Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 Codice Civile — Capacità giuridica

    Art. 1 Codice Civile — Capacità giuridica

    Art. 1 c.c. Capacità giuridica

    In vigore

    La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. […] (1)

  • Art. 6 bis T.U.B. — Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia

    Art. 6 bis T.U.B. — Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia

    Art. 6 bis T.U.B. – Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalita’ di cooperazione tra la BCE e le autorita’ nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

    2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:

    a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;

    b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

    c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

    d) informa la BCE dell’attivita’ di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita’ previsti dalle disposizioni del MVU;

    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attivita’ svolte in esito alla richiesta;

    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

    3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.

    4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorita’ competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

    5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.”

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  • Art. 9 T.U.B. — Reclamo al CICR

    Art. 9 T.U.B. — Reclamo al CICR

    Art. 9 T.U.B. – Reclamo al CICR.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo e’ ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199. 2. Il reclamo e’ deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
    3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalita’ per la consultazione prevista dal comma 2.”

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  • Art. 12 bis T.U.B. — Strumenti di debito chirografario di secondo livello

    Art. 12 bis T.U.B. — Strumenti di debito chirografario di secondo livello

    Art. 12 bis T.U.B. – Strumenti di debito chirografario di secondo livello.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aventi le seguenti caratteristiche:

    a) la durata originaria degli strumenti di debito e’ pari ad almeno dodici mesi;

    b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall’articolo 1, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, ne’ includono caratteristiche ad essi proprie;

    c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis).

    2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e’ subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita’ non comporta la nullita’ del contratto.

    3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E’ nulla ogni pattuizione difforme.

    4. La Banca d’Italia puo’ disciplinare l’emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.”

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  • Art. 14 bis T.U.B. — Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

    Art. 14 bis T.U.B. — Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

    Art. 14 bis T.U.B. – Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo).

    In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l’esercizio nel territorio della Repubblica di una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo e’ soggetto all’obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

    3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attivita’ indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

    a) banche;

    b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;

    c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

    4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l’articolo 16, comma 4.

    5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo e’ autorizzato dalla Banca d’Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) la banca dello Stato terzo e’ autorizzata nello Stato terzo in cui e’ stabilita a esercitare le attivita’ per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attivita’ sono ivi sottoposte a vigilanza;

    b) e’ presentato un programma contenente l’indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attivita’ da esercitare e la struttura dell’organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

    c) la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell’istanza corredata dal programma di attivita’ di cui alla lettera b);

    d) la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidita’ patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;

    e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;

    f) ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;

    g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

    6. L’autorizzazione e’ rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocita’.

    7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

    8. Prima che la succursale inizi le proprie attivita’ nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell’articolo 58-ter, comma 1.

    9. La decadenza dall’autorizzazione e’ pronunciata dalla Banca d’Italia qualora:

    a) non si faccia uso dell’autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;

    b) l’autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;

    c) la succursale abbia cessato le attivita’ per un periodo superiore a sei mesi.

    10. La revoca dell’autorizzazione e’ disposta dalla Banca d’Italia quando sussistono una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione e’ stata rilasciata;

    b) l’autorizzazione e’ stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violera’ entro i dodici mesi successivi;

    d) la succursale non offre piu’ la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce piu’ la sicurezza delle attivita’ a essa affidate dai depositanti;

    e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;

    f) sia commessa una delle violazioni richiamate all’articolo 144, comma 1, lettera a);

    g) nei casi di cui all’articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d’Italia ovvero l’autorizzazione sia negata.

    11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti dal presente decreto.

    12. La revoca dell’autorizzazione e’ inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95.

    13. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 12 ter T.U.B. — Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di

    Art. 12 ter T.U.B. — Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di

    Art. 12 ter T.U.B. – Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca e’ pari ad almeno euro 200.000.

    2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da una banca e’ pari ad almeno euro 150.000.

    3. I commi 1 e 2 si applicano altresi’ alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonche’ agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.”

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  • Art. 18 T.U.B. — Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

    Art. 18 T.U.B. — Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

    Art. 18 T.U.B. – Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa’ finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

    2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

    3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attivita’ di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

    4. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.

    5. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi’ le disposizioni previste dall’art. 79, commi 1, 3 e 4.”

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  • Art. 22 bis T.U.B. — Persone che agiscono di concerto

    Art. 22 bis T.U.B. — Persone che agiscono di concerto

    Art. 22 bis T.U.B. – Persone che agiscono di concerto

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, e’ soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu’ soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche’ invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 oppure comportano la possibilita’ di esercitare il controllo o un’influenza notevole .

    2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Banca d’Italia individua i casi per i quali si presume che due o piu’ persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra piu’ persone non configura un’azione di concerto, nonche’ i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.”

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  • Art. 22 T.U.B. — Partecipazioni indirette

    Art. 22 T.U.B. — Partecipazioni indirette

    Art. 22 T.U.B. – Partecipazioni indirette

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

    a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona;

    b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall’articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso societa’, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.”

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  • Art. 25 T.U.B. — Partecipanti al capitale

    Art. 25 T.U.B. — Partecipanti al capitale

    Art. 25 T.U.B. –  Partecipanti al capitale.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita’ e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

    a) i requisiti di onorabilita’;

    b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo’ esercitare;

    c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita’ di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita’ professionali svolte, nonche’ a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

    3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa’, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione puo’ essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea”

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