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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 87 C.d.S. – Servizio di linea per trasporto di persone

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l’autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Un veicolo è «in servizio di linea» quando effettua corse su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico.
  • Sono ammessi autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus e relativi articolati/treni.
  • La carta di circolazione è rilasciata solo previo nulla osta dell'autorità concedente la linea.
  • I veicoli possono circolare esclusivamente sulle linee per cui è stato rilasciato il titolo legale, salvo autorizzazioni specifiche al noleggio da rimessa.
  • L'uso irregolare del veicolo comporta una sanzione pecuniaria da 357 a 1.433 euro e la sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi.

L'art. 87 C.d.S. disciplina il servizio di linea per il trasporto di persone, definendo i veicoli ammessi, i titoli abilitativi richiesti e le sanzioni per uso irregolare.

Ratio della norma

L'art. 87 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza dei passeggeri nel trasporto pubblico di linea e assicurare la regolarità e la programmabilità del servizio nell'interesse collettivo. La norma individua criteri oggettivi — itinerario predeterminato, offerta indifferenziata al pubblico, remunerazione dell'esercente — per distinguere il servizio di linea da altre forme di trasporto a pagamento (noleggio con conducente, taxi), che sono assoggettate a discipline differenti. Il legislatore ha ritenuto che la tipicità del veicolo e la titolarità di un apposito titolo concessorio siano condizioni imprescindibili per l'esercizio di un'attività che incide direttamente sulla mobilità pubblica.

Analisi del testo

Il comma 1 fornisce una definizione funzionale di servizio di linea: rilevano la predeterminazione della destinazione, l'autorizzazione dell'itinerario e l'apertura indifferenziata al pubblico, anche quando quest'ultimo sia composto da una categoria specifica (ad esempio dipendenti di un'azienda o studenti). Il comma 2 elenca tassativamente i tipi di veicolo ammessi, escludendo implicitamente vetture di ridotte dimensioni non omologate per tale uso. Il comma 3 raccorda la carta di circolazione al nulla osta amministrativo, rendendo i due atti inscindibili. Il comma 4 introduce il principio di corrispondenza tra titolo e linea: il veicolo non può essere impiegato su percorsi diversi da quelli concessi, salvo che l'autorità concedente autorizzi espressamente l'impiego per noleggio da rimessa, a condizione che non ne risenta la regolarità del servizio. Il comma 5 prevede la possibilità, in via eccezionale e temporanea, di locare veicoli ad altri esercenti, secondo direttive ministeriali, con il consenso delle rispettive autorità concedenti. I commi 6 e 7 chiudono la norma con il quadro sanzionatorio: alla sanzione pecuniaria principale si aggiunge in via accessoria la sospensione della carta di circolazione.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le situazioni in cui un operatore del trasporto effettua corse aperte al pubblico su percorsi fissi con veicoli immatricolati per tale uso. In linea generale, riguarda tanto il trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) quanto i servizi interregionali o internazionali di linea, purché rientranti nell'ambito applicativo del C.d.S. Le sanzioni dei commi 6 e 7 scattano tipicamente in due ipotesi distinte: (a) impiego di un veicolo non immatricolato per il servizio di linea su percorsi di linea; (b) utilizzo di un veicolo correttamente immatricolato su linee diverse da quelle coperte dal titolo legale. Salvo casi particolari, l'accertamento avviene in sede di controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale competenti.

Connessioni con altre norme

L'art. 87 C.d.S. va letto in collegamento con le disposizioni del D.Lgs. 285/1992 che regolano le categorie di veicoli (artt. 54 e ss.) e la carta di circolazione (art. 93). Sul piano del trasporto pubblico locale, la norma si interseca con il D.Lgs. 422/1997 (conferimento di funzioni alle Regioni) e, per i servizi di competenza statale, con le disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i profili relativi al noleggio da rimessa, il riferimento sistematico è l'art. 85 C.d.S. La sospensione della carta di circolazione richiamata al comma 7 segue il procedimento disciplinato dagli artt. 215 e ss. C.d.S. (capo I, sezione II, titolo VI).

Domande frequenti

Cos'è un «servizio di linea» ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada?

La norma definisce il servizio di linea come l'effettuazione di corse verso una destinazione predeterminata, su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, indipendentemente dalla forma di remunerazione dell'esercente. Non è necessario che il pubblico sia generico: può trattarsi anche di una categoria specifica di persone.

Quali veicoli possono essere adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone?

L'art. 87, comma 2, elenca tassativamente: autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni. Veicoli di diversa tipologia non possono in linea generale essere immatricolati per tale uso.

Un autobus di linea può essere usato anche per il noleggio da rimessa?

Sì, ma solo in via eccezionale e previa specifica autorizzazione dell'autorità concedente la linea, a condizione che non ne risulti pregiudicata la regolarità del servizio. La carta di circolazione deve essere accompagnata da un apposito documento che indica le linee o i bacini di traffico o il noleggio per cui il veicolo è autorizzato.

Qual è la sanzione per chi usa un veicolo di linea su percorsi non autorizzati?

L'art. 87, comma 6, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro. Il comma 7 aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, applicata secondo le norme del titolo VI del Codice della Strada.

È possibile locare temporaneamente veicoli di linea ad altri esercenti?

Sì, il comma 5 lo consente in via eccezionale e temporanea, nel rispetto delle direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previa autorizzazione delle rispettive autorità concedenti di entrambe le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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