Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 C.d.S. – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 . La misura della sanzione è da € 1.208 a € 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

Domande rapide

Cosa prevede l'art. 79 C.d.S. sull'efficienza dei veicoli?
Obbliga il proprietario a mantenere il veicolo in condizioni di massima efficienza, in particolare per organi di direzione, frenatura, segnalazione visiva e acustica, pneumatici, dispositivi luminosi, organi di emissione. Garantisce sicurezza e tutela ambientale.
Chi e responsabile dell'efficienza del veicolo?
Il proprietario del veicolo, anche se non conducente. La responsabilita si trasferisce al conducente solo se questi e a conoscenza dell'inefficienza (es. veicolo aziendale con segnalazione di difetti). In caso di sinistro, anche profili di responsabilita civile aggravata.
Come si verifica l'efficienza del veicolo?
Mediante revisione periodica obbligatoria (art. 80 C.d.S.): ogni 4 anni dopo immatricolazione per autovetture, ogni 2 anni successivamente. Verifiche anche su strada da parte forze di polizia con strumenti omologati (provafreni portatili, opacimetri).
Cosa accade per veicoli con organi inefficienti?
Sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della carta di circolazione, fermo amministrativo del veicolo fino alla riparazione. Per inefficienze gravi a freni o direzione: divieto di prosecuzione immediato e obbligo di traino per riparazione.
Le emissioni inquinanti rientrano nell'efficienza?
Si. L'art. 79 menziona gli organi di emissione di gas e rumori. Veicoli con emissioni superiori ai limiti omologati per la classe ambientale di appartenenza non sono in efficienza. Sanzione e obbligo di riparazione/sostituzione catalizzatore o sistemi inquinamento.

In sintesi

  • Obbligo di efficienza: tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi devono circolare in condizioni di massima efficienza, garantendo sicurezza e contenendo rumore e inquinamento.
  • Prescrizioni tecniche: il regolamento stabilisce i requisiti tecnici per pneumatici, frenatura, dispositivi di segnalazione, illuminazione, rumorosità ed emissioni.
  • Direttive comunitarie: quando le norme tecniche derivano da direttive UE, si applicano direttamente le prescrizioni contenute nelle direttive stesse.
  • Sanzioni: chi circola con un veicolo con alterazioni alle caratteristiche costruttive o funzionali, o con dispositivi non funzionanti o non regolarmente installati, rischia una sanzione da euro 71 a euro 286.
  • Sanzione aggravata: se il veicolo è utilizzato nelle competizioni abusive previste dagli artt. 9-bis e 9-ter, la sanzione sale da euro 1.000 a euro 10.000.
Indice dei contenuti

L'art. 79 C.d.S. impone che i veicoli circolino in condizioni di massima efficienza, con sanzioni fino a 344 euro in caso di violazione.

Ratio legis e finalità della norma

L'art. 79 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) persegue una duplice finalità: garantire la sicurezza della circolazione stradale e tutelare l'ambiente attraverso il contenimento di rumore e inquinamento. La norma si colloca nell'ambito del più ampio sistema di controllo tecnico dei veicoli, imponendo un obbligo continuo di manutenzione che non si esaurisce al momento dell'omologazione o della revisione periodica, ma permane per tutta la vita del veicolo. Il legislatore ha inteso attribuire al conducente la responsabilità di verificare costantemente lo stato tecnico del proprio mezzo prima e durante la circolazione.

Struttura sistematica e rinvio al regolamento

La norma adotta una tecnica legislativa per rinvio: il comma 2 demanda al regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) la fissazione delle prescrizioni tecniche di dettaglio. Tale scelta è giustificata dalla natura tecnica e mutevole delle specifiche di omologazione, che richiedono un aggiornamento più rapido rispetto alla fonte primaria. Le aree di intervento espressamente indicate, pneumatici e sistemi equivalenti, frenatura, dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, rumorosità ed emissioni inquinanti, rappresentano i profili critici per la sicurezza attiva e passiva del veicolo.

Rapporto con il diritto dell'Unione Europea

Il comma 3 introduce un meccanismo di rinvio dinamico alle direttive comunitarie, assicurando che, ove le prescrizioni tecniche nazionali recepiscano normativa UE, si applichino direttamente le disposizioni delle direttive stesse. Questo presidio evita fenomeni di gold-plating e garantisce la coerenza con il quadro regolatorio europeo in materia di omologazione dei veicoli, oggi disciplinato anche dal Regolamento (UE) 2018/858. Il professionista deve pertanto verificare, in caso di contestazioni, se la specifica prescrizione violata trovi fondamento in una direttiva comunitaria o esclusivamente nel diritto nazionale.

Fattispecie sanzionatoria e profili applicativi

Il comma 4 delinea due distinte fattispecie. La prima, generale, riguarda la circolazione con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero con i dispositivi di cui all'art. 72 C.d.S. non funzionanti o non regolarmente installati: la sanzione pecuniaria va da 71 a 344 euro. La seconda fattispecie, aggravata, si applica quando il veicolo modificato viene impiegato nelle gare abusive su strada di cui agli artt. 9-bis e 9-ter C.d.S., con una sanzione da 1.000 a 12.084 euro che riflette la maggiore pericolosità della condotta. Sul piano probatorio, l'accertamento della violazione richiede la verifica tecnica delle alterazioni rispetto alle specifiche di omologazione originarie del veicolo.

Implicazioni pratiche per il professionista

Dal punto di vista del consulente legale o del commercialista che assiste aziende con flotte veicolari, l'art. 79 C.d.S. impone di strutturare protocolli di manutenzione e controllo periodico documentati, utili sia a prevenire le sanzioni sia a escludere la responsabilità del proprietario in caso di uso del veicolo da parte di terzi. Occorre inoltre considerare i riflessi assicurativi: in caso di sinistro causato da inefficienza del veicolo, la compagnia assicurativa potrebbe eccepire la violazione dell'obbligo di manutenzione ai fini della rivalsa. La norma si coordina con le disposizioni sulla revisione periodica (art. 80 C.d.S.) e con le norme in materia di responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza dei veicoli aziendali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Pneumatici non conformi alla stagione


Tizio circola in inverno con pneumatici estivi in una zona soggetta all'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. In occasione di un controllo, gli agenti verificano che i pneumatici montati non rispettano le prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento in attuazione dell'art. 79, comma 2, C.d.S. Tizio viene sanzionato con una multa di 86 euro (importo minimo maggiorato). Egli contesta il verbale sostenendo di non sapere dell'obbligo, ma il ricorso viene rigettato: l'ignoranza della norma tecnica non costituisce esimente, e la responsabilità del conducente di verificare la conformità del veicolo è continua e non delegabile.

Caso 2: Impianto di scarico modificato e rumorosità eccessiva


Caio ha installato sul proprio motociclo un impianto di scarico aftermarket non omologato, che aumenta significativamente la rumorosità del veicolo oltre i limiti stabiliti dalla normativa tecnica. Durante un controllo notturno, gli agenti rilevano la modifica e accertano che il dispositivo non è regolarmente installato ai sensi dell'art. 72 C.d.S., né conforme alle prescrizioni di cui all'art. 79, comma 2. Caio riceve una sanzione di 286 euro (importo massimo) in ragione della manifesta intenzionalità della modifica. Gli viene inoltre intimato di ripristinare l'impianto originale prima di rimettere in circolazione il veicolo.

Caso 3: Veicolo modificato utilizzato in gara abusiva


Sempronio partecipa a una gara automobilistica clandestina su strada pubblica con un veicolo al quale ha apportato modifiche alle caratteristiche costruttive (sospensioni, assetto, sistema frenante) non certificate né omologate. Gli agenti interrompono la competizione e, oltre alla violazione degli artt. 9-bis e 9-ter C.d.S. per la gara abusiva, contestano a Sempronio la violazione dell'art. 79, comma 4, seconda parte. La sanzione applicata ammonta a 5.000 euro, entro la fascia da 1.000 a 10.000 euro prevista per i veicoli impiegati in competizioni abusive, con sequestro amministrativo del veicolo come misura accessoria.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 79 del Codice della Strada?

L'art. 79 del Codice della Strada impone che tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi circolino in condizioni di massima efficienza, garantendo sicurezza stradale e contenendo rumore ed emissioni inquinanti. Le prescrizioni tecniche riguardano pneumatici, frenatura, segnalazione, illuminazione ed emissioni. La sanzione amministrativa per la violazione va da 71 a 286 euro.

Cosa rischio se circolo con pneumatici usurati o non conformi?

Circolare con pneumatici che non rispettano le prescrizioni tecniche del Codice della Strada costituisce una violazione dell'art. 79 C.d.S. La sanzione va da 71 a 286 euro. In caso di incidente, la non conformità dei pneumatici può inoltre influire sulla responsabilità civile e sulla copertura assicurativa.

Posso modificare l'impianto di scarico del mio veicolo?

Le modifiche all'impianto di scarico sono consentite solo se il nuovo dispositivo è omologato e regolarmente installato nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti. Un impianto non omologato che alteri la rumorosità o le emissioni oltre i limiti di legge integra la violazione dell'art. 79 C.d.S., con sanzione da 71 a 286 euro.

Chi è responsabile se il veicolo aziendale non è in regola: il conducente o il datore di lavoro?

La sanzione dell'art. 79 comma 4 si applica a 'chiunque circola', quindi in prima battuta al conducente. Tuttavia, il proprietario del veicolo (spesso il datore di lavoro) può essere chiamato in solido al pagamento e potrebbe rispondere anche sul piano della sicurezza sul lavoro se non ha garantito l'idoneità tecnica del mezzo.

La multa per inefficienza del veicolo comporta anche la perdita di punti sulla patente?

No. La sanzione prevista dall'art. 79, comma 4, C.d.S. per la circolazione con veicolo non efficiente è di natura esclusivamente pecuniaria (da 71 a 286 euro) e non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, salvo ulteriori violazioni concorrenti accertate nel medesimo controllo.

Cosa succede se il mio veicolo non supera la revisione a causa di un dispositivo non funzionante?

Il mancato superamento della revisione periodica (art. 80 C.d.S.) implica che il veicolo non può circolare. Se si mette lo stesso in circolazione con dispositivi non funzionanti o non conformi, si viola sia l'art. 80 sia l'art. 79 C.d.S., con cumulo delle relative sanzioni e possibile fermo amministrativo del veicolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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