Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 84 C.d.S. – Locazione senza conducente

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.

3-bis. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un’impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro

4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli destinati al trasporto di cose.

b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, …

i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone

4-bis. L’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l’attività in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • Definizione: un veicolo è adibito a locazione senza conducente quando il locatore lo mette a disposizione del locatario dietro corrispettivo, senza prestare il servizio di guida.
  • Trasporti internazionali UE: è ammessa la circolazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi locati senza conducente da imprese stabilite in altri Stati membri, purché immatricolati secondo la normativa dello Stato d'origine.
  • Autotrasportatori italiani: le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori possono utilizzare veicoli pesanti acquisiti tramite contratto di locazione da altra impresa italiana iscritta all'albo.
  • Veicoli ammessi alla locazione: veicoli ad uso speciale e per il trasporto cose (massa ≤ 6 t), veicoli fino a 9 posti, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan e rimorchi per attrezzature turistiche/sportive.
  • Carta di circolazione: rilasciata sulla base della licenza prescritta; il Ministro delle infrastrutture può fissare criteri limitativi con proprio decreto.
  • Sanzioni: chi adibisce un veicolo non destinato alla locazione senza conducente rischia una sanzione da euro 357 a euro 1.433 (autoveicoli/rimorchi) o da euro 35 a euro 143 (altri veicoli), più la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi.
Indice dei contenuti

L'art. 84 CdS disciplina la locazione di veicoli senza conducente, definendo requisiti, veicoli ammessi e sanzioni.

Ratio legis e collocazione sistematica

L'articolo 84 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) si inserisce nel Titolo III dedicato alla classificazione e destinazione dei veicoli. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, definire con precisione il contratto di locazione senza conducente ai fini dell'immatricolazione e della circolazione; dall'altro, disciplinare l'uso di tale istituto nell'ambito del settore professionale dell'autotrasporto. Il legislatore ha inteso separare nettamente la locazione senza conducente dal noleggio con conducente (disciplinato dall'art. 85 CdS), valorizzando la natura civilistica del rapporto contrattuale sottostante, riconducibile al contratto di locazione di cui agli artt. 1571 ss. c.c., rispetto a quella del trasporto in senso stretto.

Profili comunitari e libera circolazione

Il comma 2 recepisce le istanze del diritto dell'Unione Europea in materia di trasporti internazionali. La disposizione consente alle imprese stabilite in altri Stati membri di far circolare in Italia veicoli pesanti locati senza conducente, purché immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza. Tale apertura è coerente con il principio di libera prestazione dei servizi sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e con i regolamenti comunitari in materia di autotrasporto internazionale. Il professionista dovrà verificare la conformità del veicolo alla normativa dello Stato membro di immatricolazione, non essendo sufficiente la mera disponibilità del veicolo in locazione.

Albo autotrasportatori e utilizzo di veicoli in locazione

Il comma 3 introduce una specifica deroga a favore delle imprese italiane iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi: queste possono acquisire in disponibilità, mediante contratto di locazione, autocarri e veicoli pesanti appartenenti ad altra impresa italiana parimenti iscritta all'albo e titolare delle relative autorizzazioni. La norma risponde a un'esigenza pratica del settore, consentendo la flessibilità nella gestione della flotta senza richiedere necessariamente l'acquisto in proprietà. È tuttavia richiesta la doppia condizione soggettiva: sia il locatore sia il locatario devono essere iscritti all'albo, garantendo così che i veicoli rimangano nell'ambito di operatori professionali qualificati e soggetti a controllo pubblicistico.

Tipologie di veicoli ammessi e limiti operativi

Il comma 4 circoscrive tassativamente le categorie di veicoli destinabili alla locazione senza conducente. Per i veicoli adibiti al trasporto merci è fissato un limite di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, escludendo quindi i mezzi pesanti dalla disponibilità per i privati non professionisti. Per i veicoli destinati al trasporto persone, il limite è di nove posti compreso il conducente, il che esclude i bus e i minibus di maggiori dimensioni. Sono espressamente inclusi i veicoli per trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive, in considerazione della loro destinazione tipicamente non professionale. L'elenco va interpretato in modo tassativo: un veicolo non rientrante in tali categorie non potrà essere legittimamente adibito a locazione senza conducente, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 7.

Apparato sanzionatorio e sanzioni accessorie

I commi 7 e 8 delineano un sistema sanzionatorio articolato su due livelli. La sanzione pecuniaria principale è differenziata in base alla tipologia del veicolo: da euro 430 a euro 1.731 per autoveicoli e rimorchi, da euro 42 a euro 173 per gli altri veicoli. A questa si affianca obbligatoriamente, e non in via facoltativa, la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi. La previsione della sanzione accessoria come conseguenza automatica («consegue») segnala la gravità che il legislatore attribuisce all'utilizzo abusivo del regime di locazione senza conducente, in quanto idoneo ad eludere i controlli sulla destinazione d'uso dei veicoli e a falsare la concorrenza nel settore del trasporto professionale. Il professionista che assiste l'impresa dovrà verificare preventivamente la destinazione d'uso risultante dalla carta di circolazione prima di stipulare contratti di locazione.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Imprenditore che nolegia un furgone per trasloco aziendale


Tizio è titolare di una piccola impresa artigiana e necessita di un furgone per trasportare macchinari durante il trasferimento del laboratorio. Si rivolge a una società di autonoleggio e stipula un contratto di locazione senza conducente per un furgone con massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate. Il veicolo rientra perfettamente nella categoria prevista dall'art. 84, comma 4, lett. a) (veicoli per il trasporto di cose con massa ≤ 6 t), la carta di circolazione risulta rilasciata sulla base della prescritta licenza di noleggio. Tizio può circolare regolarmente, essendo il contratto pienamente conforme alla norma.

Caso 2: Impresa di autotrasporto che affitta un semirimorchio a un concorrente straniero


Caio è amministratore di una società italiana di autotrasporto internazionale. Un'impresa francese, regolarmente stabilita in Francia e ivi immatricolata, chiede in locazione un semirimorchio di proprietà della società di Caio per effettuare un trasporto da Lione a Milano. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, l'operazione è ammessa: il semirimorchio è immatricolato in Italia conformemente alla normativa italiana, e l'impresa locataria è stabilita in un altro Stato membro UE. Caio dovrà tuttavia verificare che il veicolo risulti correttamente intestato nella documentazione di bordo e che l'impresa francese sia in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa comunitaria sul trasporto internazionale.

Caso 3: Privato che utilizza un'autovettura come taxi abusivo tramite locazione


Sempronio affitta la propria autovettura (9 posti, regolarmente destinata a locazione senza conducente) a un conoscente, pattuendo però contestualmente che quest'ultimo effettui trasporti di persone verso l'aeroporto per conto di Sempronio, remunerandolo in percentuale sulle corse. L'accordo dissimula, nei fatti, un servizio di trasporto con conducente, estraneo alla fattispecie dell'art. 84 CdS. Se accertato dagli organi di controllo, Sempronio rischia non solo le sanzioni dell'art. 84, comma 7 (da euro 357 a euro 1.433 e sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi), ma anche le conseguenze previste dalla normativa sul trasporto abusivo di persone. Il caso illustra l'importanza di verificare la sostanza del rapporto contrattuale al di là della forma apparente.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra locazione senza conducente e noleggio con conducente?

Nella locazione senza conducente (art. 84 CdS) il locatore mette a disposizione solo il veicolo, senza guidarlo né prestare alcun servizio di trasporto: è il locatario a guidare. Nel noleggio con conducente (art. 85 CdS) invece il veicolo viene fornito insieme al conducente, configurando un vero e proprio servizio di trasporto a terzi.

Quali veicoli possono essere noleggiati senza conducente da un privato?

Un privato può noleggiare senza conducente: veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, autovetture e veicoli con al massimo 9 posti (conducente incluso), veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan e rimorchi per attrezzature turistiche e sportive. I veicoli pesanti oltre 6 t sono riservati alle imprese del settore.

Cosa rischio se nolegio senza conducente un veicolo non destinato a questo uso?

Chi adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto a una sanzione pecuniaria da euro 357 a euro 1.433 per autoveicoli e rimorchi (da euro 35 a euro 143 per altri veicoli). Scatta inoltre automaticamente la sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi.

Un'impresa straniera europea può usare in Italia un camion noleggiato senza conducente?

Sì. Il comma 2 dell'art. 84 CdS ammette la circolazione in Italia di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi locati senza conducente da imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, a condizione che i veicoli siano immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Come viene rilasciata la carta di circolazione per i veicoli destinati alla locazione senza conducente?

La carta di circolazione per questi veicoli è rilasciata sulla base della licenza prescritta per l'esercizio dell'attività di locazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, può stabilire con proprio decreto eventuali criteri limitativi e le modalità specifiche per il rilascio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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