Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 121/2014 – SCIA e competenze della Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano contro la norma statale che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sostituzione della dichiarazione di inizio attività (DIA). La disciplina è legittima anche rispetto alle competenze statutarie provinciali.

    Di cosa si tratta

    La SCIA è lo strumento con cui il privato può avviare un’attività presentando una semplice segnalazione, senza attendere un provvedimento autorizzativo. La norma statale del 2010 l’ha qualificata come livello essenziale delle prestazioni e attinente alla tutela della concorrenza, sostituendo la precedente DIA. La Provincia di Bolzano riteneva lese le proprie competenze statutarie, in particolare in materia di urbanistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), su ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 5, e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), in relazione alle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 266 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre censure sollevate con lo stesso ricorso. La disciplina statale sulla SCIA è stata ritenuta compatibile con i parametri statutari evocati.

    Il principio

    La disciplina della SCIA, in quanto riconducibile alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, è legittimamente applicabile anche alle autonomie speciali e non lede le competenze statutarie della Provincia autonoma nelle materie evocate.

    Domande e risposte

    Che cos’è la SCIA?

    È la segnalazione certificata di inizio attività: consente di avviare un’attività presentando una segnalazione, senza attendere un atto di assenso preventivo dell’amministrazione.

    Perché la Provincia di Bolzano aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che l’applicazione automatica della disciplina statale sulla SCIA invadesse le proprie competenze statutarie, in particolare in materia di urbanistica e piani regolatori.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha respinto le questioni esaminate, ritenendo la disciplina statale legittima rispetto ai parametri statutari invocati, e ha rinviato a separate pronunce le restanti censure.

  • Corte cost. n. 120/2014 – Autodichia delle Camere e regolamento del Senato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 12 del regolamento del Senato, sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione in tema di autodichia, cioè la giurisdizione domestica delle Camere sui rapporti con i propri dipendenti. Ha però indicato la sede del conflitto di attribuzione come strumento per il controllo dei confini.

    Di cosa si tratta

    L’autodichia è il potere delle Camere di giudicare al proprio interno le controversie con i dipendenti, sottraendole al giudice ordinario. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, dubitava della legittimità costituzionale della norma regolamentare che fonda questa giurisdizione interna del Senato, ritenendola in tensione con il diritto alla tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, sollevato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111 e 113, primo comma, della Costituzione. La Corte si è pronunciata anche sull’ammissibilità dell’intervento della Camera dei deputati nel giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regolamento del Senato. Con separata pronuncia di ammissibilità ha riconosciuto la legittimazione della Camera dei deputati a intervenire, quale soggetto titolare di un interesse qualificato.

    Il principio

    I regolamenti parlamentari, espressione dell’autonomia delle Camere, non sono sindacabili come tali nel giudizio di legittimità costituzionale. Il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità può però essere assicurato dalla Corte in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sede nella quale ristabilire il confine quando esso sia violato.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autodichia?

    È il potere delle Camere di decidere al proprio interno, con propri organi, le controversie relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti, senza ricorrere al giudice ordinario.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché i regolamenti parlamentari, in quanto espressione dell’autonomia costituzionale delle Camere, non costituiscono oggetto idoneo del giudizio di legittimità costituzionale nella forma in cui era stata proposta la questione.

    Esiste comunque un controllo sui confini di questo potere?

    Sì. La Corte ha indicato che il rispetto dei limiti delle prerogative parlamentari può essere fatto valere in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

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  • Corte cost. n. 119/2014 – Centrali a gas e procedimenti energetici: spetta allo Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Abruzzo che imponeva uno studio sismico aggiuntivo per la localizzazione delle centrali di compressione a gas. La disciplina dei procedimenti per gli impianti energetici di interesse nazionale spetta allo Stato e la Regione non può aggravarli.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che consentiva la realizzazione di centrali di compressione a gas fuori dalle aree sismiche di prima categoria solo previo «studio particolareggiato della risposta sismica locale». Il Governo ha impugnato la disposizione perché aggiungeva un passaggio procedurale a un settore — produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia — in cui la cornice di principio è fissata dalla legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione: la norma regionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale, si poneva in contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ispirati a semplificazione e celerità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2013 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Gli ulteriori profili di censura sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    Nella materia concorrente dell’energia spetta soltanto al legislatore statale dettare le norme di principio ispirate a semplificazione amministrativa e certezza dei tempi del procedimento autorizzativo, da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La Regione non può introdurre adempimenti ulteriori che aggravino la localizzazione degli impianti di interesse nazionale.

    Domande e risposte

    La Corte ha vietato gli studi sismici sulle centrali a gas?

    No. La Corte non ha negato l’importanza della valutazione del rischio sismico: ha solo stabilito che una Regione non può aggiungere un proprio adempimento procedurale a un procedimento già disciplinato dalla legge statale per gli impianti energetici di interesse nazionale.

    Perché la competenza è dello Stato?

    Perché la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di competenza concorrente: i principi fondamentali, tra cui le regole di semplificazione e celerità dei procedimenti, sono riservati allo Stato per garantire uniformità sul territorio.

    Che cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La norma regionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo: non può più essere applicata e l’adempimento aggiuntivo da essa previsto non è più opponibile.

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  • Corte cost. n. 193/2014 – Commissione per le professioni sanitarie e alterità del giudice del rinvio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che non prevedeva membri supplenti sufficienti a garantire, nel giudizio di rinvio, un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata.

    Di cosa si tratta

    La Commissione centrale, organo con funzioni di giurisdizione speciale, giudica in via disciplinare i farmacisti e gli altri esercenti sanitari. Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione, però, non poteva essere ricomposta con membri diversi, dovendo decidere con gli stessi che avevano già deciso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del d.lgs.C.p.S. n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Ha dichiarato illegittimo l’art. 17 nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti che consentano, nel giudizio di rinvio sui farmacisti, un collegio diversamente composto. In via consequenziale ha esteso la declaratoria alle altre categorie (medici, veterinari, ostetriche, odontoiatri).

    Il principio

    Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione impone, in ogni tipo di processo, che lo stesso collegio non si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda: occorrono regole che assicurino l’alterità del giudice nel giudizio di rinvio.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Commissione centrale?

    È un organo con funzioni di giurisdizione speciale che decide i procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, le cui decisioni sono ricorribili in cassazione.

    Cosa significa alterità del giudice del rinvio?

    Significa che, dopo l’annullamento con rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi davanti a un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata, anche per un solo componente.

    Perché la declaratoria si estende ad altre categorie?

    Perché, in via consequenziale, le norme sulla composizione della Commissione per medici, veterinari, ostetriche e odontoiatri sono identiche a quella dichiarata illegittima.

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  • Corte cost. n. 192/2014 – Sospensione dei termini per le vittime dell’usura e ruolo del pubblico ministero

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    La Corte costituzionale ha salvato la norma che affida al pubblico ministero il provvedimento da cui dipende la sospensione dei termini in favore delle vittime di usura ed estorsione. La sospensione è temporanea, non decisoria e non incide sostanzialmente sul giudizio civile.

    Di cosa si tratta

    La legge sul Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione prevede la sospensione di vari termini, anche processuali, in favore delle persone offese. In un giudizio di sfratto per morosità, il pubblico ministero aveva sospeso il «termine di grazia» concesso al conduttore, parte offesa di usura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999, come sostituito dalla legge n. 3 del 2012, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato non fondata la questione. La sospensione non è discrezionale ma legata alla domanda di elargizione; al pubblico ministero compete la mera verifica della riferibilità alle indagini per i delitti che hanno causato l’evento lesivo. Si tratta di un intervento temporaneo e non decisorio, che non comprime illegittimamente la funzione giurisdizionale.

    Il principio

    Il provvedimento del pubblico ministero da cui dipende la sospensione dei termini per le vittime di usura ha carattere temporaneo e non decisorio: non incide sostanzialmente sul giudizio civile e non viola il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge né il giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è il «termine di grazia»?

    È il termine che il giudice può concedere al conduttore moroso, ai sensi della legge sulle locazioni, per sanare la morosità ed evitare lo sfratto.

    Cosa fa il pubblico ministero?

    Verifica che la richiesta di sospensione sia riferibile alle indagini per i delitti di usura o estorsione che hanno causato l’evento lesivo; non esercita l’azione penale né decide la controversia.

    Perché la norma non viola il giusto processo?

    Perché la sospensione è solo temporanea (trecento giorni) e non decisoria: non ha influenza sostanziale sull’esito del giudizio civile.

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  • Corte cost. n. 191/2014 – Legge retroattiva sul Commissario di Roma e parità delle armi processuali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, in corso di causa, imponeva al Commissario straordinario per il Comune di Roma requisiti professionali maturati nel solo settore privato. Era un intervento retroattivo che alterava una controversia in cui il Governo era parte.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva revocato e sostituito il Commissario straordinario per il piano di rientro del Comune di Roma. Dopo che il giudice amministrativo aveva annullato la prima revoca, una nuova norma introduceva il requisito dell’esperienza maturata nel settore privato, di cui era in possesso solo il nuovo commissario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 7, del d.l. n. 225 del 2010 (che introduce l’art. 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009), in riferimento agli artt. 77, 97, 101, 102, 104, 108, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. La norma, retroattiva e incidente su un giudizio pendente di cui il Governo era parte, viola l’art. 111, primo comma, Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. La giustificazione addotta non costituisce un motivo imperativo di interesse generale. Assorbiti gli altri profili.

    Il principio

    L’intervento del legislatore su un giudizio in corso, per favorire una delle parti in assenza di motivi imperativi di interesse generale, viola la parità delle armi processuali e il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma censurata?

    Che il Commissario straordinario per il Comune di Roma dovesse possedere requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria acquisiti nel settore privato.

    Perché viola il giusto processo?

    Perché introdotta in corso di causa, con effetto retroattivo, determinava l’esito della controversia a favore del Governo, che era parte del giudizio, alterando la parità delle armi processuali.

    La giustificazione del Governo era valida?

    No: privilegiare l’esperienza nel solo settore privato si basava su assunti indimostrati e non costituiva un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la deroga.

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  • Corte cost. n. 190/2014 – Contributi alle emittenti con sede legale a Bolzano e libertà di stabilimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma di Bolzano che riservava i contributi alle emittenti e ai portali con sede legale nel territorio provinciale, in contrasto con la libertà di stabilimento dell’Unione europea. Annullata anche la copertura finanziaria tramite il fondo di riserva.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano concedeva contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, ma solo a quelli con sede legale e redazione principale nel territorio provinciale. Lo Stato vi vedeva una discriminazione a danno delle imprese con sede altrove, oltre a profili di copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 2013, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 20, comma 2, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale», per violazione della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). Ha annullato l’art. 21, comma 3, per l’illegittimo ricorso al fondo di riserva per spese impreviste; inammissibile l’ulteriore profilo sulla tabella; non fondata la censura sull’art. 21, comma 4.

    Il principio

    Riservare i contributi alle imprese con sede legale nel territorio, escludendo quelle che vi operano tramite sede secondaria, viola la libertà di stabilimento garantita dai Trattati; il fondo di riserva per spese impreviste non può coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore.

    Domande e risposte

    Perché la norma sui contributi è discriminatoria?

    Perché avvantaggiava le imprese con sede legale a Bolzano rispetto a quelle che operano nel territorio tramite una sede secondaria, in contrasto con il diritto di stabilimento dell’Unione europea.

    Cosa garantisce la libertà di stabilimento?

    Il diritto delle società di un altro Stato membro di svolgere attività economica tramite una controllata, succursale o agenzia, con parità di trattamento rispetto alle imprese locali.

    Perché è stato annullato l’art. 21, comma 3?

    Perché coprire la spesa attingendo al fondo di riserva per spese impreviste viola l’art. 81 Cost.: quel fondo non può finanziare spese deliberatamente programmate.

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  • Corte cost. n. 189/2014 – Energie rinnovabili: parere aggiuntivo del Comitato tecnico in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Basilicata che inseriva un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni nel procedimento di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con il principio di semplificazione.

    Di cosa si tratta

    Per autorizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la legge statale prevede un procedimento unico ispirato alla semplificazione. La Regione Basilicata aveva aggiunto un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico, creando un adempimento ulteriore non previsto dalla disciplina nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, che introduce l’art. 4-bis nella legge reg. n. 1 del 2010, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 (non censurato) e fondata quella sui commi 2, 3 e 4. La disciplina degli impianti da fonti rinnovabili rientra nella competenza concorrente sull’energia; il procedimento unico dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale ispirato alla semplificazione, che la Regione non può aggravare con adempimenti ulteriori. Annullato l’art. 30 limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può introdurre, nel procedimento di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, perché ciò viola il principio fondamentale di semplificazione e celerità.

    Domande e risposte

    Cos’è il procedimento unico per le rinnovabili?

    È il procedimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che si conclude con un’autorizzazione unica regionale, ispirato a semplificazione e celerità per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili.

    Perché il parere aggiuntivo è illegittimo?

    Perché costituisce un adempimento ulteriore non previsto dalla norma statale, che aggrava il procedimento in contrasto con il principio fondamentale di semplificazione.

    In quale materia rientra la disciplina?

    Nella competenza legislativa concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 188/2014 – Anticipazioni di cassa di Bolzano e divieto di indebitamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma con cui la Provincia di Bolzano disciplinava autonomamente le anticipazioni di cassa, senza limiti e con istituti diversi dal tesoriere. La materia è coperta dalla «regola aurea» dell’art. 119, sesto comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Provincia di Bolzano aveva previsto la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, ricorrendo anche a istituti di credito diversi dal tesoriere e allocandole nelle partite di giro. Lo Stato vi vedeva una forma mascherata di indebitamento per spese diverse dagli investimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, comma 2 (indicato per errore come comma 3), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 18 del 2012, in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Superata l’eccezione di inammissibilità legata al mero lapsus calami nell’indicazione del comma, la Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità della norma. Disciplinando autonomamente le anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e in partite di giro, la Provincia ha violato l’art. 119, sesto comma, Cost.

    Il principio

    La «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti richiede definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale: spetta allo Stato fissare i requisiti soggettivi e oggettivi delle anticipazioni di cassa, che non possono essere determinati unilateralmente dall’ente, anche se ad autonomia speciale.

    Domande e risposte

    Cos’è un’anticipazione di cassa?

    È un finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere, destinato a fronteggiare temporanee carenze di liquidità tra flussi di spesa e di entrata.

    Perché la norma di Bolzano è illegittima?

    Perché prevedeva anticipazioni senza limiti, presso istituti diversi dal tesoriere e allocate nelle partite di giro, trasformandole di fatto in una forma di indebitamento vietata dall’art. 119, sesto comma, Cost.

    Cosa dice la «regola aurea»?

    Che gli enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non per spese correnti.

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  • Corte cost. n. 187/2014 – Indennità di espropriazione delle aree non edificabili in Trentino

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia di Trento che ancorava l’indennità di espropriazione delle aree non edificabili al solo valore agricolo medio tabellare, ignorando il valore di mercato del bene.

    Di cosa si tratta

    Un proprietario contestava l’indennità per l’esproprio di una striscia di terreno destinata a viabilità e ferrovia: calcolata sui valori agricoli tabellari risultava di circa 5.300 euro, mentre il valore di mercato stimato superava i 10.000 euro. La Corte d’appello dubitava della congruità del criterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1993, come modificato nel 2006, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato fondata la questione. Il criterio del valore agricolo medio, già censurato per la normativa statale dalla sentenza n. 181 del 2011, è sostanzialmente riprodotto dalla norma trentina e va dichiarato illegittimo per contrasto con l’art. 42, terzo comma, Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

    Il principio

    L’indennità di espropriazione, pur potendo non coincidere integralmente con il valore venale, deve mantenere un ragionevole legame con il valore di mercato del bene, così da garantire all’espropriato un serio ristoro: il valore agricolo medio tabellare elude questo legame.

    Domande e risposte

    Cos’è il valore agricolo medio?

    È un valore tabellare calcolato in base al tipo di coltura e alla zona agraria, che prescinde dalle caratteristiche specifiche del singolo terreno espropriato.

    Perché il criterio è illegittimo?

    Perché ignora la posizione, il valore intrinseco e le caratteristiche del bene, allontanandosi dal valore di mercato e dal «serio ristoro» dovuto all’espropriato.

    La Provincia di Trento aveva competenza in materia?

    Sì, ha competenza legislativa primaria sull’espropriazione, ma deve esercitarla in armonia con la Costituzione e con gli obblighi internazionali, come la CEDU.

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  • Corte cost. n. 186/2014 – Stupefacenti: questioni sul d.l. 272/2005 e sopravvenuta carenza di oggetto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni sulle norme in materia di stupefacenti contenute nel d.l. n. 272 del 2005. Quelle disposizioni erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014.

    Di cosa si tratta

    Due giudici dubitavano della legittimità delle norme che, modificando il testo unico sugli stupefacenti, avevano riformato il trattamento sanzionatorio e unificato le tabelle delle sostanze, ritenendole estranee al contenuto originario del decreto-legge. Nel frattempo, però, quelle stesse norme erano state dichiarate illegittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione penale, e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 32 del 2014 le norme censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia ex tunc.

    Il principio

    Quando la disposizione censurata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, con efficacia retroattiva, la questione successiva diventa manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché le norme oggetto di censura erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014, quindi non esistevano più nell’ordinamento al momento della decisione.

    Cosa significa efficacia ex tunc?

    Significa che l’annullamento opera retroattivamente, come se la norma non fosse mai esistita: per questo le successive questioni restano prive di oggetto.

    Cosa contestavano i giudici rimettenti?

    La disomogeneità delle norme sugli stupefacenti rispetto al contenuto originario del decreto-legge e il difetto dei requisiti di necessità e urgenza, in riferimento all’art. 77 Cost.

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  • Corte cost. n. 185/2014 – Conflitto tra poteri e deposito tardivo degli atti notificati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice contro una delibera di insindacabilità parlamentare. Il deposito degli atti notificati era avvenuto oltre il termine perentorio previsto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze aveva sollevato conflitto contro la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di un deputato oggetto di una causa di risarcimento danni. Dopo l’ammissibilità del conflitto, però, il giudice aveva depositato gli atti notificati in ritardo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto dalla deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Tribunale ordinario di Firenze, sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito degli atti nella cancelleria della Corte ha carattere perentorio e va osservato a pena di decadenza; nella specie il deposito era avvenuto oltre tale termine. Inammissibile la richiesta di autorimessione sulle norme integrative, estranee al sindacato di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il termine per il deposito degli atti notificati nel conflitto tra poteri ha natura perentoria: la sua inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso, perché da esso decorre l’intera catena dei successivi termini processuali.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri?

    È il giudizio con cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere ha leso la propria sfera di attribuzioni costituzionali; qui un giudice contesta la delibera di insindacabilità della Camera.

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché il giudice ha depositato gli atti notificati oltre il termine perentorio di trenta giorni, decadendo dalla possibilità di proseguire il giudizio di merito.

    Cosa prevede l’art. 68 della Costituzione?

    Garantisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni; la Camera ne aveva fatto applicazione con la delibera contestata.

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