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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 84 C.d.S. – Locazione senza conducente

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 35 a euro 143 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizione: un veicolo è adibito a locazione senza conducente quando il locatore lo mette a disposizione del locatario dietro corrispettivo, senza prestare il servizio di guida.
  • Trasporti internazionali UE: è ammessa la circolazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi locati senza conducente da imprese stabilite in altri Stati membri, purché immatricolati secondo la normativa dello Stato d'origine.
  • Autotrasportatori italiani: le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori possono utilizzare veicoli pesanti acquisiti tramite contratto di locazione da altra impresa italiana iscritta all'albo.
  • Veicoli ammessi alla locazione: veicoli ad uso speciale e per il trasporto cose (massa ≤ 6 t), veicoli fino a 9 posti, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan e rimorchi per attrezzature turistiche/sportive.
  • Carta di circolazione: rilasciata sulla base della licenza prescritta; il Ministro delle infrastrutture può fissare criteri limitativi con proprio decreto.
  • Sanzioni: chi adibisce un veicolo non destinato alla locazione senza conducente rischia una sanzione da euro 357 a euro 1.433 (autoveicoli/rimorchi) o da euro 35 a euro 143 (altri veicoli), più la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi.

L'art. 84 CdS disciplina la locazione di veicoli senza conducente, definendo requisiti, veicoli ammessi e sanzioni.

Ratio legis e collocazione sistematica

L'articolo 84 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) si inserisce nel Titolo III dedicato alla classificazione e destinazione dei veicoli. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, definire con precisione il contratto di locazione senza conducente ai fini dell'immatricolazione e della circolazione; dall'altro, disciplinare l'uso di tale istituto nell'ambito del settore professionale dell'autotrasporto. Il legislatore ha inteso separare nettamente la locazione senza conducente dal noleggio con conducente (disciplinato dall'art. 85 CdS), valorizzando la natura civilistica del rapporto contrattuale sottostante — riconducibile al contratto di locazione di cui agli artt. 1571 ss. c.c. — rispetto a quella del trasporto in senso stretto.

Profili comunitari e libera circolazione

Il comma 2 recepisce le istanze del diritto dell'Unione Europea in materia di trasporti internazionali. La disposizione consente alle imprese stabilite in altri Stati membri di far circolare in Italia veicoli pesanti locati senza conducente, purché immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza. Tale apertura è coerente con il principio di libera prestazione dei servizi sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e con i regolamenti comunitari in materia di autotrasporto internazionale. Il professionista dovrà verificare la conformità del veicolo alla normativa dello Stato membro di immatricolazione, non essendo sufficiente la mera disponibilità del veicolo in locazione.

Albo autotrasportatori e utilizzo di veicoli in locazione

Il comma 3 introduce una specifica deroga a favore delle imprese italiane iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi: queste possono acquisire in disponibilità, mediante contratto di locazione, autocarri e veicoli pesanti appartenenti ad altra impresa italiana parimenti iscritta all'albo e titolare delle relative autorizzazioni. La norma risponde a un'esigenza pratica del settore, consentendo la flessibilità nella gestione della flotta senza richiedere necessariamente l'acquisto in proprietà. È tuttavia richiesta la doppia condizione soggettiva: sia il locatore sia il locatario devono essere iscritti all'albo, garantendo così che i veicoli rimangano nell'ambito di operatori professionali qualificati e soggetti a controllo pubblicistico.

Tipologie di veicoli ammessi e limiti operativi

Il comma 4 circoscrive tassativamente le categorie di veicoli destinabili alla locazione senza conducente. Per i veicoli adibiti al trasporto merci è fissato un limite di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, escludendo quindi i mezzi pesanti dalla disponibilità per i privati non professionisti. Per i veicoli destinati al trasporto persone, il limite è di nove posti compreso il conducente, il che esclude i bus e i minibus di maggiori dimensioni. Sono espressamente inclusi i veicoli per trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive, in considerazione della loro destinazione tipicamente non professionale. L'elenco va interpretato in modo tassativo: un veicolo non rientrante in tali categorie non potrà essere legittimamente adibito a locazione senza conducente, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 7.

Apparato sanzionatorio e sanzioni accessorie

I commi 7 e 8 delineano un sistema sanzionatorio articolato su due livelli. La sanzione pecuniaria principale è differenziata in base alla tipologia del veicolo: da euro 357 a euro 1.433 per autoveicoli e rimorchi, da euro 35 a euro 143 per gli altri veicoli. A questa si affianca obbligatoriamente — e non in via facoltativa — la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi. La previsione della sanzione accessoria come conseguenza automatica («consegue») segnala la gravità che il legislatore attribuisce all'utilizzo abusivo del regime di locazione senza conducente, in quanto idoneo ad eludere i controlli sulla destinazione d'uso dei veicoli e a falsare la concorrenza nel settore del trasporto professionale. Il professionista che assiste l'impresa dovrà verificare preventivamente la destinazione d'uso risultante dalla carta di circolazione prima di stipulare contratti di locazione.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra locazione senza conducente e noleggio con conducente?

Nella locazione senza conducente (art. 84 CdS) il locatore mette a disposizione solo il veicolo, senza guidarlo né prestare alcun servizio di trasporto: è il locatario a guidare. Nel noleggio con conducente (art. 85 CdS) invece il veicolo viene fornito insieme al conducente, configurando un vero e proprio servizio di trasporto a terzi.

Quali veicoli possono essere noleggiati senza conducente da un privato?

Un privato può noleggiare senza conducente: veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, autovetture e veicoli con al massimo 9 posti (conducente incluso), veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan e rimorchi per attrezzature turistiche e sportive. I veicoli pesanti oltre 6 t sono riservati alle imprese del settore.

Cosa rischio se nolegio senza conducente un veicolo non destinato a questo uso?

Chi adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto a una sanzione pecuniaria da euro 357 a euro 1.433 per autoveicoli e rimorchi (da euro 35 a euro 143 per altri veicoli). Scatta inoltre automaticamente la sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi.

Un'impresa straniera europea può usare in Italia un camion noleggiato senza conducente?

Sì. Il comma 2 dell'art. 84 CdS ammette la circolazione in Italia di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi locati senza conducente da imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, a condizione che i veicoli siano immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Come viene rilasciata la carta di circolazione per i veicoli destinati alla locazione senza conducente?

La carta di circolazione per questi veicoli è rilasciata sulla base della licenza prescritta per l'esercizio dell'attività di locazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, può stabilire con proprio decreto eventuali criteri limitativi e le modalità specifiche per il rilascio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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