In sintesi
- Chi mette i dipendenti in CIGO o CIGS paga, oltre al contributo ordinario dovuto a prescindere dall’uso, un contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. 148/2015) calcolato sulla retribuzione persa dai lavoratori sospesi.
- Le aliquote standard sono 9% fino a 52 settimane di trattamenti fruiti nel quinquennio mobile, 12% dalla 53ª alla 104ª settimana, 15% oltre la 104ª.
- Dal 1° gennaio 2025 (circ. INPS 5/2025) i datori che non hanno usato integrazioni salariali nei 24 mesi precedenti pagano aliquote ridotte: 6% fino a 52 settimane, 9% dalla 53ª alla 104ª; oltre la 104ª resta il 15% pieno anche per loro.
- Il contributo non è dovuto per i trattamenti concessi per eventi oggettivamente non evitabili (maltempo, incendi, alluvioni, terremoti, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, ordine dell’autorità) — art. 13, comma 3, D.Lgs. 148/2015.
- La base di calcolo è la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, non l’importo che l’INPS eroga loro (già ridotto dal massimale mensile).
Due contributi diversi: quello ordinario e quello addizionale
Le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS versano un contributo ordinario mensile, calcolato in percentuale sulle retribuzioni di tutti i dipendenti, che finanzia il sistema degli ammortizzatori sociali a prescindere dal fatto che l’azienda ricorra o meno alla cassa integrazione: è, in sostanza, un premio assicurativo. Chi poi usa effettivamente la CIGO o la CIGS deve versare in più un contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015, che si applica soltanto ai periodi di sospensione o riduzione dell’orario effettivamente autorizzati. È questo secondo contributo — pensato per disincentivare l’uso sistematico della cassa integrazione come alternativa strutturale al lavoro — a incidere sul costo che il datore sostiene ogni volta che sospende i dipendenti.
Le tre fasce: 9%, 12%, 15%
L’aliquota del contributo addizionale non è fissa, ma cresce in base a quante settimane di integrazione salariale l’azienda ha già utilizzato nel quinquennio mobile, cioè nei cinque anni precedenti calcolati a ritroso dall’inizio di ogni nuovo periodo autorizzato (non l’anno solare, né un quinquennio fisso). Le fasce standard sono:
- 9% della retribuzione globale persa, per i trattamenti che rientrano nelle prime 52 settimane di CIG fruite nel quinquennio mobile;
- 12%, per le settimane comprese tra la 53ª e la 104ª;
- 15%, per tutte le settimane oltre la 104ª.
Il conteggio delle settimane è cumulativo e riguarda l’azienda (o l’unità produttiva, a seconda dei casi), non il singolo lavoratore: se un’impresa ha già usato 60 settimane di CIGO/CIGS nel quinquennio mobile, un nuovo periodo di sospensione ricadrà già nella fascia al 12%, indipendentemente dal fatto che riguardi dipendenti mai stati in cassa integrazione prima.
La riduzione 2025 per chi non usa la cassa integrazione da tempo
La circolare INPS n. 5/2025 ha dato attuazione a una misura di favore per le aziende che ricorrono alla CIG solo occasionalmente: i datori di lavoro che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti l’inizio del nuovo periodo richiesto versano un contributo addizionale ridotto:
| Settimane nel quinquennio mobile | Aliquota ordinaria | Aliquota ridotta (senza CIG da 24 mesi) |
|---|---|---|
| Fino a 52 settimane | 9% | 6% |
| Dalla 53ª alla 104ª settimana | 12% | 9% |
| Oltre la 104ª settimana | 15% | 15% (nessuna riduzione) |
La riduzione si applica quindi solo alle prime due fasce: superate le 104 settimane nel quinquennio mobile, l’aliquota torna al 15% pieno anche per le aziende che, prima di quel periodo, non avevano mai usato la cassa integrazione. Se invece l’azienda ha già utilizzato giornate di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti l’inizio del trattamento richiesto, il contributo addizionale si applica direttamente secondo le misure ordinarie del 9%/12%/15%, senza alcuno sconto.
Su cosa si calcola: la base imponibile
Il contributo addizionale non si calcola sull’importo che l’INPS versa al lavoratore (che è già limitato dal massimale mensile e ridotto dalla percentuale di integrazione, di regola l’80% della retribuzione persa), ma sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate: in pratica, la paga lorda piena corrispondente alle ore o giornate di sospensione o riduzione autorizzate. È una differenza che pesa: per un dipendente con retribuzione oraria alta, il contributo addizionale può superare, in valore assoluto, l’integrazione salariale che l’INPS gli eroga.
Quando il contributo addizionale non è dovuto
L’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 148/2015 esclude dal contributo addizionale i trattamenti di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili (le cosiddette causali EONE): eventi meteorologici, incendi, alluvioni, terremoti, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine dell’autorità pubblica, sospensione dell’attività disposta dalla pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda o ai lavoratori. Si tratta di situazioni di forza maggiore, imprevedibili e non riconducibili al normale rischio d’impresa: proprio per questo la legge non applica, in questi casi, la logica di disincentivo che giustifica il contributo addizionale nelle causali ordinarie (crisi di mercato, riorganizzazione, calo di commesse).
Come e quando si versa
Il contributo addizionale si liquida tramite la denuncia contributiva UniEmens, nei flussi successivi al periodo di paga in cui ricade il termine del periodo di integrazione autorizzato: l’azienda espone l’importo dovuto insieme ai contributi ordinari, secondo le istruzioni operative diramate dall’INPS con ciascuna autorizzazione. Un mancato o tardivo versamento è soggetto alle sanzioni civili ordinarie previste per l’omesso versamento contributivo.
Esempio pratico
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Alfa Srl, che non ha mai usato la cassa integrazione negli ultimi due anni, sospende 10 dipendenti in CIGO per calo di commesse per l’equivalente di due mensilità piene: retribuzione lorda media 2.000 euro al mese a testa, quindi retribuzione persa complessiva = 10 × 2.000 × 2 = 40.000 euro. Rientrando nella prima fascia (fino a 52 settimane nel quinquennio mobile) e non avendo usato CIG nei 24 mesi precedenti, applica l’aliquota ridotta del 6%: contributo addizionale = 40.000 × 6% = 2.400 euro, in aggiunta al contributo ordinario mensile e indipendente dall’importo che l’INPS erogherà ai lavoratori.
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Beta Spa si trova invece nella stessa situazione, ma ha già utilizzato 70 settimane di CIGS nel quinquennio mobile per una precedente crisi aziendale: il nuovo periodo ricade nella seconda fascia, aliquota 12% (nessuno sconto, perché ha già usato integrazioni salariali di recente): sulla stessa base di 40.000 euro il contributo addizionale sale a 4.800 euro.
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Se la sospensione di Alfa Srl fosse invece dovuta a un’alluvione che ha reso impraticabile lo stabilimento (causale EONE), il contributo addizionale non sarebbe dovuto affatto, restando solo l’onere del contributo ordinario.
Domande frequenti
Il contributo addizionale si paga anche per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)?
Il FIS, che copre le aziende sotto i 5 dipendenti escluse da CIGO/CIGS, ha un proprio sistema di contribuzione (ordinaria e addizionale) con aliquote e soglie dimensionali distinte da quelle dell’art. 5 D.Lgs. 148/2015 qui descritte: la disciplina generale del FIS è illustrata in una guida dedicata.
Le 52-104-oltre settimane si contano per singolo evento o cumulativamente?
Cumulativamente, per azienda (o unità produttiva), nell’arco del quinquennio mobile: ogni nuova richiesta di CIG si somma alle settimane già fruite nei cinque anni precedenti, determinando la fascia di aliquota applicabile fin dall’inizio del nuovo periodo.
Perché conviene evitare di usare la CIG in modo continuativo?
Perché l’aliquota del contributo addizionale sale progressivamente (9% – 12% – 15%) man mano che si accumulano settimane di integrazione nel quinquennio mobile, ed è proprio questo l’effetto disincentivante voluto dal legislatore: l’uso ricorrente della cassa integrazione costa sempre di più.
La riduzione dal 2025 vale sia per la CIGO sia per la CIGS?
Sì, la circolare INPS 5/2025 disciplina la riduzione per entrambe le forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, alle stesse condizioni di assenza di utilizzo nei 24 mesi precedenti.
Il contributo addizionale è deducibile per l’azienda?
È un costo contributivo e, come tale, segue le regole generali di deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito d’impresa, al pari del contributo ordinario.