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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 58 C.d.S. – Macchine operatrici

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

In sintesi

  • Le macchine operatrici sono veicoli semoventi o trainati, a ruote o a cingoli, destinati a operare su strada o in cantiere.
  • Possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse al ciclo operativo.
  • Si distinguono in tre categorie: macchine per costruzione e manutenzione di opere civili o stradali, macchine sgombraneve/spartineve e ausiliarie, e carrelli per la movimentazione di cose.
  • Le macchine semoventi possono ospitare al massimo tre addetti, compreso il conducente.
  • Il limite di velocità generale su strada è di 40 km/h.
  • Le macchine a ruote non pneumatiche o a cingoli non possono superare i 15 km/h.
  • La circolazione su strada è ammessa nei limiti strettamente necessari all'operatività del cantiere o al trasferimento del mezzo.

L'art. 58 C.d.S. disciplina le macchine operatrici: definizione, categorie, posti a bordo e limiti di velocità su strada.

Ratio

L'articolo 58 regola la categoria veicolare delle macchine operatrici, diverse dalle macchine agricole, disciplinando veicoli semoventi e trainati impiegati in cantieri, manutenzione stradale, sgombraneve e movimentazione cose. La norma riconosce la specificità operativa di queste macchine (funzione primaria non di trasporto ma di lavoro), limitando la loro velocità e numero di occupanti al fine di contenere rischi legati alla loro massa, manovrabilità limitata e uso prevalente in aree con traffico variegato.

Analisi

Il comma 1 definisce le macchine operatrici come semoventi o trainate, munite di attrezzature speciali, e consente la circolazione stradale per trasferimento proprio e spostamento cose connesse al ciclo operativo. Il comma 2 articola tre categorie: a) costruzione e manutenzione opere civili e infrastrutture stradali; b) sgombraneve, spartineve e ausiliari (spanditrici sabbia, sale, ecc.); c) carrelli per movimentazione merci. Il comma 3 limita i posti a un massimo di tre occupanti (conducente incluso) per semoventi. Il comma 4 pone vincoli di velocità: 40 km/h massimo su strada orizzontale; 15 km/h per macchine a ruote non pneumatiche o cingoli, riflettendo il rischio di instabilità e danno stradale con velocità maggiore. Questa velocità ridotta è giustificata dal peso e dalla scarsa aerodinamica di tali macchine.

Quando si applica

Si applica a qualunque macchina operatrice in circolazione su strada pubblica italiana. Esempi: escavatore su rimorchio per trasferimento da cantiere a cantiere, rullo compressore per lavori asfaltatura, spanditrice di sale per ghiaccio su strada, carrello elevatore per breve trasporto su strada in area industriale. Non si applica a macchine confinate in aree private senza accesso stradale pubblico.

Connessioni

Correlato all'art. 57 (macchine agricole), art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite), artt. 212-217 (equipaggiamenti), e al Regolamento di esecuzione per specifiche tecniche di carrelli, dispositivi di controllo della velocità, impianti frenanti. Rinvia anche a normative su trasporto eccezionale se le macchine superano sagoma/massa ordinaria.

Domande frequenti

Che cosa si intende per macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 C.d.S.?

È un veicolo semovente o trainato, a ruote o a cingoli, destinato a operare su strada o in cantiere. Può circolare su strada per il proprio trasferimento o per spostare cose direttamente connesse al ciclo operativo della macchina o del cantiere.

Qual è la differenza tra macchina operatrice e normale veicolo a motore?

La macchina operatrice ha come funzione primaria l'esecuzione di lavori tecnici (costruzione, manutenzione, sgombero neve, movimentazione merci in cantiere), non il trasporto ordinario di persone o cose. Questa destinazione funzionale ne giustifica il regime circolatorio speciale, con limiti di velocità ridotti e normativa di accesso alla strada più restrittiva.

Quante persone possono salire a bordo di una macchina operatrice semovente?

Al massimo tre persone, compreso il conducente. Superare questo limite costituisce violazione del Codice della Strada e può integrare anche una violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Qual è il limite di velocità per le macchine operatrici su strada?

Il limite ordinario è di 40 km/h. Per le macchine a ruote non pneumatiche (es. ruote in acciaio) o a cingoli il limite scende a 15 km/h, a causa del maggior rischio per il manto stradale e delle minori capacità frenanti di questi mezzi.

Un carrello elevatore può circolare liberamente su strada pubblica?

No. Il carrello elevatore rientra nella categoria dei carrelli ex art. 58, comma 2, lett. c), e può circolare su strada solo per il trasferimento del mezzo o per spostare cose strettamente connesse al ciclo operativo del cantiere. Un utilizzo diverso, ad esempio per trasporti commerciali ordinari, comporta la violazione della norma e l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista per i veicoli da trasporto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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