Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Il regime forfettario entra nel testo unico: dai commi della legge 190/2014 agli artt. 232-243

    Il regime forfettario oggi non sta in un articolo: sta in trentasei commi. Vive nell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, dove per trovare la regola sulla cessazione bisogna contare i commi. Dal 1° gennaio 2027 diventa un capo del testo unico delle imposte sui redditi, con dodici articoli numerati e rubricati, dall’art. 232 all’art. 243 del D.Lgs. 117/2026.

    In sintesi

    • La disciplina si sposta dalla legge 190/2014 al testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), artt. 232-243.
    • I requisiti non cambiano: l’art. 232 riporta le soglie di 85.000 euro di ricavi o compensi e 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e accessorio, che sono quelle vigenti.
    • Cambia la reperibilità: ogni pezzo della disciplina ha un articolo proprio con una rubrica che lo dichiara.
    • Si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Per il periodo d’imposta 2026 vale ancora la legge 190/2014.
    • La tavola di concordanza completa, articolo per articolo: Testi unici 2027: la concordanza tra TUIR, D.P.R. 633 e i nuovi codici.

    La mappa del nuovo capo

    Ecco come la materia è distribuita. La tabella serve soprattutto per il dopo: quando si dovrà citare una regola del forfettario in un atto datato 2027, è qui che si trova il numero.

    Articolo Che cosa disciplina
    232 Requisiti per l’accesso al regime forfetario
    233 Soggetti esclusi dal regime forfetario
    234 Previsioni di rinvio in materia di imposta sul valore aggiunto
    235 Determinazione del reddito imponibile e dell’imposta
    236 Semplificazione degli adempimenti contabili, dichiarativi e di sostituto d’imposta
    237 Opzione per il regime ordinario ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
    238 Cessazione dal regime forfetario
    239 Obblighi informativi
    240 Norme di coordinamento
    241 Previsioni di rinvio in materia previdenziale
    242 Norme che restano abrogate
    243 Disciplina di attuazione e applicativa

    Che cosa migliora, concretamente

    La differenza non è cosmetica. Oggi, per rispondere alla domanda «un contribuente che supera 100.000 euro in corso d’anno, da quando esce dal regime?», si deve scorrere l’art. 1 della legge 190/2014 fino al comma 71 e leggerlo insieme al comma 54. Dal 2027 la risposta sta in un articolo intitolato «Cessazione dal regime forfetario».

    Lo stesso vale per i rinvii. Il forfettario è un regime che interseca l’IVA, gli adempimenti contabili e la previdenza, e oggi quei collegamenti sono sparsi nei commi. Nel nuovo testo unico ciascuno ha una sede dichiarata: l’art. 234 per i rinvii IVA, l’art. 236 per gli adempimenti, l’art. 241 per la previdenza.

    L’articolo 242: «Norme che restano abrogate»

    Vale una nota a parte, perché è il tipo di disposizione che si dimentica. L’art. 242 conserva l’effetto abrogativo che la legge 190/2014 aveva prodotto sui regimi agevolati precedenti — i vecchi regimi dei minimi e delle nuove iniziative produttive. Trasfondere il forfettario nel testo unico senza questa norma avrebbe fatto riemergere regimi che si volevano estinti: un effetto collaterale classico delle operazioni di riordino, qui evitato per iscritto.

    Il capo è già stato corretto

    Un dettaglio che dice molto sullo stato di questi testi: gli artt. 236 e 240 sono già stati modificati, e non da una sola fonte. Sull’art. 240 Normattiva segnala un periodo soppresso dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141; l’art. 236 porta una sostituzione testuale della stessa stagione, e sul capo intervengono anche le disposizioni del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148. Due decreti di agosto 2026 su un testo pubblicato a giugno che entrerà in vigore nel 2027. Chi si costruisce una copia di lavoro del nuovo testo unico deve prevedere di aggiornarla più volte prima che diventi applicabile.

    Il collegamento con il testo unico dell’IVA

    C’è un ultimo elemento che vale la pena conoscere, perché è il punto in cui i due nuovi codici si tengono per mano. Il testo unico dell’IVA apre il proprio titolo sul regime di franchigia con l’art. 157, «Regime nazionale di franchigia», e quell’articolo non contiene una disciplina: contiene un rinvio. Stabilisce che le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni applicano, ai fini IVA, il regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI del testo unico delle imposte sui redditi, cioè esattamente questo capo, artt. 232-243.

    Detto in modo diretto: dal 2027 la franchigia nazionale IVA è il forfettario, e chi deve motivare l’esonero IVA di un forfettario citerà l’art. 157 del testo unico IVA, che rimanda qui.

    Errori frequenti

    • Applicare i nuovi numeri al 2026. Per il periodo d’imposta 2026 la base normativa è la legge 190/2014: la dichiarazione presentata nel 2027 si fonda ancora su quella.
    • Confondere il forfettario con il regime di franchigia transfrontaliero. Il forfettario è il regime nazionale; la franchigia che consente di operare in esenzione in altri Stati membri è disciplinata dagli artt. 158-167 del testo unico IVA e ha condizioni proprie.
    • Dare per scontato che il riordino cambi le soglie. L’art. 232 riporta 85.000 e 20.000 euro, cioè i valori vigenti: il riordino non è l’occasione in cui si modificano i limiti.
    • Cercare il forfettario nel testo unico IVA. Il regime è un regime di determinazione del reddito e sta nel testo unico delle imposte sui redditi; gli effetti ai fini IVA sono richiamati per rinvio dagli artt. 234 e 237.
  • Normattiva dice che il TUIR è abrogato: perché è ancora in vigore

    Chi apre oggi un articolo del TUIR su Normattiva trova in testa la scritta «PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117». È l’avviso che fa pensare a un errore, o a una norma da non citare più. Non è né l’una né l’altra cosa: il TUIR è in vigore e si applica a tutto il 2026. L’avviso è corretto ma dice metà della storia.

    Che cosa dice davvero l’avviso

    L’abrogazione del TUIR è stata disposta dal D.Lgs. 117/2026, pubblicato a giugno 2026. Ma l’efficacia di quel decreto è differita: l’art. 377 stabilisce che «le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027». Lo stesso vale per l’IVA: l’art. 171 del D.Lgs. 10/2026 usa identica formula.

    Normattiva registra l’abrogazione nel momento in cui è disposta, non nel momento in cui produce effetto. Il banner in testa all’articolo non contiene l’indicazione della decorrenza: quella sta nell’ultimo articolo del decreto abrogante, che nessuno va a leggere quando cerca l’art. 54 del TUIR.

    Le conseguenze pratiche, in ordine di importanza

    • Il periodo d’imposta 2026 si liquida sul TUIR. La dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2027 riguarda il 2026: la norma applicabile è quella vigente in quel periodo, cioè il TUIR.
    • Le citazioni negli atti restano valide. Un parere, un contratto o un ricorso che oggi cita «l’art. 109 del TUIR» cita la norma giusta. Non va riscritto.
    • Gli accertamenti sugli anni precedenti continuano a fondarsi sul TUIR. L’abrogazione non retroagisce: i periodi d’imposta fino al 2026 restano governati dalle norme vigenti allora, e questo vale per tutta la durata dei termini di accertamento.
    • Dal 2027 cambia il riferimento, non necessariamente la regola. Molte disposizioni sono trasfuse nel nuovo testo unico senza modifiche sostanziali: cambia il numero dell’articolo da citare.
    • La tavola di concordanza completa, articolo per articolo: Testi unici 2027: la concordanza tra TUIR, D.P.R. 633 e i nuovi codici.

    Perché l’equivoco è così facile

    Ci sono tre ragioni, e si sommano.

    La prima è la posizione dell’avviso: sta dove normalmente si legge la rubrica dell’articolo, quindi è la prima cosa che l’occhio incontra. Su alcune versioni della pagina l’avviso prende letteralmente il posto della rubrica, e l’articolo sembra privo di titolo.

    La seconda è che l’avviso compare su ogni articolo, anche su quelli che nessuno si aspetterebbe di vedere abrogati — l’art. 1 sui presupposti dell’imposta, l’art. 165 sul credito per le imposte estere. La ripetizione dà l’impressione di uno smantellamento in corso.

    La terza è che la data del decreto abrogante è nel passato (19 giugno 2026): un lettore veloce legge una data trascorsa e conclude che l’effetto sia già prodotto.

    Come verificarlo in trenta secondi

    Quando si incontra un banner di abrogazione su una norma che si sta per applicare, la verifica è sempre la stessa: aprire il decreto abrogante e leggerne l’ultimo articolo. È lì che il legislatore colloca la decorrenza. Se c’è una data futura, l’abrogazione è disposta ma non ancora efficace; se non c’è, si applicano le regole ordinarie sull’entrata in vigore.

    Nel caso dei due testi unici della delega fiscale la risposta è la stessa per entrambi: 1° gennaio 2027.

    Errori frequenti

    • Riscrivere gli atti in corso sostituendo i numeri del TUIR con quelli del nuovo testo unico: per il 2026 sarebbe la citazione sbagliata.
    • Considerare superate le circolari e le risoluzioni che interpretano gli articoli del TUIR. Restano il riferimento per i periodi d’imposta fino al 2026, e in gran parte anche dopo, dove il testo è trasfuso senza modifiche.
    • Dare per certo il contrario, cioè che dal 2027 non cambi nulla. Il numero dell’articolo cambia quasi sempre sul lato IVA, e ogni riferimento normativo automatico — software, modelli, clausole contrattuali — va aggiornato.
  • Testi unici 2027: la concordanza completa tra TUIR, D.P.R. 633 e i nuovi codici

    Dal 1° gennaio 2027 il TUIR e il D.P.R. 633/1972 non si applicano più. Al loro posto entrano in vigore due nuovi testi unici: il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 per le imposte sui redditi e il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 per l’IVA. Ogni articolo che si cita oggi in una dichiarazione, in un contratto o in un parere cambia numero. Questa pagina contiene la concordanza completa, articolo per articolo, ricavata dai due decreti.

    In sintesi

    • Quando: le disposizioni dei due testi unici si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377 del D.Lgs. 117/2026 e art. 171 del D.Lgs. 10/2026). Fino al 31 dicembre 2026 TUIR e D.P.R. 633 sono in vigore e si applicano normalmente.
    • Quanto cambia: il nuovo testo unico dei redditi ha 378 articoli contro i 235 del TUIR; quello dell’IVA ne ha 171 contro i 156 del D.P.R. 633. I codici attuali arrivano rispettivamente all’art. 191 e all’art. 94, ma contengono molti più articoli di così, perché quarant’anni di bis e ter si sono infilati fra i numeri.
    • Non è una rinumerazione: i due testi unici assorbono norme che oggi stanno fuori dai codici di riferimento. Il regime forfettario, la global minimum tax, l’IVA sugli scambi intraunionali entrano dentro il testo unico.
    • Del TUIR non sopravvive nulla: l’art. 376 abroga «gli articoli da 1 a 191» del D.P.R. 917/1986, senza eccezioni. Del D.P.R. 633 sopravvive un solo articolo.

    I due decreti, e che cosa abrogano

    I testi unici nascono dalla delega fiscale (art. 21 della legge 111/2023), che chiedeva di raccogliere in un unico corpo normativo disposizioni oggi sparse in decine di provvedimenti. Il risultato sono due decreti pubblicati nel 2026 ma con efficacia differita al 2027.

    Nuovo testo unico Articoli Sostituisce Si applica dal
    D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — Testo unico delle imposte sui redditi 378 artt. 1-191 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) 1° gennaio 2027
    D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — Testo unico dell’IVA 171 gran parte del D.P.R. 633/1972 e le tabelle A, B e C 1° gennaio 2027

    Gli elenchi delle abrogazioni sono l’art. 376 del primo decreto e l’art. 170 del secondo. In entrambi i casi l’elenco corre dalla lettera a) alla lettera zzz): 63 gruppi di disposizioni ciascuno. Non spariscono solo il TUIR e il D.P.R. 633, ma decine di norme minori che oggi vivono in leggi di bilancio, decreti-legge e decreti attuativi.

    Perché Normattiva dice già «abrogato»

    Chi cerca oggi un articolo del TUIR su Normattiva trova in testa l’avviso PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. L’avviso è corretto ma incompleto: non dice che l’effetto è differito al 2027. L’abrogazione è disposta adesso, opera dal 1° gennaio 2027. Un articolo del TUIR consultato oggi è ancora la norma applicabile, e lo resta per tutto il periodo d’imposta 2026.

    Concordanza: dal TUIR al testo unico delle imposte sui redditi

    La tavola che segue riporta, per ogni articolo del TUIR, il numero che assume nel D.Lgs. 117/2026 e la rubrica del nuovo articolo. È ricavata dalle indicazioni di derivazione che ciascun articolo del nuovo testo unico porta sotto la propria rubrica.

    Oggi Dal 2027 Rubrica del nuovo articolo
    2 2 Soggetti passivi
    3 3 Base imponibile
    4 4 Coniugi e figli minori
    5 5 Redditi prodotti in forma associata
    6 6 Classificazione dei redditi
    7 7 Periodo di imposta
    8 8 Determinazione del reddito complessivo
    9 9 Determinazione dei redditi e delle perdite
    10 10 Oneri deducibili
    11 11 Determinazione dell'imposta
    12 12 Detrazioni per carichi di famiglia
    13 13 Altre detrazioni
    15 14 Detrazione per oneri
    16 16 Detrazioni per canoni di locazione
    16-bis 17 Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
    16-ter 18 Riordino delle detrazioni
    17 19 Tassazione separata
    18 20 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
    19 21 Indennità di fine rapporto e di fine servizio
    20-bis 22 Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
    21 23 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
    22 24 Scomputo degli acconti
    23 25 Applicazione dell'imposta ai non residenti
    24 26 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
    24-bis 246 Imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia
    24-ter 247 Imposizione sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia
    25 27 Redditi fondiari
    26 28 Imputazione dei redditi fondiari
    27 29 Reddito dominicale dei terreni
    28 30 Determinazione del reddito dominicale
    29 31 Variazioni del reddito dominicale
    30 32 Denuncia e decorrenza delle variazioni
    31 33 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
    32 34 Reddito agrario
    33 35 Imputazione del reddito agrario
    34 36 Determinazione del reddito agrario
    35 37 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
    36 38 Reddito dei fabbricati
    37 39 Determinazione del reddito dei fabbricati
    38 40 Variazioni del reddito dei fabbricati
    39 41 Decorrenza delle variazioni
    40 42 Fabbricati di nuova costruzione
    41 43 Unità immobiliari non locate
    42 44 Costruzioni rurali
    43 45 Immobili non produttivi di reddito fondiario
    44 46 Redditi di capitale
    45 47 Determinazione del reddito di capitale
    46 48 Versamenti dei soci
    47 49 Utili da partecipazione
    47-bis 162 Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
    48 50 Redditi imponibili ad altro titolo
    49 51 Redditi di lavoro dipendente
    50 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    51 53 Determinazione del reddito di lavoro dipendente
    52 54 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    53 55 Redditi di lavoro autonomo
    54 56 Determinazione del reddito di lavoro autonomo
    54-bis 57 Plusvalenze e altri proventi
    54-octies 63 Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo
    54-quater 59 Minusvalenze
    54-quinquies 60 Spese relative ai beni mobili e immobili
    54-septies 62 Altre spese
    54-sexies 61 Spese relative a beni ed elementi immateriali
    54-ter 58 Rimborsi e riaddebiti
    55 64 Redditi d'impresa
    56 65 Determinazione del reddito d'impresa
    56-bis 66 Altre attività agricole
    57 68 Ricavi
    58 69 Plusvalenze
    59 70 Dividendi
    60 71 Spese per prestazioni di lavoro
    61 72 Interessi passivi
    64 73 Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
    65 74 Beni relativi all'impresa
    66 75 Imprese minori
    67 76 Redditi diversi
    68 77 Plusvalenze
    69 78 Premi vincite e indennità
    70 79 Redditi di natura fondiaria
    71 80 Altri redditi
    72 81 Presupposto dell'imposta
    73 82 Soggetti passivi
    74 83 Stato ed enti pubblici
    75 84 Base imponibile
    76 85 Periodo d'imposta
    77 86 Aliquota dell'imposta
    78 87 Detrazione d'imposta per oneri
    79 88 Scomputo degli acconti
    80 89 Riporto o rimborso delle eccedenze
    81 90 Reddito complessivo
    82 91 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
    83 92 Determinazione del reddito complessivo
    84 93 Riporto delle perdite
    85 94 Ricavi
    86 95 Plusvalenze patrimoniali
    87 96 Plusvalenze esenti
    88 97 Sopravvenienze attive
    89 98 Dividendi ed interessi
    90 99 Proventi immobiliari
    91 100 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
    92 101 Variazioni delle rimanenze
    93 102 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
    94 103 Valutazione dei titoli
    95 104 Spese per prestazioni di lavoro
    96 105 Interessi passivi
    99 108 Oneri fiscali e contributivi
    100 109 Oneri di utilità sociale
    101 110 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
    102 111 Ammortamento dei beni materiali
    103 112 Ammortamento dei beni immateriali
    104 113 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
    105 114 Accantonamenti di quiescenza e previdenza
    106 115 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
    107 116 Altri accantonamenti
    108 117 Spese relative a più esercizi
    109 118 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
    110 119 Norme generali sulle valutazioni
    111 120 Imprese di assicurazioni
    112 121 Strumenti finanziari derivati
    113 122 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
    114 123 Banca d'Italia
    115 124 Opzione per la trasparenza fiscale
    116 125 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
    117 126 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
    118 127 Effetti dell'esercizio dell'opzione
    119 128 Condizioni per l'efficacia dell'opzione
    120 129 Definizione del requisito di controllo
    121 130 Obblighi delle società controllate
    122 131 Obblighi della società o ente controllante
    124 132 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio
    125 133 Revoca dell'opzione
    126 134 Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione
    127 135 Responsabilità
    129 136 Disposizioni applicative
    130 137 Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti
    131 138 Effetti dell'esercizio dell'opzione
    132 139 Condizioni per l'efficacia dell'opzione
    133 140 Definizione del requisito di controllo
    134 141 Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento
    136 142 Determinazione dell'imposta dovuta
    137 143 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione
    138 144 Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti
    139 145 Revoca dell'opzione
    139-bis 146 Recupero delle perdite compensate
    140 147 Coordinamento con l'articolo 186
    142 148 Disposizioni applicative
    143 151 Reddito complessivo
    144 152 Determinazione dei redditi
    145 154 Regime forfetario degli enti non commerciali
    146 155 Oneri deducibili
    147 156 Detrazione d'imposta per oneri
    148 157 Enti di tipo associativo
    149 158 Perdita della qualifica di ente non commerciale
    151 149 Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti
    152 150 Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
    153 159 Reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti
    155 290 Ambito soggettivo e oggettivo
    156 291 Determinazione del reddito imponibile
    157 292 Limiti all'esercizio dell'opzione e alla sua efficacia
    157-bis 293 Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate
    158 294 Plusvalenze e minusvalenze
    159 295 Obblighi contabili
    160 296 Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
    161 297 Disposizioni applicative
    162 183 Stabile organizzazione
    162-bis 161 Intermediari finanziari e società di partecipazione
    163 160 Divieto della doppia imposizione
    164 168 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
    165 185 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
    166 193 Imposizione in uscita
    167 186 Disposizioni in materia di imprese estere controllate
    168-ter 184 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
    169 187 Accordi internazionali
    170 170 Trasformazione della società
    171 171 Trasformazione eterogenea
    172 172 Fusione di società
    173 173 Scissione di società
    174 174 Applicazione analogica
    175 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento
    176 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
    177 177 Scambi di partecipazioni
    177-bis 178 Operazioni straordinarie e attività professionali
    177-ter 179 Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo
    178 188 Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
    179 189 Regime di neutralità fiscale
    180 190 Riserve in sospensione d'imposta
    181 191 Perdite fiscali
    182 180 Liquidazione ordinaria
    183 181 Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta
    184 182 Applicazione analogica
    185 365 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
    186 366 Società civili
    187 367 Eredità giacente
    188-bis 368 Campione d'Italia
    189 369 Riferimenti legislativi a imposte abolite
    191 370 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie

    Un avvertimento sulla lettura: la coincidenza del numero non garantisce la coincidenza del testo. In molti casi l’articolo è trasfuso senza modifiche sostanziali, in altri il nuovo testo unico ne riordina i commi o ne accorpa il contenuto con disposizioni che oggi stanno altrove. La tavola dice dove cercare, non che il testo sia identico.

    Concordanza: dal D.P.R. 633/1972 al testo unico dell’IVA

    Sul lato IVA il riordino è più profondo: il nuovo testo unico non conserva l’ordine del D.P.R. 633. La territorialità, per esempio, sale dall’art. 7 all’art. 2, e l’intero impianto degli scambi intraunionali — oggi nel D.L. 331/1993, un decreto separato — entra nel codice.

    Oggi Dal 2027 Rubrica del nuovo articolo
    2 5 Cessioni di beni
    2-bis 7 Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche
    3 10 Prestazioni di servizi
    4 3 Esercizio di imprese
    5 4 Esercizio di arti e professioni
    6 24 Effettuazione delle operazioni
    6-bis 12 Definizione di buono-corrispettivo
    6-quater 14 Buono-corrispettivo multiuso
    6-ter 13 Buono corrispettivo monouso
    7 2 Territorialità dell'imposta – Definizioni
    7-bis 15 Territorialità – Cessioni di beni
    7-octies 23 Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi
    7-quater 18 Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
    7-quinquies 19 Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
    7-septies 22 Territorialità – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea
    7-sexies 20 Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
    7-ter 17 Territorialità – Prestazioni di servizi
    8 45 Cessioni all'esportazione
    8-bis 48 Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
    9 49 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
    10 37 Operazioni esenti dall'imposta
    11 30 Operazioni permutative e dazioni in pagamento
    12 31 Cessioni e prestazioni accessorie
    13 27 Base imponibile
    14 28 Determinazione del valore normale
    15 29 Esclusioni dal computo della base imponibile
    16 34 Aliquote dell'imposta
    17 64 Debitore d'imposta
    17-ter 65 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società
    18 55 Rivalsa
    19 56 Detrazione
    19-bis 57 Percentuale di detrazione
    19-bis1 58 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
    19-bis2 59 Rettifica della detrazione
    19-ter 60 Detrazione per gli enti non commerciali
    20 62 Volume d'affari
    21 72 Fatturazione delle operazioni
    21-bis 73 Fatturazione semplificata
    22 81 Commercio al minuto e attività assimilate
    23 86 Registrazione delle fatture
    24 87 Registrazione dei corrispettivi
    25 88 Registrazione degli acquisti
    26 92 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
    27 109 Versamenti periodici
    30 114 Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
    30-bis 112 Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali
    30-ter 115 Restituzione dell'imposta non dovuta
    32 93 Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
    34 133 Regime speciale per i produttori agricoli
    34-bis 135 Attività agricole connesse
    34-ter 136 Regime fiscale per raccoglitori occasionali
    35 68 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
    35-bis 69 Eredi del contribuente
    35-quater 71 Pubblicità in materia di partita IVA
    35-ter 70 Identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente
    36 63 Esercizio di più attività
    36-bis 94 Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
    38-bis 116 Esecuzione dei rimborsi
    38-bis1 117 Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri dell'Unione europea
    38-bis3 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)
    38-quater 51 Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea
    38-ter 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea
    39 95 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
    40-bis 102 Definizioni
    40-quater 104 Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento
    40-quinquies 105 Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento
    40-sexies 106 Dati da conservare
    40-ter 103 Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento
    62 113 Riscossione coattiva e privilegi
    67 11 Importazioni
    68 44 Importazioni non soggette all'imposta
    69 33 Determinazione dell'imposta all'importazione
    70 67 Applicazione dell'imposta all'importazione
    70.1 156 Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione
    70-bis 121 Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA
    70-decies 129 Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA
    70-duodecies 131 Disposizioni speciali e di attuazione
    70-duovicies 167 Cessazione del regime di franchigia
    70-novies 128 Disposizioni in materia di opzioni e revoche
    70-noviesdecies 164 Suffisso EX
    70-octies 127 Responsabilità
    70-octiesdecies 163 Condizioni di ammissione
    70-quater 123 Costituzione del gruppo IVA
    70-quaterdecies 159 Condizioni di ammissione
    70-quinquies 124 Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso
    70-quinquiesdecies 160 Decorrenza del regime di franchigia
    70-septies 126 Adempimenti
    70-septiesdecies 162 Cessazione del regime di franchigia
    70-sexies 125 Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA
    70-sexiesdecies 161 Adempimenti
    70-ter 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo
    70-terdecies 158 Definizioni e disposizioni generali
    70-undecies 130 Attività di controllo
    70-unvicies 166 Adempimenti
    70-vicies 165 Decorrenza
    71 50 Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
    72 52 Altre operazioni non imponibili
    73 91 Modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti
    73-bis 155 Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
    74 139 Disposizioni relative a particolari settori
    74-bis 140 Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa
    74-octies 153 Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta
    74-quater 142 Disposizioni per le attività spettacolistiche
    74-quinquies 149 Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE
    74-septies 152 Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
    74-sexies 150 Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche
    74-sexies.1 151 Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
    74-ter 141 Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
    76 168 Istituzione e decorrenza dell'imposta

    Quello che le tabelle non dicono

    Se si guardano solo i numeri, la riforma sembra una rinumerazione. Non lo è. Dei 378 articoli del testo unico dei redditi, 171 hanno come fonte soltanto norme diverse dal TUIR — e 197 richiamano il TUIR, per un totale di 368 articoli con una fonte dichiarata in parentesi, più 10 che non ne portano alcuna. Quei 171 sono disposizioni che oggi vanno cercate in altri provvedimenti e che dal 2027 si leggono dentro il codice. Alcuni esempi verificabili:

    • il regime forfettario, oggi nei commi 54-89 dell’art. 1 della legge 190/2014, diventa un capo di dodici articoli (artt. 232-243);
    • la disciplina dell’imposta minima globale (D.Lgs. 209/2023) entra nel testo unico con oltre cinquanta articoli;
    • il regime dei lavoratori impatriati passa nell’art. 225.

    Sul lato IVA il fenomeno è lo stesso: 56 dei 171 articoli hanno come fonte soltanto norme esterne al D.P.R. 633 (109 richiamano il decreto del 1972, 6 non dichiarano fonte), e i due blocchi più consistenti sono gli scambi intraunionali (D.L. 331/1993) e il regime del margine per i beni usati (D.L. 41/1995).

    Un solo articolo del D.P.R. 633 sopravvive

    L’elenco dell’art. 170 del D.Lgs. 10/2026 abroga «gli articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94». La sequenza salta un numero: l’art. 17-bis, rubricato «Acquisto di pubblicità on line». Di tutti gli articoli del D.P.R. 633 lasciati fuori dall’elenco, è l’unico ancora in vigore oggi: gli altri erano già stati abrogati in precedenza. Dal 2027 il decreto IVA del 1972 resterà dunque formalmente in vita, con un solo articolo dentro.

    La trappola più costosa: le parti della tabella A sono rinumerate

    Fra tutti i dettagli della riforma, questo è quello che può produrre un danno in silenzio. Le aliquote ridotte non si leggono nell’articolo: l’articolo rinvia alle parti della tabella A. E le parti cambiano numero.

    Oggi l’art. 16 del D.P.R. 633 dispone che l’aliquota «è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A». L’art. 34 del nuovo testo unico dispone che è ridotta «al 4, al 5 e al 10 per cento» per i beni e servizi elencati «rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico».

    Aliquota Oggi (art. 16 D.P.R. 633) Dal 2027 (art. 34 T.U. IVA)
    4% parte II parte II
    5% parte II-bis parte III
    10% parte III parte IV

    La conseguenza: «parte III della tabella A» oggi significa 10%, dal 2027 significa 5%. Un documento, una clausola o una configurazione di software che individui l’aliquota citando la parte della tabella invece della percentuale cambia significato senza dare alcun segnale d’errore. Chi ha procedure che rinviano alle parti della tabella A deve convertirle in rinvii all’aliquota, oppure aggiornarle alla nuova numerazione.

    La stessa avvertenza vale per il regime del margine: l’art. 143 del nuovo testo unico individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione nella tabella D allegata al testo unico, e non più nella tabella allegata al D.L. 41/1995.

    Errori frequenti

    • Leggere il banner di Normattiva come un’abrogazione già efficace. Il TUIR si applica fino al 31 dicembre 2026: la dichiarazione dei redditi presentata nel 2027 per il periodo d’imposta 2026 si compila ancora sul TUIR.
    • Dare per scontato che il numero non cambi. Sul lato redditi molti articoli conservano la numerazione, sul lato IVA quasi nessuno.
    • Confondere un articolo con i suoi «figli». L’art. 70 del D.P.R. 633 (importazioni) diventa l’art. 67; gli articoli 70-bis e seguenti — gruppo IVA, regimi OSS e IOSS, franchigia per le piccole imprese — sono norme diverse e hanno ciascuno una collocazione propria, spesso lontanissima. Una conversione automatica che legga «70-quinquiesdecies» come «70» sbaglia di cento articoli.
    • Trattare i nuovi testi unici come definitivi. Alcuni articoli sono già stati modificati da decreti successivi, prima ancora di entrare in vigore.
  • Riforma dell’ordinamento dei commercialisti: cosa prevede la delega approvata alla Camera

    Il 23 settembre 2026 la Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 2628, che delega il Governo a riscrivere l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. È la revisione più ampia del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 da vent’anni a questa parte. Con una precisazione che cambia la lettura di tutto il resto: non è ancora legge, e nessuna delle novità è in vigore.

    Che cosa è stato approvato, esattamente

    Il provvedimento si intitola «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile». È un disegno di legge delega di soli tre articoli: non contiene le nuove regole, contiene i principi e criteri direttivi entro cui il Governo dovrà scriverle.

    La differenza è sostanziale. Una legge delega non è direttamente applicabile: produce effetti solo quando il Governo adotta il decreto legislativo che la attua. Chi legge «da oggi cambia il tirocinio» sta leggendo male.

    Il voto alla Camera: 145 favorevoli, nessun contrario, 80 astenuti. Il testo è stato trasmesso al Senato, dove l’esame deve ancora cominciare.

    I tempi reali: quando cambierà davvero qualcosa

    La catena è lunga e va contata per intero:

    • Approvazione del Senato — data non prevedibile. Se il Senato modifica il testo, torna alla Camera.
    • Entrata in vigore della legge delega — quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa previsione.
    • Decreto legislativo attuativo — il Governo ha 12 mesi dall’entrata in vigore della delega.
    • Decreti correttivi — ulteriori 12 mesi per correggere e integrare.

    Anche nell’ipotesi più rapida, le regole operative arriveranno non prima del 2028. Il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica, il che gli dà una corsia preferenziale in Parlamento ma non accorcia i 12 mesi di delega.

    L’iter, in breve

    • 26 settembre 2025 — presentazione alla Camera. Proponente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in concerto con il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e il Ministro dell’Università Anna Maria Bernini.
    • 4 novembre 2025 — assegnazione alla Commissione II Giustizia in sede referente.
    • 3 dicembre 2025 – 16 settembre 2026 — esame in Commissione. Relatori Alessandro Palombi e Tommaso Antonino Calderone.
    • 21-23 settembre 2026 — discussione in Assemblea e voto finale.

    Su che cosa interviene la delega

    Gli ambiti indicati dai principi e criteri direttivi sono questi:

    • Oggetto della professione — nuova individuazione delle attività proprie e di quelle riservate, con coordinamento rispetto alle riforme recenti. È il punto più contestato: si veda oltre.
    • Esercizio in forma associata e societaria — disciplina organica delle STP: costituzione, gestione, limiti.
    • Incompatibilità — riordino della materia, con superamento degli automatismi e controlli successivi coerenti con il diritto dell’Unione.
    • Conferimento dell’incarico ed equo compenso — resta la libera pattuizione, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso; aggiornamento dei parametri su proposta del CNDCEC.
    • Governance degli Ordini — riduzione dell’anzianità richiesta per le cariche, equilibrio di genere, ricambio generazionale, voto telematico a distanza, revisione delle classi dimensionali degli Ordini territoriali e rappresentanza delle minoranze nei Consigli.
    • Procedimento disciplinare — razionalizzazione degli organi e dei procedimenti.
    • Cancellazione dall’albo — definizione puntuale dei casi.
    • Specializzazioni — riconoscimento di un titolo di specialista per gli iscritti alle sezioni A e B, con l’obiettivo dichiarato di evitare la proliferazione di sotto-albi.
    • Tirocinio — possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi.
    • Assicurazione per la responsabilità civile — ipotesi di polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale dove necessaria.
    • Regime transitorio elettorale — le nuove regole di voto si applicheranno a partire dalla consiliatura successiva.

    Avvertenza di metodo. Il testo licenziato dall’Aula recepisce emendamenti approvati in Commissione Giustizia: la formulazione definitiva dei singoli criteri è quella del testo trasmesso al Senato, non quella dello stampato originario del 2025. Finché il testo coordinato non è consultabile, le sintesi in circolazione — compresa questa — vanno lette come ricostruzione degli ambiti, non come citazione letterale delle lettere della delega.

    Il punto che riguarda chi sta entrando nella professione

    Per praticanti e studenti il criterio che pesa di più è il tirocinio svolgibile integralmente durante il corso di laurea magistrale. Oggi il tirocinio triennale è in larga parte successivo alla laurea; la sovrapposizione con gli studi accorcerebbe in modo netto il tempo tra laurea ed esame di Stato.

    Due cose che il testo approvato non dice, e su cui conviene non fare previsioni:

    • Non è stabilita la durata del tirocinio nel nuovo assetto: la delega apre alla sovrapposizione, non fissa i mesi.
    • Non è definito il regime transitorio per chi è già iscritto al registro dei praticanti. Sarà materia del decreto legislativo.

    Sul fronte economico il criterio sull’equo compenso conferma la libera pattuizione come regola, con il vincolo di proporzionalità già previsto dalla disciplina vigente: non introduce minimi tariffari.

    Il conflitto aperto: la consulenza del lavoro

    La parte più discussa non è il tirocinio, è il perimetro delle attività. In Commissione Giustizia è stato approvato un emendamento che inserisce il riferimento all’ambito giuslavoristico fra le materie della professione.

    Le due posizioni:

    • Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro considera la formula troppo generica per delimitare correttamente una competenza professionale e teme una sovrapposizione con attività già riservate alla categoria.
    • Il CNDCEC replica che l’emendamento non amplia le competenze, non crea nuove riserve e non sottrae funzioni ad altre professioni: recepisce un ruolo che l’ordinamento riconosce ai commercialisti in materia di lavoro da oltre ottant’anni. Il presidente Elbano de Nuccio ha dichiarato che il Consiglio nazionale si opporrà con ogni mezzo ai tentativi di escludere gli iscritti dall’esercizio di queste attività.

    È la ragione più probabile delle 80 astensioni, ed è anche il punto su cui il passaggio al Senato può produrre modifiche. Chi vuole capire dove va la riforma guardi questa formulazione, non i titoli sul tirocinio.

    Che cosa non cambia oggi

    • L’albo e le sue sezioni restano quelli del D.Lgs. 139/2005.
    • Il tirocinio si svolge con le regole attuali: chi è iscritto oggi non ha nulla da modificare.
    • L’esame di Stato resta invariato nella struttura.
    • Le competenze professionali di commercialisti e consulenti del lavoro sono quelle vigenti: nessuna attività si è spostata da una categoria all’altra.
    • Le elezioni degli Ordini seguono le regole attuali, e le nuove si applicheranno comunque solo dalla consiliatura successiva alla riforma.

    Equivoci frequenti

    • «La riforma è approvata». È approvata da un solo ramo del Parlamento. Manca il Senato, e se il Senato modifica il testo si torna alla Camera.
    • «Da ora il tirocinio si fa all’università». La delega lo consente al legislatore delegato. Serve il decreto legislativo perché diventi una regola applicabile.
    • «I commercialisti si prendono la consulenza del lavoro». La delega parla di individuazione delle attività proprie e riservate. Quali attività, e con quale riserva, lo dirà il decreto legislativo.
    • «Tornano le tariffe minime». No: il criterio conferma la libera pattuizione nel rispetto dell’equo compenso, e prevede l’aggiornamento dei parametri, che sono cosa diversa dai minimi inderogabili.

    Che cosa seguire adesso

    Tre passaggi, in ordine di rilevanza: l’assegnazione in commissione al Senato e le audizioni, dove i consigli nazionali torneranno sul perimetro delle attività; il testo eventualmente modificato, perché una modifica riapre la navetta; e, a delega approvata, lo schema di decreto legislativo, che è il documento in cui le regole diventano concrete e che passerà per i pareri delle commissioni parlamentari.

    Fonti

    Risorse correlate

  • Certificato di residenza fiscale: come si ottiene e a cosa serve

    Il certificato di residenza fiscale è il documento con cui l’Agenzia delle Entrate attesta che un soggetto è fiscalmente residente in Italia, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Serve, tipicamente, per far valere all’estero i benefici del trattato (aliquote ridotte su dividendi, interessi, royalties) o per dimostrare la propria posizione fiscale.

    Chi può richiederlo

    Possono richiedere l’attestato:

    • le persone fisiche residenti in Italia;
    • i soggetti diversi dalle persone fisiche: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), fondi pensione.

    La richiesta può essere presentata personalmente o tramite un soggetto delegato, munito di formale delega da allegare all’istanza.

    Come si presenta la richiesta

    Il modello, compilato e sottoscritto, può essere presentato:

    • a qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio di consegna documenti e istanze online;
    • con consegna diretta a un Ufficio territoriale;
    • tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
    • via posta elettronica certificata (PEC).

    Costo e validità

    L’attestato non è soggetto a imposta di bollo, ma è dovuto il pagamento di tributi speciali pari a 3,10 euro per ogni copia richiesta, versati con modello F24 (codice tributo 1538) oppure con marche da bollo di pari importo. Il documento, una volta rilasciato, ha validità di sei mesi dalla data di emissione: superato questo termine va richiesto nuovamente se serve ancora.

    A cosa serve in concreto

    L’attestato di residenza fiscale è lo strumento con cui il contribuente italiano dimostra, al soggetto estero che eroga un reddito (dividendi, interessi, royalties), di avere diritto all’applicazione delle aliquote ridotte previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese estero, invece della ritenuta piena prevista dalla legge locale. Senza il certificato, l’operatore estero applica di norma la ritenuta ordinaria, salvo poi dover attivare (quando previste) procedure di rimborso più lunghe e incerte.

    Errori frequenti

    • Richiedere il certificato dopo aver già incassato il reddito estero: va richiesto preventivamente, per farlo valere al momento del pagamento.
    • Dimenticare la scadenza dei sei mesi: se il rapporto con l’estero è duraturo, va rinnovato periodicamente.
    • Confondere l’attestato di residenza fiscale con il certificato anagrafico di residenza: sono documenti diversi, rilasciati da enti diversi (Agenzia delle Entrate vs Comune) per scopi diversi.

    Spunti pratici

    Sempronia, persona fisica residente in Italia, riceve dividendi da una società statunitense. Per beneficiare dell’aliquota ridotta prevista dalla Convenzione Italia-USA invece della ritenuta piena USA, richiede all’Agenzia delle Entrate l’attestato di residenza fiscale, lo fa tradurre se richiesto dall’intermediario estero, e lo presenta insieme al modulo di richiesta dei benefici convenzionali prima dell’incasso del dividendo.

    Risorse correlate

  • Regime forfettario e clienti esteri: fatturazione e IVA

    Il regime forfettario non cambia le regole di territorialità IVA: anche chi è forfettario deve capire dove si considera “effettuata” l’operazione quando fattura a un cliente UE o extra-UE, perché da questo dipende se serve il reverse charge, l’iscrizione al VIES o la semplice dicitura di non imponibilità.

    La regola di base: art. 7-ter D.P.R. 633/1972

    Per le prestazioni di servizi generiche B2B (business-to-business), l’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 stabilisce che il servizio si considera effettuato nel Paese del committente, non in quello del prestatore. Questa regola vale anche per il forfettario, che pure non applica l’IVA sulle proprie fatture per via del regime speciale (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014): la territorialità è un tema distinto dal regime fiscale del prestatore.

    Cliente UE con partita IVA

    Se il committente è un soggetto passivo IVA in un altro Stato UE, il servizio si considera reso nel Paese del cliente: la fattura del forfettario va emessa senza IVA, con la dicitura “operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972” (o “inversione contabile”). È il cliente estero ad applicare l’IVA nel proprio Paese tramite reverse charge. Per queste operazioni il forfettario deve iscriversi al VIES e presentare gli elenchi Intrastat dei servizi resi.

    Cliente extra-UE

    Per i servizi resi a un committente soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione Europea, si applica lo stesso principio di territorialità (art. 7-ter): l’operazione non è soggetta a IVA in Italia. La fattura si emette senza IVA con la dicitura “operazione non soggetta” — non serve però l’iscrizione al VIES, che riguarda solo gli scambi intra-UE.

    Cliente privato (B2C)

    Quando il cliente non è un soggetto passivo IVA (un consumatore privato, UE o extra-UE), si applicano regole diverse a seconda del tipo di servizio: per le prestazioni generiche, la territorialità resta quella del prestatore (Italia), e la fattura del forfettario segue le regole ordinarie del regime, senza le complicazioni del reverse charge B2B.

    Beni venduti all’estero: la disciplina è diversa

    Attenzione a non confondere le prestazioni di servizi con le cessioni di beni: per le vendite di beni a distanza (e-commerce) si applicano le regole specifiche su soglie e OSS/IOSS, distinte da quelle qui illustrate per i servizi generici. Il forfettario che vende beni online, in particolare, deve valutare separatamente l’eventuale fuoriuscita dal regime per superamento soglie o l’assoggettamento a regimi doganali per le vendite extra-UE.

    Errori frequenti

    • Applicare l’IVA italiana su fatture a clienti UE con partita IVA: va emessa senza IVA con reverse charge a carico del cliente.
    • Dimenticare l’iscrizione al VIES per operazioni intra-UE B2B, requisito distinto dal regime forfettario.
    • Confondere le regole sui servizi (art. 7-ter) con quelle sulle cessioni di beni, che seguono una disciplina diversa.
    • Pensare che il regime forfettario esenti dagli adempimenti Intrastat: per i servizi intra-UE B2B restano dovuti.

    Spunti pratici

    Caio, consulente informatico in regime forfettario, fattura un progetto a un’azienda tedesca con partita IVA. Emette fattura senza IVA, con la dicitura “operazione non soggetta ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”: sarà l’azienda tedesca ad autoliquidare l’IVA in Germania. Caio, però, deve prima essersi iscritto al VIES, altrimenti l’operazione non può essere trattata come intra-UE.

    Risorse correlate

  • OIC 12: composizione e schemi del bilancio d’esercizio

    Il bilancio d’esercizio segue uno schema rigido, non una struttura libera: il Codice civile impone un ordine preciso delle voci, una gerarchia a più livelli e regole severe su cosa si può raggruppare, sommare o omettere. Il principio contabile OIC 12 disciplina proprio questa “composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

    I quattro documenti obbligatori

    Il bilancio d’esercizio, per le società non in forma micro o abbreviata semplificata, è composto da un insieme unitario e inscindibile di documenti:

    Documento Norma
    Stato patrimoniale art. 2424 c.c., integrato dall’art. 2423-ter c.c.
    Conto economico art. 2425 c.c., integrato dall’art. 2423-ter c.c.
    Rendiconto finanziario art. 2425-ter c.c.
    Nota integrativa artt. 2427 e 2427-bis c.c.

    A questi si aggiunge, allegata ma non parte del bilancio in senso stretto, la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.).

    La gerarchia delle voci

    Lo stato patrimoniale e il conto economico seguono una struttura a quattro livelli, ciascuno con un proprio simbolo grafico:

    • I livello — macroclasse: lettera maiuscola (es. B. — Immobilizzazioni)
    • II livello — classe: numero romano (es. B.II — Immobilizzazioni finanziarie)
    • III livello — voce: numero arabo (es. B.II.1 — Partecipazioni)
    • IV livello — sottovoce: lettera minuscola (es. B.II.1.a — Partecipazioni in imprese controllate)

    Questa gerarchia non è un dettaglio estetico: determina cosa si può sommare e cosa no.

    Raggruppare, suddividere, aggiungere: le regole

    Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce complessiva e il relativo importo. Possono invece essere raggruppate solo quando:

    • il raggruppamento è irrilevante ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta; oppure
    • favorisce, in generale, la chiarezza del bilancio.

    In caso di raggruppamento, la nota integrativa deve comunque indicare distintamente le voci raggruppate (art. 2423-ter, co. 2, c.c.). Possono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non è compreso in nessuna di quelle già previste dallo schema.

    Il divieto di compensi di partite

    Il Codice civile vieta di eliminare due voci di segno contrario che abbiano lo stesso importo, o di esporre in bilancio solo il saldo. Il divieto si applica alle voci che devono figurare distintamente; non si applica invece alle voci per cui la legge prevede un’esposizione al valore netto (es. immobilizzazioni al netto dei fondi ammortamento).

    Comparabilità con l’esercizio precedente

    Per ogni voce va indicato l’importo dell’esercizio precedente. Se la comparazione non è possibile, le voci dell’anno precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento (o l’impossibilità di adattare) vanno segnalati e commentati in nota integrativa (art. 2423-ter, co. 5, c.c.).

    Errori frequenti

    • Raggruppare voci “per comodità” senza indicarle distintamente in nota integrativa.
    • Confondere il divieto di compenso di partite con la legittima esposizione al netto (es. crediti al netto del fondo svalutazione).
    • Dimenticare l’adattamento dei dati dell’esercizio precedente quando cambia la classificazione.
    • Trattare la relazione sulla gestione come parte del bilancio in senso tecnico: è allegata, non parte dello schema OIC 12.

    Spunti pratici

    Alfa Srl ha sempre indicato un’unica voce cumulativa “Altri debiti” includendo importi eterogenei verso l’Erario e verso dipendenti. In sede di revisione, il professionista rileva che l’aggregazione non è irrilevante ai fini della chiarezza: propone quindi di scorporare le sottovoci nella nota integrativa, mantenendo il totale invariato nello stato patrimoniale ma dettagliando la composizione, in linea con l’art. 2423-ter c.c.

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  • Dichiarazione dei redditi omessa: sanzioni e ravvedibilità entro 90 giorni

    La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Entro quei 90 giorni, invece, si parla di dichiarazione tardiva: è comunque valida, con una sanzione molto più contenuta. Capire in quale delle due situazioni ci si trova, e quali sanzioni si applicano dopo la riforma D.Lgs. 87/2024, cambia in modo sostanziale l’importo dovuto.

    Tardiva entro 90 giorni: non è omessa

    L’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni per il ritardo. In questo caso si applica una sanzione fissa da 250 a 1.000 euro (raddoppiabile per i soggetti obbligati alle scritture contabili), a cui si aggiungono le eventuali sanzioni per omesso versamento se le imposte non sono state pagate.

    Oltre i 90 giorni: dichiarazione omessa

    Superati i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti, anche se materialmente presentata in ritardo. Le sanzioni, disciplinate dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997, sono state ridotte dalla riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

    Situazione Fino al 31.8.2024 Dal 1.9.2024
    Omessa dichiarazione, con imposte dovute dal 120% al 240%, minimo 250 € 120% delle imposte dovute, minimo 250 €
    Omessa dichiarazione, senza imposte dovute da 250 a 1.000 € invariata: da 250 a 1.000 €
    Canoni di locazione con cedolare secca non dichiarati dal 240% al 480% 240% delle imposte riferibili ai canoni, minimo 250 €

    Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, le sanzioni in misura fissa (quando non sono dovute imposte) possono essere raddoppiate.

    La novità della riforma: il comma 1-bis, ravvedibile fino ai termini di accertamento

    La riforma ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 1, D.Lgs. 471/1997: se il contribuente presenta comunque la dichiarazione omessa entro i termini di accertamento (art. 43, D.P.R. 600/1973) e comunque prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un’attività di accertamento, si applica una sanzione molto più favorevole: quella per omesso versamento (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, oggi il 25%) aumentata al triplo, cioè il 75% dell’imposta dovuta — contro il 120% pieno. In assenza di imposte dovute resta la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro. È un ampliamento significativo rispetto alla disciplina precedente, che limitava questo beneficio al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: ora la finestra si estende fino allo scadere dei termini di accertamento.

    Dichiarazione infedele: perché è un’altra cosa

    Da non confondere con l’omessa: la dichiarazione infedele (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997) riguarda chi presenta la dichiarazione ma indica un reddito inferiore a quello reale o un maggior credito. Dal 1° settembre 2024 la sanzione base è scesa al 70% della maggiore imposta dovuta (minimo 150 €), contro il precedente 90-180%; si riduce ulteriormente in casi specifici (imputazione temporale, violazioni sotto soglia). Anche qui vale il ravvedimento operoso ordinario per chi corregge spontaneamente con una dichiarazione integrativa.

    Errori frequenti

    • Credere che “tardiva” e “omessa” siano sinonimi: la soglia dei 90 giorni cambia radicalmente la sanzione.
    • Ignorare il comma 1-bis: presentare comunque la dichiarazione, anche molto in ritardo, riduce l’imposta dovuta dal 120% al 75% se non ci sono ancora stati controlli formali.
    • Dimenticare le sanzioni per omesso versamento, che si sommano a quelle per la dichiarazione se le imposte non sono state pagate.
    • Non considerare il raddoppio della sanzione fissa per chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

    Spunti pratici

    Tizio, titolare di partita IVA in contabilità semplificata, si accorge a gennaio di non aver presentato la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, il cui termine ordinario era scaduto a fine settembre: sono passati più di 90 giorni, quindi la dichiarazione è formalmente omessa. Non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, decide di presentarla comunque subito: grazie al comma 1-bis, sconta il 75% dell’imposta dovuta invece del 120% pieno che rischierebbe se aspettasse un accertamento.

    Risorse correlate

  • APE sociale 2026: requisiti, importo e domanda

    APE sociale è un’indennità a carico dello Stato (non una vera pensione) che accompagna al pensionamento chi appartiene a una delle quattro categorie protette individuate dalla legge: disoccupati, caregiver, invalidi civili e addetti a lavori gravosi. È una misura “a tempo”, prorogata di anno in anno dalle leggi di bilancio: va sempre verificata per l’anno di maturazione dei requisiti.

    Aggiornamento 2026: la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 co. 162) ha prorogato l’APE sociale fino al 31 dicembre 2026 per chi matura i requisiti al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Nessuna riduzione anagrafica rispetto agli anni precedenti.

    In che cosa consiste

    L’APE sociale non è una pensione anticipata in senso tecnico: è un assegno ponte erogato dall’INPS fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (o, se successiva, per la pensione anticipata ordinaria). Non essendo una prestazione previdenziale, non matura tredicesima né è soggetta a rivalutazione, e l’importo viene cristallizzato al momento dell’accesso: non cresce anche se nel frattempo si maturano ulteriori contributi.

    Le quattro categorie e i requisiti contributivi

    Oltre all’età (63 anni e 5 mesi), occorre rientrare in una delle categorie previste dall’art. 1, comma 179, L. 232/2016:

    Categoria Condizione Anzianità contributiva minima
    a) Disoccupati fine della NASpI da almeno 3 mesi, dopo licenziamento, dimissioni per giusta causa o cessazione di contratto a termine (con requisiti aggiuntivi) 30 anni
    b) Caregiver assistenza da almeno 6 mesi a coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave (L. 104/1992) 30 anni
    c) Invalidi civili riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% 30 anni
    d) Lavori gravosi almeno 6 anni negli ultimi 7 (o 7 negli ultimi 10) in una delle mansioni dell’Allegato C alla L. 232/2016 36 anni

    Per tutte le categorie è inoltre richiesto di essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive/esclusive) o alla gestione separata, di aver cessato l’attività lavorativa e di non essere già titolari di pensione diretta.

    L’importo dell’indennità

    L’assegno corrisponde al rateo di pensione maturato al momento della domanda, con un tetto massimo di 1.500 euro lordi mensili, erogato in 12 mensilità l’anno (niente tredicesima). L’importo non è rivalutato e non prevede integrazione al minimo: resta fisso per tutta la durata dell’APE, fino al raggiungimento dei requisiti di pensione ordinaria.

    Cumulo con redditi da lavoro

    L’art. 1, comma 163, L. 199/2025 conferma che l’APE sociale è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fa eccezione il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui, che resta cumulabile.

    Domanda e finestre

    La domanda si presenta all’INPS, che verifica il possesso dei requisiti; per le categorie b), c) e d) è necessario anche l’accertamento delle condizioni sanitarie o lavorative da parte delle commissioni competenti. Una volta riconosciuto il diritto, l’indennità decorre comunque non prima di alcuni mesi dalla maturazione dei requisiti, secondo un meccanismo di finestre analogo a quello di altre misure di pensionamento anticipato.

    Le norme di riferimento, commentate

    La disciplina di base è quella dell’art. 1, commi 179-186, L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che ha introdotto l’APE sociale in via sperimentale, poi prorogata ogni anno dalle leggi di bilancio successive. Per il 2026 la proroga è contenuta nell’art. 1, comma 162, L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che estende la misura al 31 dicembre 2026 e stanzia le relative risorse; il comma 163 conferma il regime di incompatibilità con i redditi da lavoro. Si veda anche la nostra guida ai commi minori della Legge di Bilancio 2026 su lavoro e pensioni per il testo coordinato dei commi 161-163.

    Errori frequenti

    • Confondere l’APE sociale con la pensione anticipata ordinaria: è un assegno ponte, non una pensione, e cessa al raggiungimento dei requisiti di pensione.
    • Dare per scontata la proroga: la misura va verificata ogni anno nella legge di bilancio vigente.
    • Ignorare l’incompatibilità con il lavoro: anche un’attività occasionale sopra i 5.000 euro annui fa perdere il diritto.
    • Non verificare i requisiti specifici della propria categoria (in particolare l’Allegato C per i lavori gravosi).

    Spunti pratici

    Tizio ha 63 anni e 5 mesi, 31 anni di contributi ed è disoccupato da 4 mesi dopo un licenziamento, con NASpI esaurita da oltre 3 mesi: rientra nella categoria a) e può presentare domanda di APE sociale. Il suo rateo di pensione maturato è di 1.650 euro lordi mensili: percepirà comunque il tetto massimo di 1.500 euro, in 12 mensilità, fino a quando non maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia. Se durante l’APE dovesse svolgere un piccolo lavoro autonomo occasionale, dovrà restare sotto i 5.000 euro lordi annui per non perdere il beneficio.

    Risorse correlate

  • Impresa familiare e operazioni straordinarie: cosa succede al collaboratore

    In sintesi

    • Quando il titolare di una ditta individuale con impresa familiare (art. 230-bis c.c.) vende o conferisce l’azienda, i diritti del collaboratore su utili, gestione e avviamento non proseguono automaticamente: senza un atto specifico si tratta di una cessazione dell’impresa familiare, con diritto alla liquidazione della quota maturata.
    • Nel conferimento in una societa’ (art. 176 TUIR), l’unico soggetto che puo’ conferire l’azienda in neutralita’ fiscale e’ il titolare: solo a lui spettano le quote della newco, il collaboratore non diventa socio se non con un atto separato (Ris. Agenzia Entrate 10 giugno 2008, n. 233/E).
    • Il titolare resta comunque tenuto a liquidare in denaro ai collaboratori l’incremento di valore dell’azienda, avviamento compreso, maturato fino alla data del conferimento o della cessione.
    • Sul trattamento fiscale di questa liquidazione c’e’ un contrasto aperto: l’Agenzia delle Entrate la considera non imponibile per il collaboratore (e non deducibile per il titolare), mentre per la Cassazione la plusvalenza va imputata a tutti i partecipanti per trasparenza, a prescindere dalla percezione effettiva.
    • Prima della cessione, i familiari con diritto di partecipazione hanno un diritto di prelazione sulla vendita dell’azienda: se non lo esercitano, l’azienda passa a terzi e l’impresa familiare cessa.
    • La cosiddetta “trasformazione” della ditta individuale in S.r.l. non e’ una trasformazione in senso tecnico: passa sempre da un conferimento o da una cessione, e per il collaboratore vale la stessa logica.

    Cosa cambia per il collaboratore quando l’azienda viene ceduta

    L’art. 230-bis c.c. riconosce al familiare che lavora in modo continuativo nell’impresa il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, nonche’ agli incrementi dell’azienda, avviamento compreso, in proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato. Sono diritti che maturano giorno per giorno con il lavoro svolto, ma non trasformano il collaboratore in un socio: restano diritti di natura obbligatoria verso il titolare, non diritti reali sull’azienda.

    La stessa norma disciplina espressamente il trasferimento dell’azienda: i familiari titolari del diritto di partecipazione hanno un diritto di prelazione sulla vendita. Se non lo esercitano e l’azienda viene ceduta a un soggetto terzo, si configura un’ipotesi di cessazione dell’attivita’ d’impresa e i familiari maturano il diritto a ottenere la liquidazione del proprio diritto di partecipazione: in denaro, calcolata sull’incremento di valore dell’azienda registratosi dall’inizio della collaborazione fino a quel momento. Non e’ un rimborso simbolico ne’ una liberalita’ del titolare: e’ un credito che nasce dalla legge, indipendentemente da cosa preveda (o non preveda) l’accordo tra titolare e collaboratore.

    Il conferimento in una newco: solo il titolare diventa socio

    Le cose non cambiano quando, invece di vendere, il titolare decide di conferire l’azienda in una societa’ di nuova costituzione per continuare l’attivita’ in forma societaria. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto in modo netto: nell’ipotesi di conferimento di un’impresa familiare, l’unico soggetto che ha la qualifica di imprenditore — e che quindi puo’ conferire l’azienda in neutralita’ fiscale ai sensi dell’art. 176 TUIR — e’ il titolare dell’impresa. Di riflesso, solo a lui spettano le quote della conferitaria neocostituita.

    Significa che il coniuge o il figlio che ha collaborato per anni non entra automaticamente nella compagine sociale della newco, anche se ha contribuito in modo determinante a costruirne il valore. Se l’intenzione e’ far proseguire la partecipazione del collaboratore anche nella nuova societa’, serve un atto distinto e autonomo — tipicamente l’attribuzione di quote al collaboratore contestualmente alla costituzione, o una successiva cessione/donazione di quote da parte del titolare — che non discende affatto, in automatico, dal conferimento dell’azienda.

    Resta fermo, anche nel conferimento, l’obbligo del titolare di liquidare al collaboratore in denaro l’incremento di valore dell’azienda maturato fino alla data dell’operazione, avviamento incluso: e’ lo stesso meccanismo previsto per la cessazione della collaborazione, richiamato espressamente dalla prassi anche per l’ipotesi di conferimento.

    La liquidazione al collaboratore: il nodo fiscale ancora aperto

    Su come tassare questa liquidazione, il quadro non e’ univoco. Per l’Agenzia delle Entrate (circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E) la somma corrisposta al collaboratore a titolo di incremento di valore non costituisce reddito imponibile per chi la riceve e non e’ deducibile dal reddito d’impresa di chi la versa: la liquidazione e’ fiscalmente “neutra” per entrambi, e la plusvalenza generata dall’operazione (cessione o conferimento) resta un fatto che riguarda solo il titolare. Nel conferimento, in particolare, questa plusvalenza non viene tassata subito ma resta sospesa in regime di continuita’ dei valori fiscali (art. 176 TUIR), fino a quando il titolare non cedera’ a sua volta la partecipazione ricevuta.

    La Cassazione, con orientamento diverso (sentenze n. 21535/2007, n. 3/2009 e n. 10017/2009), ritiene invece che le plusvalenze — cosi’ come gli altri redditi — prodotte dall’impresa familiare vadano imputate a tutti i partecipanti in proporzione alle rispettive quote, a prescindere dal fatto che il collaboratore percepisca effettivamente la somma: e’ la logica di trasparenza fiscale gia’ propria della tassazione ordinaria dei redditi dell’impresa familiare. In pratica, chi si affida a questo secondo orientamento dovrebbe far concorrere una quota della plusvalenza al reddito del collaboratore, non solo a quello del titolare.

    In assenza di una norma che risolva espressamente il contrasto, la scelta pratica piu’ prudente resta quella indicata dalla prassi amministrativa (tassazione in capo al solo titolare), ma vale la pena documentare con cura l’importo liquidato, il criterio di calcolo dell’incremento di valore e la data di riferimento: sono gli elementi che, in caso di controllo, permettono di dimostrare la coerenza dell’operazione con quanto previsto dall’art. 230-bis c.c.

    La “trasformazione” in S.r.l. non e’ un’operazione a se’

    Chi parla di “trasformare” la ditta individuale in S.r.l. si riferisce in realta’ a una di due strade: il conferimento dell’azienda in una S.r.l. (neutro ai fini fiscali ex art. 176 TUIR) oppure la costituzione di una nuova S.r.l. seguita dalla cessione, a titolo oneroso, dell’azienda individuale alla societa’. La differenza tra le due vie e’ sostanziale sul piano fiscale del titolare — neutralita’ nel primo caso, plusvalenza imponibile nel secondo — ma per il collaboratore familiare cambia poco: in entrambi i casi l’azienda esce dal patrimonio dell’imprenditore individuale, la collaborazione nell’impresa familiare cessa in quella forma, e matura il diritto alla liquidazione della quota sugli incrementi di valore. L’eventuale ingresso del collaboratore come socio della nuova S.r.l. richiede sempre un atto ad hoc, indipendente dalla scelta tra conferimento e cessione.

    Se invece l’azienda ceduta a titolo oneroso e’ posseduta dall’imprenditore individuale da almeno tre anni, la plusvalenza puo’ essere rateizzata in cinque quote costanti (art. 86, co. 4, TUIR, richiamato per rinvio dall’art. 58); se il possesso supera i cinque anni, e’ possibile optare per la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. g), TUIR, che isola il reddito dalla progressivita’ Irpef ordinaria applicando l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto dei due periodi d’imposta precedenti. La rateazione non e’ invece ammessa se si cede l’unica azienda posseduta e cessa, con essa, la qualifica di imprenditore.

    Operazione Cosa succede al collaboratore Regime fiscale in capo al titolare
    Cessione dell’azienda a terzi Diritto di prelazione; se non esercitato, cessazione dell’impresa familiare e liquidazione della quota su utili e avviamento Plusvalenza imponibile: tassazione ordinaria, rateale se possesso ≥3 anni, separata se possesso ≥5 anni (artt. 58 e 17 TUIR)
    Conferimento in una newco Non diventa socio automaticamente; ha comunque diritto alla liquidazione dell’incremento di valore maturato fino al conferimento Neutralita’ fiscale (art. 176 TUIR): nessuna plusvalenza imponibile subito, sospesa fino alla cessione della partecipazione
    “Trasformazione” in S.r.l. Stessa sorte del conferimento o della cessione, a seconda della via scelta dal titolare Dipende dalla via: conferimento (176 TUIR, neutro) oppure costituzione nuova + cessione (58 TUIR, imponibile)

    Esempio pratico

    • Tizio e’ titolare di una falegnameria in ditta individuale; sua moglie Sempronia collabora come impresa familiare da otto anni, con una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi riconosciuta nella dichiarazione dei redditi pari al 30%. Tizio decide di conferire l’azienda in Alfa Srl, di nuova costituzione, per continuare l’attivita’ insieme al figlio Caio: solo Tizio riceve le quote della newco, in regime di neutralita’ fiscale ex art. 176 TUIR.

    • Alla data del conferimento l’azienda vale, a valori correnti, 300.000 euro, contro un valore fiscale storico di 180.000 euro: l’incremento maturato durante la collaborazione di Sempronia e’ quindi di 120.000 euro. Tizio le liquida in denaro il 30% di tale incremento, cioe’ 36.000 euro: seguendo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la somma non e’ imponibile per Sempronia ne’ deducibile per Tizio, mentre la plusvalenza sull’azienda conferita resta sospesa fino a quando Tizio non cedera’ a sua volta le quote di Alfa Srl.

    • Se invece Tizio avesse venduto l’azienda a un soggetto terzo, Beta Srl, senza che Sempronia esercitasse la prelazione, l’impresa familiare sarebbe cessata comunque: la liquidazione dei 36.000 euro le spetterebbe allo stesso modo, ma la plusvalenza di Tizio (120.000 euro) sarebbe tassata subito, in via ordinaria o — se l’azienda fosse posseduta da almeno cinque anni — con la tassazione separata dell’art. 17 TUIR.

    Domande frequenti

    Il collaboratore familiare diventa socio quando l’imprenditore conferisce l’azienda in una societa’?

    No. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, solo il titolare dell’impresa familiare ha la qualifica di imprenditore e puo’ conferire l’azienda in neutralita’ fiscale: le quote della societa’ conferitaria spettano solo a lui. Per far entrare il collaboratore come socio serve un atto separato, distinto dal conferimento.

    Cosa succede se il titolare vende l’azienda senza dire nulla al collaboratore?

    I familiari titolari del diritto di partecipazione hanno un diritto di prelazione sulla vendita dell’azienda. Se non lo esercitano e l’azienda viene ceduta a terzi, l’impresa familiare cessa e matura comunque il diritto alla liquidazione della quota su utili e incrementi maturati.

    La liquidazione riconosciuta al collaboratore in caso di cessione o conferimento e’ tassata?

    Sul punto non c’e’ unanimita’. L’Agenzia delle Entrate la considera non imponibile per il collaboratore e non deducibile per il titolare; la Cassazione, con orientamento diverso, ritiene che la plusvalenza vada comunque imputata per trasparenza a tutti i partecipanti, a prescindere dalla percezione effettiva della somma.

    Se il collaboratore continua a lavorare come prima anche dopo il conferimento, cambia qualcosa?

    Si’, ed e’ un punto delicato: l’art. 230-bis c.c. e’ un istituto residuale, applicabile solo se non e’ configurabile un rapporto diverso (societa’, lavoro subordinato, associazione in partecipazione). Se dopo il conferimento il collaboratore continua di fatto a gestire l’attivita’ come se fosse socio, senza che questo ruolo sia formalizzato in un atto, il rapporto puo’ essere riqualificato secondo la sua natura effettiva: la qualificazione formale scelta al momento dell’operazione non basta, da sola, a definire la posizione del collaboratore per il futuro.

    La “trasformazione” della ditta individuale in S.r.l. e’ sempre neutra per il collaboratore?

    No. Cambia il regime fiscale in capo al titolare (neutro nel conferimento, imponibile nella cessione), ma per il collaboratore l’esito e’ lo stesso in entrambi i casi: l’impresa familiare cessa in quella forma e matura il diritto alla liquidazione della quota, mentre l’ingresso come socio della nuova societa’ richiede sempre un atto specifico.

    Da leggere insieme

  • Bonus psicologo 2026: importi, ISEE e quando riaprono le domande

    In sintesi

    • Il bonus psicologo copre fino a 50 euro a seduta, per un massimo complessivo che varia in base all’ISEE: 1.500 euro con ISEE fino a 15.000 euro, 1.000 euro tra 15.000 e 30.000, 500 euro tra 30.000 e 50.000.
    • Serve un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a 50.000 euro e la residenza in Italia; non è richiesta alcuna certificazione sanitaria per fare domanda.
    • Alla data di pubblicazione la finestra per le domande 2026 non è ancora aperta: sulla base delle edizioni precedenti (nel 2025 le domande sono state raccolte dal 15 settembre al 14 novembre) è attesa in autunno, con una circolare INPS che l’Istituto pubblica con almeno 30 giorni di preavviso.
    • La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha stanziato 8,5 milioni di euro per il 2026 — in calo rispetto ai 9,5 milioni del 2025 — di cui 200.000 euro l’anno destinati all’INPS per l’aggiornamento della piattaforma.
    • Le graduatorie sono regionali e provinciali, non nazionali: priorità all’ISEE più basso e, a parità, a chi ha presentato la domanda prima.
    • Il codice assegnato vale 270 giorni, ma decade automaticamente se non risulta effettuata (non solo prenotata) almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento: in quel caso è previsto un solo scorrimento della graduatoria.

    Chi può richiederlo e quanto vale

    Il contributo, gestito dall’INPS, è pensato per abbattere il costo delle sedute di psicoterapia con professionisti iscritti all’Albo degli psicologi. Possono presentare domanda i residenti in Italia con un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 50.000 euro: non serve una diagnosi né una prescrizione medica preventiva, la misura è aperta a chi intende iniziare o proseguire un percorso di psicoterapia. L’importo massimo riconosciuto dipende dalla fascia ISEE del richiedente ed è comunque limitato a 50 euro per singola seduta: chi paga sedute più costose copre di tasca propria la differenza.

    ISEE Importo massimo Sedute coperte (a 50 €/seduta)
    Fino a 15.000 € 1.500 € fino a 30
    Da 15.000 a 30.000 € 1.000 € fino a 20
    Da 30.000 a 50.000 € 500 € fino a 10

    Lo stato della domanda 2026: finestra non ancora aperta

    A differenza di misure con scadenze fisse, il bonus psicologo riapre ogni anno con tempi legati alla pubblicazione delle risorse e alla circolare applicativa dell’INPS. Nel 2025 la finestra era andata dal 15 settembre al 14 novembre; per il 2026, alla data di pubblicazione di questo articolo, l’INPS non ha ancora comunicato le date di apertura. Il pattern degli anni precedenti — e l’impegno dell’Istituto a dare almeno 30 giorni di preavviso tramite circolare — porta a stimare un’apertura tra fine estate e autunno 2026, ma si tratta di una previsione basata sullo storico, non di una data ufficiale: prima di organizzarsi conviene controllare la pagina dedicata sul portale INPS o attendere la circolare.

    La domanda, quando la finestra sarà attiva, si presenta esclusivamente in via telematica dal portale INPS (servizio “Contributo sessioni psicoterapia”) con SPID, CIE o CNS, oppure telefonicamente tramite il Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario).

    Il nodo dei fondi: perché non tutti i richiedenti vengono finanziati

    Il bonus psicologo è, da sempre, una misura a domande superiori ai fondi disponibili. Nel 2024 sono arrivate 400.505 domande, ma i decreti di riparto iniziali coprivano risorse sufficienti per poco più di 3.300 beneficiari, circa lo 0,8% dei richiedenti: solo un successivo decreto interministeriale (Salute-MEF del 10 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025) ha sbloccato risorse aggiuntive per il 2024 e il 2025 — rispettivamente 12 milioni e 9,5 milioni di euro — permettendo di finanziare altre domande in graduatoria.

    Per il 2026 la legge di bilancio ha stanziato 8,5 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 9,5 milioni dell’anno precedente (9 milioni previsti per il 2027, 8 milioni annui dal 2028), di cui 200.000 euro l’anno destinati all’INPS per l’adeguamento tecnologico della piattaforma di gestione. Con una platea di domande storicamente enormi e un fondo che si è ridotto invece di crescere, chi ha un ISEE più alto e quindi una posizione più bassa in graduatoria rischia concretamente di restare fuori dal finanziamento, anche presentando la domanda in tempo.

    Graduatorie, codice univoco e la regola dei 60 giorni

    Le domande vengono ordinate in graduatorie regionali e provinciali (non un’unica lista nazionale): a parità di condizioni la priorità va a chi ha l’ISEE più basso e, in caso di ulteriore parità, a chi ha presentato la domanda per primo. Chi risulta finanziato riceve un codice univoco da comunicare al professionista scelto tra quelli aderenti all’iniziativa.

    Il codice ha una validità complessiva di 270 giorni dalla comunicazione di accoglimento, ma con un vincolo intermedio introdotto per contrastare gli sprechi: il beneficiario deve effettuare — non semplicemente prenotare — almeno una seduta entro 60 giorni dall’accoglimento, con la seduta registrata dal professionista nel sistema INPS. Superato questo termine senza una seduta effettiva, il codice decade automaticamente e le risorse residue vengono riassegnate con un unico scorrimento della graduatoria, favorendo chi era rimasto escluso per esaurimento fondi.

    Esempio pratico

    • Tizio ha un ISEE di 12.000 euro: se la domanda viene accolta, ha diritto fino a 1.500 euro, spendibili a 50 euro a seduta per un massimo di 30 sedute. Deve prenotare ed effettuare la prima seduta entro 60 giorni dall’accoglimento, altrimenti perde il beneficio.

    • Caia ha un ISEE di 42.000 euro: rientra comunque nel limite dei 50.000 euro, ma il massimo riconosciuto è 500 euro (10 sedute), e la sua posizione in graduatoria regionale è più bassa di chi ha un ISEE inferiore: con fondi ridotti a 8,5 milioni per il 2026, il rischio di restare esclusa è concreto.

    • Sempronia, ISEE 18.000 euro, ottiene 1.000 euro e sceglie uno psicologo che applica 60 euro a seduta: il bonus copre 50 euro a incontro, i restanti 10 euro restano a suo carico.

    Domande frequenti

    Le domande per il bonus psicologo 2026 sono già aperte?

    No, non ancora alla data di pubblicazione di questo articolo. L’INPS deve prima pubblicare la circolare con le date, sulla base dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2026; storicamente la finestra si è aperta tra settembre e novembre.

    Con quale ISEE conviene fare domanda?

    Il limite massimo è 50.000 euro, ma con un fondo di soli 8,5 milioni per il 2026 e graduatorie basate sull’ISEE più basso, chi ha un indicatore alto ha statisticamente meno probabilità di essere finanziato: conviene comunque presentare la domanda appena aperta la finestra, perché conta anche l’ordine cronologico a parità di ISEE.

    Se ottengo il bonus, posso ancora detrarre le spese dello psicologo nel 730?

    Sì, ma solo per la quota di spesa rimasta effettivamente a proprio carico oltre i 50 euro a seduta coperti dal bonus: la parte finanziata dal contributo non può essere inserita anche nella detrazione del 19% nel 730, che comunque opera solo sulla spesa sanitaria complessiva annua eccedente la franchigia di 129,11 euro.

    Cosa succede se non trovo posto in graduatoria per esaurimento fondi?

    Negli anni passati, quando le risorse iniziali si sono esaurite rapidamente, sono arrivati decreti di rifinanziamento successivi che hanno permesso ulteriori scorrimenti della graduatoria: non è garantito che accada anche nel 2026, ma è già successo per le annualità 2024 e 2025.

    Il bonus si può usare con qualsiasi psicologo?

    Solo con professionisti iscritti all’Albo che aderiscono all’iniziativa e sono abilitati a registrare le sedute nel sistema INPS con il codice univoco del beneficiario.

    Da leggere insieme

  • Carta Dedicata a te 2026: importo, requisiti ISEE e a chi spetta

    In sintesi

    • La Carta “Dedicata a te” torna anche per il 2026 e il 2027: il decreto attuativo, firmato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con Lavoro ed Economia il 17 giugno 2026, dà attuazione al rifinanziamento previsto dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
    • Il contributo vale 500 euro per nucleo familiare nel 2026, con una seconda ricarica di altri 500 euro nel 2027: chi rientra tra i beneficiari del 2026 può arrivare a 1.000 euro complessivi in due tranche.
    • Serve un ISEE non superiore a 15.000 euro annui: non si presenta alcuna domanda, perché sono INPS e Comuni a individuare automaticamente i beneficiari incrociando le banche dati.
    • Restano esclusi i nuclei che percepiscono (o hanno percepito) l’Assegno di inclusione, la vecchia Carta acquisti ordinaria, la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di mobilità, i fondi di solidarietà o la cassa integrazione: sono considerate misure di sostegno alternative.
    • La carta si spende solo per beni alimentari di prima necessità (compresi i prodotti DOP e IGP), mai per bevande alcoliche, e si ritira agli uffici postali dopo la comunicazione del Comune.
    • Prima ricarica accreditata da ottobre 2026: va effettuato almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2026, mentre l’intero beneficio (comprese le due tranche) va speso entro il 10 ottobre 2027.

    Chi ha diritto e chi resta escluso

    Possono rientrare tra i beneficiari i nuclei familiari residenti in Italia e iscritti nell’anagrafe comunale con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui. Non basta però il solo requisito reddituale: il decreto esclude espressamente chi, nel nucleo, riceve o ha ricevuto nel periodo di riferimento altre misure di sostegno considerate incompatibili — l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti ordinaria (quella storica per over 65 e famiglie con bambini sotto i 3 anni, misura diversa dalla Dedicata a te), la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di mobilità, i trattamenti dei fondi di solidarietà e la cassa integrazione (CIGO/CIGS). L’idea di fondo è evitare la sovrapposizione con chi già beneficia di un ammortizzatore sociale o di un sostegno al reddito continuativo.

    Chi riceve il Assegno di inclusione (ADI) è quindi automaticamente fuori dalla platea della Carta Dedicata a te, così come chi percepisce il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) se collegato a una misura esclusa: vale la pena controllare la propria posizione su queste prestazioni prima di aspettarsi la carta, perché l’incrocio delle banche dati INPS taglia fuori automaticamente chi rientra in una delle categorie escluse.

    Come funziona la selezione automatica (nessuna domanda da presentare)

    La caratteristica che distingue la Carta Dedicata a te da molte altre misure di sostegno è proprio questa: non va richiesta. L’INPS elabora le liste dei nuclei potenzialmente beneficiari incrociando ISEE, residenza e le banche dati sulle misure escludenti, poi le trasmette ai Comuni per le verifiche finali. Ogni Comune riceve però un numero limitato di carte, non la copertura automatica di tutti i propri residenti con ISEE sotto soglia: la platea non è quindi illimitata, ma ritagliata su un contingente assegnato territorio per territorio.

    Il numero di carte per ciascun Comune si calcola con una formula in due parti: il 50% del totale nazionale è ripartito in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune, l’altro 50% in base alla distanza tra il reddito pro capite comunale e quello medio nazionale, ponderata per la popolazione locale — un meccanismo che convoglia più carte verso i territori con reddito medio più basso, non solo verso quelli più popolosi.

    L’ordine di priorità tra le famiglie

    Entro il contingente assegnato, il Comune stila la graduatoria dei propri beneficiari seguendo un ordine di priorità decrescente, riservato in prima battuta ai nuclei più numerosi e con figli piccoli: al primo posto i nuclei di almeno tre persone con un figlio di età indicativamente inferiore ai 14 anni; a seguire i nuclei di almeno tre persone con un figlio minorenne; poi, in generale, le altre famiglie di almeno tre componenti. A parità di fascia, vince chi ha l’ISEE più basso. Solo se, esaurita questa scala di priorità, residuano carte non assegnate, il Comune può includere anche altre famiglie in effettivo stato di bisogno, comprese quelle unipersonali.

    Chi non rientra tra i beneficiari 2026 per esaurimento del contingente comunale non ha, quindi, alcuna procedura di reclamo o domanda da presentare: l’unica leva è l’ISEE aggiornato, che determina sia l’accesso alla soglia sia la posizione in graduatoria a parità di priorità familiare.

    Cosa si può comprare e come si ritira la carta

    La Carta Dedicata a te è una carta prepagata Postepay, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, compresi i prodotti a marchio DOP e IGP; il decreto esclude qualunque tipologia di bevanda alcolica. Non è quindi utilizzabile per carburanti, bollette o altre spese, a differenza di alcune vecchie edizioni della misura che ammettevano anche questi utilizzi: per il biennio 2026-2027 il perimetro è tornato ristretto ai soli generi alimentari.

    La carta si ritira presso gli uffici postali dopo che il Comune ha comunicato al beneficiario l’inserimento nella lista: è attiva immediatamente al momento del ritiro, senza ulteriori attivazioni online. Chi non riceve alcuna comunicazione dal proprio Comune, semplicemente, non è stato incluso nel contingente di quell’anno.

    Carta Dedicata a te 2026-2027
    Requisito ISEE Non superiore a 15.000 euro
    Importo 500 € nel 2026 + 500 € nel 2027 (fino a 1.000 € totali)
    Domanda Nessuna: selezione automatica INPS-Comuni
    Esclusioni ADI, Carta acquisti ordinaria, NASpI, DIS-COLL, mobilità, fondi di solidarietà, CIG
    Utilizzo consentito Solo alimenti di prima necessità (anche DOP/IGP), no alcolici
    Ritiro Uffici postali, dopo comunicazione del Comune
    Accredito prima tranche Da ottobre 2026
    Primo utilizzo entro 16 dicembre 2026
    Spesa totale entro 10 ottobre 2027

    Esempio pratico

    • Tizio vive con la moglie e due figli, di cui uno di 9 anni: ISEE del nucleo 12.000 euro, nessuna misura escludente in corso. Rientra nella prima fascia di priorità (nucleo di almeno tre persone con figlio under 14): il Comune lo include nel contingente 2026 e lo avvisa per il ritiro della carta alle Poste, con 500 euro spendibili in alimentari da ottobre.

    • Caia, single, ha un ISEE di 9.000 euro ma percepisce l’Assegno di inclusione: pur avendo un ISEE più basso di Tizio, è esclusa a priori dalla platea, perché l’ADI è tra le misure incompatibili con la Carta Dedicata a te.

    • Sempronia ha un ISEE di 14.500 euro e vive sola con un figlio maggiorenne: nucleo di sole due persone, quindi fuori dalle prime tre fasce di priorità; potrebbe rientrare solo se, nel suo Comune, restano carte non assegnate dopo aver esaurito le famiglie più numerose.

    Domande frequenti

    Devo presentare domanda per avere la Carta Dedicata a te 2026?

    No. La selezione è interamente automatica: INPS individua i potenziali beneficiari dalle banche dati e li trasmette ai Comuni, che verificano e comunicano l’esito. Diffida di chiunque chieda di “fare domanda” a pagamento per questa misura.

    Se ho l’ISEE sotto 15.000 euro sono automaticamente beneficiario?

    Non necessariamente: ogni Comune riceve un numero limitato di carte, assegnate seguendo l’ordine di priorità (famiglie numerose con figli piccoli prima) e, a parità di fascia, l’ISEE più basso. Con un ISEE sotto soglia ma un nucleo poco numeroso, l’inclusione dipende dalle carte residue.

    Chi riceve l’assegno di inclusione può avere comunque la Carta Dedicata a te?

    No: l’ADI è tra le misure che escludono l’accesso alla Carta Dedicata a te, insieme a NASpI, DIS-COLL, mobilità, cassa integrazione e fondi di solidarietà.

    Cosa succede se non ritiro la carta entro le scadenze?

    Il beneficio va utilizzato nei termini indicati dal decreto (almeno un primo pagamento entro il 16 dicembre 2026, spesa integrale entro il 10 ottobre 2027): oltre queste date il credito residuo non è più utilizzabile.

    L’importo del 2027 sarà di nuovo 500 euro?

    È l’importo previsto dal decreto, ma la seconda tranche resta soggetta a un’eventuale rideterminazione in base alle risorse effettivamente disponibili al momento dell’erogazione, prevista indicativamente ad aprile 2027.

    Da leggere insieme

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