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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 79 C.d.S. – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo di efficienza: tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi devono circolare in condizioni di massima efficienza, garantendo sicurezza e contenendo rumore e inquinamento.
  • Prescrizioni tecniche: il regolamento stabilisce i requisiti tecnici per pneumatici, frenatura, dispositivi di segnalazione, illuminazione, rumorosità ed emissioni.
  • Direttive comunitarie: quando le norme tecniche derivano da direttive UE, si applicano direttamente le prescrizioni contenute nelle direttive stesse.
  • Sanzioni: chi circola con un veicolo con alterazioni alle caratteristiche costruttive o funzionali, o con dispositivi non funzionanti o non regolarmente installati, rischia una sanzione da euro 71 a euro 286.
  • Sanzione aggravata: se il veicolo è utilizzato nelle competizioni abusive previste dagli artt. 9-bis e 9-ter, la sanzione sale da euro 1.000 a euro 10.000.

L'art. 79 C.d.S. impone che i veicoli circolino in condizioni di massima efficienza, con sanzioni fino a 286 euro in caso di violazione.

Ratio legis e finalità della norma

L'art. 79 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) persegue una duplice finalità: garantire la sicurezza della circolazione stradale e tutelare l'ambiente attraverso il contenimento di rumore e inquinamento. La norma si colloca nell'ambito del più ampio sistema di controllo tecnico dei veicoli, imponendo un obbligo continuo di manutenzione che non si esaurisce al momento dell'omologazione o della revisione periodica, ma permane per tutta la vita del veicolo. Il legislatore ha inteso attribuire al conducente la responsabilità di verificare costantemente lo stato tecnico del proprio mezzo prima e durante la circolazione.

Struttura sistematica e rinvio al regolamento

La norma adotta una tecnica legislativa per rinvio: il comma 2 demanda al regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) la fissazione delle prescrizioni tecniche di dettaglio. Tale scelta è giustificata dalla natura tecnica e mutevole delle specifiche di omologazione, che richiedono un aggiornamento più rapido rispetto alla fonte primaria. Le aree di intervento espressamente indicate — pneumatici e sistemi equivalenti, frenatura, dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, rumorosità ed emissioni inquinanti — rappresentano i profili critici per la sicurezza attiva e passiva del veicolo.

Rapporto con il diritto dell'Unione Europea

Il comma 3 introduce un meccanismo di rinvio dinamico alle direttive comunitarie, assicurando che, ove le prescrizioni tecniche nazionali recepiscano normativa UE, si applichino direttamente le disposizioni delle direttive stesse. Questo presidio evita fenomeni di gold-plating e garantisce la coerenza con il quadro regolatorio europeo in materia di omologazione dei veicoli, oggi disciplinato anche dal Regolamento (UE) 2018/858. Il professionista deve pertanto verificare, in caso di contestazioni, se la specifica prescrizione violata trovi fondamento in una direttiva comunitaria o esclusivamente nel diritto nazionale.

Fattispecie sanzionatoria e profili applicativi

Il comma 4 delinea due distinte fattispecie. La prima, generale, riguarda la circolazione con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero con i dispositivi di cui all'art. 72 C.d.S. non funzionanti o non regolarmente installati: la sanzione pecuniaria va da 71 a 286 euro. La seconda fattispecie, aggravata, si applica quando il veicolo modificato viene impiegato nelle gare abusive su strada di cui agli artt. 9-bis e 9-ter C.d.S., con una sanzione da 1.000 a 10.000 euro che riflette la maggiore pericolosità della condotta. Sul piano probatorio, l'accertamento della violazione richiede la verifica tecnica delle alterazioni rispetto alle specifiche di omologazione originarie del veicolo.

Implicazioni pratiche per il professionista

Dal punto di vista del consulente legale o del commercialista che assiste aziende con flotte veicolari, l'art. 79 C.d.S. impone di strutturare protocolli di manutenzione e controllo periodico documentati, utili sia a prevenire le sanzioni sia a escludere la responsabilità del proprietario in caso di uso del veicolo da parte di terzi. Occorre inoltre considerare i riflessi assicurativi: in caso di sinistro causato da inefficienza del veicolo, la compagnia assicurativa potrebbe eccepire la violazione dell'obbligo di manutenzione ai fini della rivalsa. La norma si coordina con le disposizioni sulla revisione periodica (art. 80 C.d.S.) e con le norme in materia di responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza dei veicoli aziendali.

Domande frequenti

Cosa rischio se circolo con pneumatici usurati o non conformi?

Circolare con pneumatici che non rispettano le prescrizioni tecniche del Codice della Strada costituisce una violazione dell'art. 79 C.d.S. La sanzione va da 71 a 286 euro. In caso di incidente, la non conformità dei pneumatici può inoltre influire sulla responsabilità civile e sulla copertura assicurativa.

Posso modificare l'impianto di scarico del mio veicolo?

Le modifiche all'impianto di scarico sono consentite solo se il nuovo dispositivo è omologato e regolarmente installato nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti. Un impianto non omologato che alteri la rumorosità o le emissioni oltre i limiti di legge integra la violazione dell'art. 79 C.d.S., con sanzione da 71 a 286 euro.

Chi è responsabile se il veicolo aziendale non è in regola: il conducente o il datore di lavoro?

La sanzione dell'art. 79 comma 4 si applica a 'chiunque circola', quindi in prima battuta al conducente. Tuttavia, il proprietario del veicolo (spesso il datore di lavoro) può essere chiamato in solido al pagamento e potrebbe rispondere anche sul piano della sicurezza sul lavoro se non ha garantito l'idoneità tecnica del mezzo.

La multa per inefficienza del veicolo comporta anche la perdita di punti sulla patente?

No. La sanzione prevista dall'art. 79, comma 4, C.d.S. per la circolazione con veicolo non efficiente è di natura esclusivamente pecuniaria (da 71 a 286 euro) e non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, salvo ulteriori violazioni concorrenti accertate nel medesimo controllo.

Cosa succede se il mio veicolo non supera la revisione a causa di un dispositivo non funzionante?

Il mancato superamento della revisione periodica (art. 80 C.d.S.) implica che il veicolo non può circolare. Se si mette lo stesso in circolazione con dispositivi non funzionanti o non conformi, si viola sia l'art. 80 sia l'art. 79 C.d.S., con cumulo delle relative sanzioni e possibile fermo amministrativo del veicolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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