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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 81 C.d.S. – Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Accertamenti tecnici sui veicoli: sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri con qualifica dalla VI alla IX o dirigenti.
  • Titoli richiesti: diploma di laurea in ingegneria o architettura, oppure diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
  • Corso di qualificazione: i dipendenti con diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica devono superare un apposito corso con esame finale per essere abilitati.
  • Modalità del corso: le norme e le modalità del corso sono fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Profili professionali: il regolamento determina quali profili danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici.

L'art. 81 C.d.S. disciplina le competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti per gli accertamenti tecnici sui veicoli a motore.

Ratio legis e finalità della norma

L'articolo 81 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) risponde all'esigenza di garantire che gli accertamenti tecnici in materia di veicoli a motore e rimorchi siano condotti da personale dotato di adeguata preparazione tecnico-professionale. La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato tutelare la sicurezza stradale attraverso controlli qualificati, dall'altro assicurare la legittimità degli atti amministrativi derivanti da tali accertamenti, evitando vizi di incompetenza che ne potrebbero inficiare la validità.

Struttura del sistema di abilitazione e profili professionali

Il legislatore ha previsto un sistema a doppio binario: i laureati in ingegneria o architettura sono considerati direttamente abilitati in ragione del percorso universitario già acquisito, mentre i diplomati (perito industriale, perito nautico, geometra, maturità scientifica) devono seguire un ulteriore corso di qualificazione con esame finale. Tale impostazione riflette il principio di proporzionalità tra il livello di istruzione posseduto e il grado di autonomia nell'esercizio delle funzioni tecniche. Il rinvio al regolamento per la determinazione dei profili professionali consente una flessibilità applicativa, adeguando nel tempo le categorie abilitate alle evoluzioni tecnologiche del settore automotive e delle infrastrutture.

Rapporti sistematici con altre norme del Codice

L'articolo 81 si inserisce in un sistema più ampio di controlli tecnico-amministrativi sui veicoli che comprende, tra gli altri, le disposizioni sull'omologazione (artt. 75-76 C.d.S.), sulla revisione periodica (art. 80 C.d.S.) e sui requisiti tecnici dei veicoli (artt. 71-74 C.d.S.). La competenza attribuita ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri si affianca — senza sovrapporsi — alle funzioni di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S., configurando un modello di vigilanza tecnica distinto da quello di pubblica sicurezza. Il rinvio ai decreti ministeriali per le modalità del corso di qualificazione e per le norme di effettuazione degli accertamenti rappresenta una tecnica di delegificazione tipica del settore tecnico-specialistico, che garantisce aggiornamento continuo senza necessità di intervento legislativo primario.

Implicazioni pratiche per avvocati e consulenti

Sul piano pratico, la verifica della regolare abilitazione del funzionario che ha condotto l'accertamento tecnico può costituire un elemento difensivo rilevante nei procedimenti amministrativi e nei giudizi di opposizione a sanzioni derivanti da accertamenti tecnici sui veicoli. Un accertamento condotto da soggetto privo della qualifica richiesta o non abilitato secondo le modalità del comma 2 potrebbe essere contestato per incompetenza, con conseguente illegittimità del provvedimento amministrativo che su di esso si fonda. È pertanto consigliabile, in sede di opposizione a verbali o provvedimenti basati su accertamenti tecnici, acquisire la documentazione attestante le qualifiche del funzionario verbalizzante e la sua abilitazione ai sensi dell'art. 81 C.d.S.

Evoluzione normativa e adeguamento organizzativo

A seguito della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intervenuta con vari decreti di riordino ministeriale, la denominazione "Dipartimento per i trasporti terrestri" ha subito modificazioni strutturali nel tempo, confluendo nelle articolazioni della Direzione Generale per la Motorizzazione. Ciò non ha alterato la sostanza della norma, ma richiede attenzione nell'identificazione concreta dell'ufficio e del funzionario competente, che deve essere individuato sulla base dell'organigramma ministeriale vigente al momento dell'accertamento.

Domande frequenti

Chi può effettuare gli accertamenti tecnici sui veicoli previsti dal Codice della Strada?

Gli accertamenti tecnici sui veicoli a motore e rimorchi possono essere effettuati solo da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con qualifica dalla VI alla IX o dirigenti, in possesso di specifici titoli di studio come laurea in ingegneria o architettura, oppure diploma di perito industriale, geometra, perito nautico o maturità scientifica.

Un funzionario con diploma di geometra può fare accertamenti tecnici sui veicoli?

Sì, ma solo dopo aver superato un apposito corso di qualificazione con esame finale, come previsto dall'art. 81, comma 2, C.d.S. Il corso e le sue modalità sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Cosa succede se l'accertamento tecnico è stato fatto da un funzionario non abilitato?

Un accertamento condotto da un funzionario privo dei titoli richiesti o non abilitato ai sensi dell'art. 81 C.d.S. potrebbe essere affetto da incompetenza. In tal caso è possibile contestare la legittimità del provvedimento amministrativo basato su quell'accertamento, ad esempio in sede di opposizione davanti al Giudice di Pace.

L'art. 81 C.d.S. si applica anche ai controlli sui rimorchi?

Sì. Il comma 1 dell'art. 81 C.d.S. prevede espressamente che le competenze dei funzionari riguardino sia i veicoli a motore sia i veicoli da essi trainati, quindi i rimorchi rientrano nel campo di applicazione della norma.

Chi stabilisce le modalità del corso di qualificazione per i funzionari?

Le norme e le modalità del corso di qualificazione, compreso l'esame finale, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 81, commi 2 e 4, del Codice della Strada.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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