradale pubblico. La classificazione è preliminare a qualunque verifica di conformità tecnica e abilitazione all'uso pubblico.

Connessioni

Correlato all'art. 58 (macchine operatrici non agricole), art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite), art. 212 (norme sui rimorchi) e al Regolamento di esecuzione che specifica modalità di circolazione, velocità, equipaggiamenti obbligatori. Rinvia anche all'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico per immatricolazione e assicurazione.

Domande frequenti

Cosa si intende per macchina agricola ai sensi dell'art. 57 C.d.S.?

Per macchina agricola si intende qualsiasi macchina a ruote o a cingoli destinata all'impiego nelle attività agricole e forestali. La destinazione funzionale è l'elemento distintivo: il mezzo deve essere strutturalmente e funzionalmente vocato all'attività agro-forestale, non semplicemente utilizzato occasionalmente in tale ambito.

Una trattrice agricola può trasportare persone su strada pubblica?

Sì, ma solo gli addetti alle lavorazioni agricole e forestali, come espressamente previsto dall'art. 57, comma 1, C.d.S. Non è quindi consentito il trasporto di persone estranee all'attività aziendale, pena la violazione delle norme sulla destinazione d'uso del veicolo e l'applicazione delle relative sanzioni.

Qual è il limite di velocità per un trattore con ruote pneumatiche?

Il limite è di 40 km/h, ai sensi dell'art. 57, comma 3, C.d.S. Tale limite si applica a tutte le macchine agricole dotate di pneumatici, indipendentemente dalla categoria (trattrice, operatrice semovente, ecc.). Il superamento integra la violazione dell'art. 142 C.d.S.

Il rimorchio agricolo deve essere immatricolato separatamente dalla trattrice?

Dipende dalla massa. Se la massa complessiva del rimorchio agricolo è pari o inferiore a 1,5 t, esso è considerato parte integrante della trattrice traente e non richiede immatricolazione autonoma. Se supera tale soglia, deve essere immatricolato separatamente come rimorchio agricolo.

Le macchine agricole possono circolare su tutte le strade italiane?

In linea di principio sì: l'art. 57, comma 4, C.d.S. riconosce loro la facoltà di circolare su tutte le strade. Tuttavia, tale facoltà può essere limitata da divieti specifici disposti dall'ente proprietario della strada o dall'autorità competente per motivi di sicurezza, tutela del fondo stradale o esigenze di viabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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