Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 61 C.d.S. – Sagoma limite
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi .
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 61 CdS: limiti di larghezza (2,55 m), altezza (4 m) e lunghezza (12 m) per veicoli su strada. Sanzioni fino a 168 euro.
Ratio
L'articolo 61 pone limiti geometrici (sagoma) ai veicoli al fine di garantire compatibilità con infrastrutture stradali (ponti, gallerie, corsie), prevenire instabilità aerodinamica, ostacoli alla visibilità e rischi di collisione laterale. La norma riconosce categorie veicolari differenziate (auto isolate, autobus, autotreni) con limiti progressivamente più permissivi, poiché autobus e autotreni richiedono sagome maggiori per capacità trasporto passeggeri/merci economicamente rilevanti.
Analisi
Il comma 1 fissa i limiti generali: larghezza massima 2,55 m (non computando specchietti retrovisori mobili), altezza massima 4 m con deroga per autobus urbani/suburbani fino a 4,30 m, lunghezza massima 12 m per veicoli isolati escluso carico (retrovisori non computati). Il comma 2 disciplina veicoli articolati: autoarticolati massimo 16,50 m, autosnodati e filosnodati di linea massimo 18 m, autotreni e filotreni massimo 18,75 m. Il comma 3 rimanda a decreto ministeriale per caratteristiche costruttive di autocaravan e caravan. La deroga per autobus consente circolazione ottimale in ambito urbano (4,30 m permette doppio piano di tetto relativamente sicuro), e la progressione autotreni fino 18,75 m riflette necessità economiche di trasporto merci internazionali. Esclusione di retrovisori e specchietti dal computo riflette mobilità costruttiva di tali componenti.
Quando si applica
Si applica a qualunque veicolo in circolazione stradale italiana. È preliminare a omologazione, certificazione, revisione periodica. Verifiche di conformità sono effettuate al momento dell'immatricolazione, delle revisioni periodiche, e in controlli stradali da organi di polizia. Infrastrutture quali ponti, sottopassi, parcheggi multipiano sono progettate in conformità a questi limiti.
Connessioni
Correlato all'art. 62 (massa limite), art. 63 (traino), artt. 71-73 (equipaggiamenti), art. 79 (trasporto eccezionale che può derogare), art. 81 (visibilità), Regolamento di esecuzione (specifiche tecniche), Decreto Ministeriale per autocaravan/caravan, e norme europee di omologazione su sagome massime.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il furgone refrigerato
Tizio è titolare di una piccola impresa di distribuzione di prodotti ittici freschi. Acquista un furgone frigorifero con larghezza totale di 2,58 m, convinto che il limite sia 2,60 m per tutti i veicoli. Fermato dalla Polizia Municipale, apprende che il limite di 2,60 m si applica esclusivamente ai veicoli che effettuano trasporti in regime ATP (Accord ATP) e che sono omologati come tali. Il suo veicolo, pur refrigerato, non possiede la certificazione ATP e quindi è soggetto al limite ordinario di 2,55 m. Tizio viene sanzionato ai sensi dell'art. 61, comma 7, e deve provvedere alla sostituzione del mezzo con uno conforme.
Caso 2: Caio e il trasporto di elementi prefabbricati
Caio, titolare di una ditta edile, incarica un vettore di trasportare una trave prefabbricata lunga 14 m utilizzando un autocarro isolato. Il vettore, senza richiedere l'autorizzazione per trasporto eccezionale, percorre la statale. Fermato dalla Polstrada, il veicolo risulta di 14 m totali, superando il limite di 12 m previsto per i veicoli isolati. L'eccesso è del 16,6%, inferiore alla soglia del 30%, per cui si applica la sola sanzione pecuniaria base. Tuttavia il veicolo viene fermato sino all'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 10 CdS, con conseguente blocco del cantiere e danni economici per Caio.
Caso 3: Sempronio e l'autobus interurbano
Sempronio gestisce una cooperativa di trasporto pubblico locale e acquista autobus a due piani con altezza di 4,20 m per servizi interurbani (non di linea urbana o suburbana). Ritenendo applicabile l'eccezione dei 4,30 m prevista per i mezzi urbani e suburbani, non richiede alcuna autorizzazione. La Polizia Stradale accerta che il servizio è classificato come trasporto interurbano extraurbano, per il quale vige il limite generale di 4 m, con eccesso del 5%. Sempronio è sanzionato e il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo: la rimessa in circolazione richiede la concessione di una specifica autorizzazione ministeriale per trasporto eccezionale.
Domande frequenti
Qual è la larghezza massima consentita per un normale autocarro?
Per un autocarro standard la larghezza massima è di 2,55 m, esclusi i retrovisori mobili. Il limite di 2,60 m è riservato esclusivamente ai veicoli destinati al trasporto di merci deperibili in regime ATP, dotati di isolamento termico omologato.
Un autobus di linea urbana può superare i 4 m di altezza?
Sì. L'art. 61, comma 1, lett. b), prevede un'eccezione per gli autobus e i filobus adibiti a servizi di linea urbana e suburbana, per i quali l'altezza massima è elevata a 4,30 m. Per i servizi interurbani o extraurbani si applica invece il limite generale di 4 m.
Cosa succede se un veicolo supera i limiti di sagoma senza autorizzazione?
Il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 41 a 168 euro ai sensi del comma 7. Se il superamento è superiore al 30% dei limiti, si applicano anche sanzioni accessorie (es. fermo del veicolo). La circolazione oltre i limiti è lecita solo se il veicolo è autorizzato come trasporto eccezionale ai sensi dell'art. 10 CdS.
Qual è la lunghezza massima di un autoarticolato?
Per gli autoarticolati e gli autosnodati il limite è di 16,50 m. Gli autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea possono raggiungere i 18 m, mentre gli autotreni e i filotreni hanno un limite massimo di 18,75 m.
Cosa si intende per 'iscrizione in curva' richiamata dall'art. 61?
L'iscrizione in curva misura l'ingombro laterale occupato dal veicolo durante la percorrenza di una curva di raggio minimo standardizzato. Per i veicoli lunghi (es. autoarticolati) il rimorchio tende a tagliare la curva internamente, invadendo la corsia adiacente. I valori limite di iscrizione in curva sono stabiliti dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e integrano la tutela della sagoma sotto il profilo dinamico.
Fonti consultate: 1 fonte verificate