Autore: Andrea Marton

  • Autotutela tributaria: quando l’ufficio deve annullare l’atto (e come chiederlo)

    In sintesi

    • Dal 18 gennaio 2024 (D.Lgs. 219/2023) l’autotutela è scritta nello Statuto del contribuente in due forme: obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000) nei casi di manifesta illegittimità tassativamente elencati, e facoltativa (art. 10-quinquies) in ogni altro caso di illegittimità o infondatezza.
    • L’annullamento può arrivare anche senza istanza, in pendenza di giudizio e perfino su atti definitivi.
    • Svolta storica: il rifiuto (anche tacito, per l’obbligatoria) è ora impugnabile davanti alle Corti di Giustizia tributaria (art. 19, lett. g-bis e g-ter, D.Lgs. 546/1992) — prima il silenzio non era contestabile (Corte cost. 181/2017).
    • Limiti: niente autotutela obbligatoria dopo il giudicato favorevole al Fisco né se è passato un anno da quando l’atto non impugnato è divenuto definitivo.
    • In caso di annullamento parziale, sanzioni ridotte a 1/3 se si paga entro 60 giorni rinunciando al ricorso (art. 17-bis D.Lgs. 472/1997, dal 1°.9.2024).

    Cos’era e cosa è diventata

    Per decenni l’autotutela è stata una porta a discrezione totale dell’ufficio: la Corte costituzionale (sent. 181/2017) aveva certificato che l’amministrazione poteva perfino ignorare l’istanza, e il silenzio non era impugnabile davanti a nessun giudice. Il D.Lgs. 219/2023 ha ribaltato l’impianto, abrogando la vecchia disciplina (D.M. 37/1997) e portando l’istituto dentro lo Statuto del contribuente, con obblighi veri e tutele giurisdizionali. La prassi applicativa è nella circolare 21/E del 7 novembre 2024.

    L’autotutela obbligatoria (art. 10-quater)

    L’amministrazione deve annullare, in tutto o in parte, l’atto di imposizione (o rinunciare all’imposizione), anche senza istanza, anche in pendenza di giudizio e anche su atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità:

    • errore di persona;
    • errore di calcolo;
    • errore sull’individuazione del tributo;
    • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
    • errore sul presupposto dell’imposta;
    • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
    • mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza.

    Due sbarramenti: l’obbligo non scatta se c’è una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione sul merito, né quando è decorso un anno dalla definitività dell’atto non impugnato.

    L’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies)

    Fuori dai casi elencati, l’ufficio può comunque annullare l’atto in presenza di una illegittimità o infondatezza — per esempio la doppia imposizione, non compresa nell’elenco dell’obbligatoria. Qui la valutazione resta discrezionale, ma il rifiuto espresso è comunque impugnabile. Per incoraggiare i funzionari a correggere gli errori, la responsabilità erariale per le valutazioni di fatto in autotutela è limitata ai casi di dolo.

    Il ricorso contro il rifiuto

    Autotutela obbligatoria Autotutela facoltativa
    Rifiuto espresso Impugnabile entro 60 giorni (art. 19, lett. g-bis) Impugnabile entro 60 giorni (lett. g-ter)
    Silenzio Silenzio-rifiuto impugnabile decorsi 90 giorni dall’istanza Non impugnabile: serve un diniego espresso
    Oggetto del giudizio Il riesame della questione: la sentenza favorevole non annulla direttamente l’atto né dispone rimborsi, ma vincola l’ente al riesame

    Attenzione alla trappola procedurale più importante: l’istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione dell’atto. Se l’avviso è appena stato notificato, il ricorso (o l’adesione) va coltivato in parallelo: contare sull’autotutela e lasciar scadere i 60 giorni significa consegnare all’ufficio un atto definitivo.

    Sanzioni ridotte con l’annullamento parziale

    Se l’ufficio annulla l’atto solo in parte, il contribuente può definire la parte residua con le sanzioni ridotte a 1/3, pagando entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di autotutela, a condizione che rinunci al ricorso e che l’atto non sia già definitivo (art. 17-bis D.Lgs. 472/1997, in vigore dal 1° settembre 2024).

    Esempio pratico

    • Tizio riceve un avviso di accertamento IMU che non considera i versamenti F24 regolarmente eseguiti per 3.200 euro: è uno dei casi tipizzati (mancata considerazione di pagamenti) → autotutela obbligatoria.

    • Presenta istanza documentata al Comune via PEC. Passano 90 giorni senza risposta: il silenzio-rifiuto è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia tributaria.

    • Nel frattempo, però, i 60 giorni dalla notifica dell’avviso stavano correndo: Tizio ha prudentemente presentato anche il ricorso contro l’atto, chiedendo la sospensione. L’istanza di autotutela, da sola, non lo avrebbe protetto dalla definitività.

    • Se il Comune annulla parzialmente (riconosce 2.800 euro su 3.200), Tizio può chiudere il residuo con sanzioni a 1/3 pagando entro 60 giorni e rinunciando al ricorso.

    Domande frequenti

    L’autotutela vale anche per i tributi comunali?

    Sì: gli artt. 10-quater e 10-quinquies si applicano a tutta l’amministrazione finanziaria, enti locali compresi (IMU, TARI, imposta di soggiorno), con le stesse regole di impugnazione.

    Posso chiedere l’autotutela su una cartella già definitiva?

    Per i vizi tipizzati sì, ma entro un anno da quando l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione; oltre, resta solo l’autotutela facoltativa, a discrezione dell’ufficio (con rifiuto espresso comunque impugnabile).

    C’è una scadenza per presentare l’istanza?

    La legge non fissa un termine generale per l’istanza; per le domande collegate a restituzioni vale il limite dei due anni dal pagamento (o dal presupposto della restituzione). Contano però i due sbarramenti: giudicato di merito favorevole al Fisco e l’anno dalla definitività per l’obbligatoria.

    Da leggere insieme

  • Dichiarazione infedele: sanzioni al 70% e come correggerla pagando il 50%

    In sintesi

    • La dichiarazione è infedele quando indica un reddito, un’imposta o un credito diversi da quelli reali (art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997).
    • Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione è il 70% della maggiore imposta (o della differenza di credito utilizzato), con un minimo di 150 euro — prima era dal 90% al 180%.
    • Novità di peso: chi corregge con dichiarazione integrativa prima dei controlli ed entro i termini di accertamento paga il 50% (sanzione da omesso versamento del 25% raddoppiata) — ed è su questa base che si applicano le riduzioni del ravvedimento.
    • Con condotte fraudolente (documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici) la sanzione sale dal 105% al 140%.
    • Sanzione ridotta a 1/3 (46,67%) se la maggiore imposta è sotto il 3% del dichiarato e comunque sotto 30.000 euro, o in caso di errore di competenza.

    Quando la dichiarazione è infedele

    L’infedeltà si realizza quando la dichiarazione presentata non rappresenta l’effettiva capacità contributiva: un ricavo non dichiarato, un costo indeducibile dedotto, una detrazione non spettante, un credito esposto più alto del dovuto. La “maggiore imposta” su cui si calcola la sanzione è la differenza tra il tributo accertato e quello liquidabile in base al dichiarato (art. 1, co. 5); per i crediti, conta la differenza di credito utilizzato: chi espone un credito errato ma non lo usa in compensazione non è sanzionabile per questo.

    Le sanzioni dopo il D.Lgs. 87/2024

    Fattispecie Fino al 31.8.2024 Dal 1°.9.2024
    Infedele “base” 90% – 180% 70%, min. 150 €
    Corretta con integrativa prima dei controlli 50% (25% × 2), min. 150 €
    Con documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici o raggiri aumento della metà (135% – 270%) aumento dalla metà al doppio: 105% – 140%
    Maggiore imposta < 3% del dichiarato e < 30.000 € riduzione a 1/3 riduzione a 1/3: 46,67%
    Errore di imputazione temporale (componente già tassato) riduzione a 1/3 riduzione a 1/3; se nessun danno per l’Erario, sanzione fissa

    La via del 50%: l’integrativa prima dei controlli

    La riforma ha introdotto una fattispecie autonoma che cambia la convenienza dei comportamenti: se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento dell’art. 43 D.P.R. 600/1973, e prima di avere avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, la sanzione non è più il 70% ma il 50% della maggiore imposta (minimo 150 euro).

    Soprattutto: questo 50% è la base su cui si applicano le riduzioni del ravvedimento operoso. Un’integrativa presentata entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, con ravvedimento a 1/8, porta la sanzione effettiva al 6,25% della maggiore imposta; oltre quel termine, con la riduzione a 1/7, al 7,14%. Correggersi da soli non è mai stato così conveniente rispetto ad aspettare l’accertamento.

    Le aggravanti e le attenuanti

    Condotte fraudolente: quando l’infedeltà passa per documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri, la sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio (105% – 140%). Su questo terreno si innesta anche il penale (dichiarazione fraudolenta, artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000), con soglie e regole proprie.

    Violazioni minori: resta la riduzione a 1/3 quando la maggiore imposta (o il minor credito) accertata è complessivamente inferiore al 3% di quanto dichiarato e comunque sotto i 30.000 euro. Stessa riduzione per l’errore di competenza — il componente di reddito imputato all’anno sbagliato — purché il componente positivo abbia già concorso a tassazione in un’annualità precedente; se dall’errore non deriva alcun danno erariale, si applica la sola sanzione fissa.

    Esempio pratico

    • La Beta S.r.l. scopre a settembre 2026 di aver dedotto nel modello Redditi 2026 (anno 2025) costi non documentati per 40.000 euro: maggiore IRES 9.600 euro.

    • Se aspetta l’accertamento: sanzione 70% = 6.720 euro (oltre imposta e interessi), con possibile definizione a 1/3.

    • Se presenta l’integrativa subito (nessun controllo in corso): fattispecie al 50% = 4.800 euro, che con il ravvedimento a 1/8 (entro il 30 settembre 2027) diventa 600 euro. Paga imposta, interessi legali e 600 euro: il 6,25% invece del 70%.

    • Il tutto si gestisce con integrativa + F24; nessun contatto preventivo con l’ufficio è richiesto.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra dichiarazione infedele e omessa?

    L’omessa manca del tutto (o arriva oltre 90 giorni dalla scadenza): sanzione 120%, o 75% se presentata prima dei controlli. L’infedele esiste ma contiene dati non veritieri: sanzione 70%, o 50% con integrativa spontanea. I regimi non si mescolano.

    L’infedele è anche reato?

    Solo sopra le soglie dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000: imposta evasa superiore a 100.000 euro e attivi sottratti superiori al 10% del dichiarato (o a 2 milioni). Sotto soglia resta solo l’illecito amministrativo.

    Le nuove misure valgono per le vecchie annualità?

    No: il D.Lgs. 87/2024 si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza retroattività favorevole. Per una dichiarazione infedele presentata nel 2023 vale ancora il 90%-180%.

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  • Dichiarazione omessa: sanzioni e come rimediare (nuove regole)

    In sintesi

    • La dichiarazione è omessa se non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza (per i redditi: 30 settembre dell’anno successivo). Entro i 90 giorni è solo tardiva, e resta valida.
    • Sanzione per l’omessa (violazioni dal 1°.9.2024, D.Lgs. 87/2024): 120% delle imposte dovute, minimo 250 euro — misura ora fissa (prima era dal 120% al 240%).
    • La via d’uscita nuova: se presenti la dichiarazione entro i termini di accertamento e prima di avere formale conoscenza di controlli, la sanzione scende al 75% (la sanzione da omesso versamento del 25% triplicata — art. 1, co. 1-bis, D.Lgs. 471/1997).
    • La tardiva (entro 90 giorni) costa la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro, ravvedibile a 1/10 (25 euro), oltre alle sanzioni da omesso versamento sulle imposte non pagate.
    • Se non sono dovute imposte: sanzione da 250 a 1.000 euro (raddoppiabile per i soggetti obbligati alle scritture contabili).

    Quando la dichiarazione è omessa

    L’art. 2, co. 7, del D.P.R. 322/1998 traccia il confine: la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza è “tardiva” ma valida, salva l’applicazione delle sanzioni; quella presentata oltre i 90 giorni è omessa a tutti gli effetti, anche se poi viene trasmessa. Per il modello Redditi dei soggetti “solari” la scadenza ordinaria è il 30 settembre dell’anno successivo: la dichiarazione 2026 (redditi 2025) diventa quindi omessa dal 30 dicembre 2026.

    Attenzione a un punto spesso frainteso: la dichiarazione omessa presentata dopo i 90 giorni resta giuridicamente omessa — la presentazione successiva non la “sana”, ma può ridurre drasticamente la sanzione, come si vede sotto.

    Le sanzioni dopo la riforma

    Situazione Violazioni fino al 31.8.2024 Violazioni dal 1°.9.2024
    Omessa, con imposte dovute dal 120% al 240% delle imposte, min. 250 € 120% fisso, min. 250 €
    Omessa, presentata prima dei controlli 60%-120% se entro la dichiarazione dell’anno successivo 75% (25% × 3), se presentata entro i termini di accertamento e prima di conoscere formalmente accessi, ispezioni o verifiche
    Omessa, senza imposte dovute 250 – 1.000 € (fino al doppio per obbligati alle scritture) invariata: 250 – 1.000 € (fino al doppio)
    Tardiva (entro 90 giorni) sanzione fissa 250 – 1.000 € + sanzioni da omesso versamento sulle imposte non versate; con ravvedimento: 1/10 del minimo (25 €)
    Canoni in cedolare secca non dichiarati sanzione raddoppiata: 240% delle imposte sui canoni

    Il nuovo comma 1-bis è la vera novità di sistema: prima della riforma la finestra “di favore” si chiudeva col termine della dichiarazione successiva; ora resta aperta fino allo spirare dei termini di accertamento, purché il contribuente si muova prima di avere formale conoscenza di qualunque attività di controllo. Chi si presenta spontaneamente, anche anni dopo, paga il 75% invece del 120%.

    Le altre conseguenze dell’omissione

    • Termini di accertamento allungati: per l’annualità omessa l’ufficio ha tempo fino al 31 dicembre del settimo anno successivo (invece del quinto).
    • Accertamento induttivo: l’omissione legittima la ricostruzione del reddito con presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
    • Crediti e perdite: i crediti maturati nell’anno omesso non emergono da una dichiarazione valida e il loro utilizzo diventa una battaglia (riconoscimento solo in sede di controllo o rimborso).
    • Profili penali: sopra la soglia di 50.000 euro di imposta evasa scatta il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); la presentazione entro il termine della dichiarazione successiva, col pagamento integrale, è causa di non punibilità.

    Come rimediare, in ordine di convenienza

    Entro 90 giorni: presentare la tardiva e ravvedersi — sanzione fissa ridotta a 25 euro (1/10 di 250), più il ravvedimento degli eventuali versamenti omessi. È l’unico scenario in cui la dichiarazione resta valida.

    Oltre 90 giorni: presentare comunque la dichiarazione prima di qualunque contatto con il Fisco. La sanzione del 75% (non ravvedibile: il ravvedimento presuppone una dichiarazione validamente presentata, e qui l’omissione si è già consumata) è comunque molto più leggera del 120% che arriverebbe con l’accertamento — e riduce il rischio penale.

    Esempio pratico

    • Tizio, lavoratore autonomo, non presenta la dichiarazione 2026 (redditi 2025) con 12.000 euro di IRPEF dovuta. Se ne accorge a marzo 2027.

    • I 90 giorni sono scaduti il 29 dicembre 2026: la dichiarazione è omessa. Ma nessun controllo è in corso: presentandola subito, la sanzione è il 75% di 12.000 = 9.000 euro, oltre a imposta e interessi.

    • Se invece aspetta l’accertamento, pagherà il 120% = 14.400 euro, con termini di controllo estesi al 2033 e ricostruzione induttiva del reddito.

    • Se se ne fosse accorto entro il 29 dicembre 2026: tardiva + ravvedimento = 25 euro di sanzione fissa più il ravvedimento del versamento (1/8 del 25% se entro il termine della dichiarazione successiva).

    Domande frequenti

    La dichiarazione omessa può essere ravveduta?

    No, in senso tecnico: oltre i 90 giorni il ravvedimento non è più possibile per l’omissione, perché la violazione si è perfezionata. Il rimedio è il nuovo comma 1-bis: presentazione spontanea entro i termini di accertamento con sanzione al 75% invece del 120%.

    Se non dovevo nulla, rischio comunque?

    La sanzione è fissa (250-1.000 euro), ma l’omissione allunga i termini di accertamento e legittima l’induttivo: per chi ha partita IVA conviene sempre presentare, anche a zero.

    Il 730 non presentato è dichiarazione omessa?

    Il 730 è una modalità: se salta, si può ancora presentare il modello Redditi entro il 30 settembre (o entro i 90 giorni come tardiva). L’omissione scatta solo quando anche quella finestra si chiude.

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  • Cumulo giuridico delle sanzioni tributarie: come funziona dopo la riforma

    In sintesi

    • Con il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997) chi commette più violazioni collegate paga una sanzione unica aumentata, invece della somma delle singole sanzioni.
    • La riforma del D.Lgs. 87/2024 (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha ampliato l’istituto: il concorso materiale ora copre anche le violazioni sostanziali, non più solo quelle formali.
    • La novità più importante: il cumulo giuridico entra anche nel ravvedimento operoso, con gli stessi limiti previsti per adesione e conciliazione (per singola imposta e per singola annualità).
    • Aumenti: sanzione più grave da un quarto al doppio; se le violazioni riguardano più tributi, la base è la sanzione più grave aumentata di un quinto.
    • Restano sempre escluse le violazioni da omesso versamento e da indebita compensazione.

    Cos’è il cumulo giuridico

    Il principio è di garanzia, comune al diritto penale (art. 81 c.p.) e alle sanzioni amministrative (art. 8 L. 689/1981): quando più violazioni nascono da un’unica condotta o da un disegno unitario, punirle una per una produrrebbe un risultato sproporzionato. L’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 impone allora una sanzione unica: quella prevista per la violazione più grave, aumentata secondo criteri convenzionali. Con una rete di protezione espressa: in nessun caso la sanzione unica può superare la somma aritmetica delle sanzioni singole.

    Le situazioni coperte sono tre:

    • concorso formale: con una sola azione od omissione si violano disposizioni diverse;
    • concorso materiale: con più azioni si viola più volte la medesima disposizione — dopo la riforma non più limitato alle violazioni formali, ma esteso alla generalità delle violazioni, anche sostanziali;
    • progressione (o continuazione): più violazioni che, nella loro sequenza, pregiudicano la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo — il caso classico è l’omessa fatturazione che “trascina” l’infedeltà della dichiarazione annuale.

    Come si calcola la sanzione unica

    Situazione Regola di calcolo
    Violazioni su un solo tributo Sanzione più grave aumentata da 1/4 al doppio
    Violazioni su più tributi Sanzione più grave + 1/5, poi aumento da 1/4 al doppio
    Violazioni della stessa indole su più periodi d’imposta Ulteriore criterio di aumento; dal 1°.9.2024 la fattispecie è espressamente confinata ai casi di concorso e progressione dei primi due commi dell’art. 12
    Limite assoluto Mai oltre la somma aritmetica delle singole sanzioni

    Il cumulo si interrompe con la constatazione della violazione: da lì inizia un nuovo periodo, dentro il quale un’eventuale nuova serie di violazioni potrà essere unificata separatamente.

    La novità che cambia il ravvedimento

    Fino al 31 agosto 2024 il cumulo giuridico era riservato agli atti dell’ufficio (e, in forma limitata, ad adesione e conciliazione): chi si ravvedeva doveva invece regolarizzare ogni singola violazione, pagando sanzione per sanzione. Il problema era acuto nell’IVA, dove una fattura non emessa genera a cascata la violazione prodromica, l’infedeltà della liquidazione periodica e l’infedeltà della dichiarazione annuale.

    Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il nuovo art. 12 ammette il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso, con le stesse limitazioni di adesione e conciliazione: l’unificazione opera per singola imposta e per singola annualità. Il calcolo della sanzione unica ravveduta, tutt’altro che banale, è supportato dalle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    Restano fuori dal cumulo, in ogni caso, le violazioni sull’obbligo di versamento e quelle di indebita compensazione: per gli omessi versamenti si continua a pagare violazione per violazione (con le riduzioni del ravvedimento).

    Esempio pratico

    • Nel 2026 la Alfa S.r.l. si accorge di non aver fatturato tre operazioni del 2025 per complessivi 20.000 euro di imponibile: violazione di omessa fatturazione (per tre volte, concorso materiale) e dichiarazione IVA 2025 infedele (progressione).

    • Senza cumulo (regole ante 1°.9.2024): ravvedimento di ogni singola violazione — tre sanzioni da omessa fatturazione più la sanzione da infedele, ciascuna ridotta secondo il tempo trascorso.

    • Con il cumulo (violazioni commesse dopo il 1°.9.2024): sanzione unica = quella più grave (infedele IVA, 70%) aumentata da 1/4 al doppio, su cui si applica la riduzione da ravvedimento. Su questi numeri il risparmio rispetto alla somma delle sanzioni è tipicamente superiore al 40%.

    • Il tetto di garanzia resta: se la sanzione unica aumentata superasse la somma delle quattro sanzioni, si paga la somma.

    Domande frequenti

    Il cumulo giuridico si applica d’ufficio?

    Negli atti di irrogazione sì: è l’ufficio a dover applicare l’art. 12 quando ne ricorrono i presupposti. Nel ravvedimento è il contribuente (o il suo professionista) a calcolare la sanzione unica, usando le procedure dell’Agenzia.

    Il cumulo vale anche per gli omessi versamenti ripetuti?

    No: le violazioni dell’obbligo di versamento e le indebite compensazioni sono espressamente escluse. Dodici omessi versamenti mensili restano dodici sanzioni distinte (ciascuna ravvedibile).

    Cosa succede alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024?

    Si applica la disciplina previgente: niente cumulo nel ravvedimento e concorso materiale limitato alle violazioni formali. La data della violazione, non quella della regolarizzazione, decide il regime.

    Da leggere insieme

  • Perché l’aumento in busta paga è più basso della tabella: l’anticipazione scomputata

    È la domanda che arriva puntuale al primo cedolino dopo ogni rinnovo: la tabella dice cento euro, il cedolino ne mostra sessanta, dove sono finiti gli altri quaranta. La risposta non è un errore dell’amministrazione ma una clausola scritta nel contratto, ripetuta identica in ciascuno dei quattro settori del comparto e presente anche nei rinnovi degli altri comparti del pubblico impiego.

    Che cos’è l’anticipazione

    Quando un contratto collettivo scade e il rinnovo tarda, il d.lgs. 165 del 2001 prevede un meccanismo di salvaguardia del potere d’acquisto. L’art. 47-bis, comma 2 consente di corrispondere ai dipendenti un’anticipazione sui benefici economici del rinnovo futuro: nel linguaggio corrente è l’indennità di vacanza contrattuale.

    Per il triennio 2025-2027 l’erogazione è stata disposta dall’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, la legge di bilancio per il 2025. Chi lavora nel pubblico impiego l’ha quindi percepita a partire dal 2025, prima che qualsiasi contratto fosse firmato.

    La clausola che la assorbe

    Il CCNL Istruzione e Ricerca ripete la stessa formula quattro volte, una per settore — art. 4, comma 3 per la scuola, art. 8, comma 3 per le università, art. 12, comma 3 per gli enti di ricerca, art. 16, comma 3 per l’AFAM:

    «Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).»

    «Comprensivi» è la parola decisiva: gli importi delle tabelle includono quanto già erogato a titolo di anticipazione. Non si sommano ad esso.

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Come funziona in pratica

    Il meccanismo si capisce meglio con un esempio numerico. Si prenda un docente laureato di scuola secondaria di II grado nella fascia 15-20 anni, che nel 2025 riceve un incremento tabellare di 52,02 euro mensili:

    Esempio illustrativo. L’importo dell’anticipazione varia con la retribuzione individuale e con il periodo di erogazione: la cifra indicata ha solo valore di esempio.
    Passaggio Importo mensile
    Incremento tabellare da contratto (Tabella A1, 2025) 52,02
    Anticipazione già percepita (ipotesi) − 30,00
    Differenza effettivamente accreditata in busta paga 22,02

    La stessa logica si applica agli arretrati: dall’importo maturato dal 1° gennaio 2025 si detrae quanto già incassato come anticipazione nello stesso periodo. È la ragione per cui gli arretrati effettivi sono sistematicamente inferiori al calcolo fatto sulle sole tabelle.

    Perché non è una perdita

    Vale la pena dirlo chiaramente, perché lo scomputo viene spesso percepito come una decurtazione: non lo è. L’anticipazione era, per definizione, un acconto sul rinnovo. Chi l’ha percepita dal 2025 ha ricevuto in anticipo una parte dell’aumento; a conguaglio riceve il resto. Il totale è lo stesso, cambia solo la distribuzione nel tempo.

    La differenza si avverte, semmai, sul piano fiscale: gli importi anticipati hanno concorso al reddito degli anni in cui sono stati percepiti, mentre gli arretrati riferiti ad anni precedenti seguono la tassazione separata dell’art. 17 del TUIR.

    La stessa clausola negli altri comparti

    Non è una particolarità dell’Istruzione e Ricerca. La medesima previsione compare in tutti i rinnovi 2025-2027 del pubblico impiego firmati nel 2026:

    La clausola attua l’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e ricorre in tutti i rinnovi della tornata.
    Comparto Firma Clausola di scomputo dell’anticipazione
    Istruzione e Ricerca Contratto definitivo 1° luglio 2026 Artt. 4, 8, 12 e 16, comma 3
    Funzioni Centrali Ipotesi 9 giugno 2026 Presente
    Funzioni Locali Ipotesi 21 luglio 2026 Presente
    Sanità Ipotesi 29 luglio 2026 Art. 37, comma 3

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Perché l’aumento in busta paga è più basso di quello scritto nella tabella del contratto?

    Perché gli incrementi contrattuali sono «comprensivi» dell’anticipazione già percepita ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001. In cedolino si vede la differenza fra il nuovo tabellare e l’anticipazione, non l’intero importo di tabella.

    Che cos’è l’indennità di vacanza contrattuale?

    È l’anticipazione dei benefici economici del rinnovo, corrisposta quando il contratto è scaduto e il rinnovo tarda. Per il triennio 2025-2027 è stata disposta dall’art. 1, comma 128 della legge 207/2024.

    Lo scomputo si applica anche agli arretrati?

    Sì. Dall’importo maturato dal 1° gennaio 2025 si detrae quanto già percepito come anticipazione nello stesso periodo. È il motivo per cui gli arretrati effettivi sono inferiori al calcolo fatto sulle sole tabelle.

    Si perde qualcosa con lo scomputo?

    No. L’anticipazione era un acconto sul rinnovo: chi l’ha percepita ha ricevuto in anticipo una parte dell’aumento e a conguaglio riceve il resto. Cambia la distribuzione nel tempo, non il totale. Diverso è l’effetto fiscale, perché gli importi anticipati hanno concorso al reddito degli anni di percezione.

    Vale anche per gli altri comparti del pubblico impiego?

    Sì. La stessa clausola compare nei rinnovi 2025-2027 di Funzioni Centrali, Funzioni Locali e Sanità, dove è contenuta nell’art. 37, comma 3.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: che cosa manca ancora al contratto

    Leggere un contratto per quello che non contiene è spesso più utile che leggerlo per quello che contiene. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 firmato il 1° luglio 2026 è un testo di trentadue pagine, diciotto articoli e diciotto tabelle, e in queste pagine non c’è nulla su orario, ferie, permessi, mobilità, procedimento disciplinare, welfare. Non è una dimenticanza: è una scelta dichiarata, che il contratto motiva in due punti precisi.

    La dichiarazione di parzialità

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Il titolo stesso del documento — «CCNL anticipazione economica comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027» — annuncia l’impostazione. L’art. 2, comma 1 la formalizza:

    «Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.»

    Due elementi meritano attenzione. Il primo: il contratto «fa parte integrante» del CCNL del triennio, non ne costituisce un rinnovo autonomo. Il secondo: restano aperti anche «ulteriori aspetti del trattamento economico», non solo la parte normativa. Le tabelle firmate non esauriscono quindi la materia retributiva.

    L’elenco della dichiarazione congiunta

    In calce al testo, la dichiarazione congiunta n. 1 è più esplicita dell’articolato ed elenca ciò che resta da fare:

    «Le parti si danno atto che con la firma del presente CCNL, che si configura come anticipazione dei benefici economici relativi al triennio 2025-2027, non si considera concluso il negoziato relativo al triennio 2025-2027 che, pertanto, prosegue per gli aspetti relativi alla disciplina delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro di tutto il personale, ivi incluso quello delle AOU, anche con riguardo alla tutela legale del personale che subisce aggressioni nei luoghi di lavoro, nonché in ordine all’utilizzo di risorse aggiuntive eventualmente destinate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale del presente triennio contrattuale.»

    Il riferimento alla tutela legale del personale che subisce aggressioni è il più significativo: è la materia su cui il parallelo rinnovo del comparto Sanità ha invece introdotto una disciplina compiuta, con patrocinio legale e supporto psicologico. Nell’Istruzione e Ricerca la questione resta aperta.

    Che cosa si applica nel frattempo

    L’art. 1, comma 12 risolve il problema della disciplina applicabile: per quanto non espressamente previsto continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti e del comparto Istruzione e Ricerca, oltre alle norme di settore, ove compatibili.

    Quadro delle fonti applicabili dopo la firma del 1° luglio 2026.
    Materia Fonte applicabile
    Trattamento economico fondamentale 2025-2027 CCNL 1° luglio 2026 (questo contratto)
    Orario, ferie, permessi, malattia, congedi CCNL 23 dicembre 2025 (triennio 2022-2024)
    Lavoro agile e diritto alla disconnessione Art. 14 CCNL 18 gennaio 2024, con il comma 3-bis aggiunto dall’art. 3
    Ordinamento professionale e aree CCNL 18 gennaio 2024 e CCNL 23 dicembre 2025
    Straordinario nelle università Art. 11 di questo contratto, che disapplica l’art. 23 del CCNL 23 dicembre 2025
    Relazioni sindacali CCNL 23 dicembre 2025, in attesa del negoziato

    L’unica novità normativa

    Fa eccezione, come si è detto, l’art. 3, che aggiunge un comma 3-bis all’art. 14 del CCNL 18 gennaio 2024 in materia di buono pasto nelle giornate di lavoro agile, per università ed enti di ricerca. È l’unico punto in cui le parti hanno ritenuto di non attendere la chiusura della trattativa.

    La partita irrisolta delle risorse 2019-2021 della ricerca

    La dichiarazione congiunta si chiude con un impegno che viene da lontano: le parti «condividono l’esigenza di proseguire le attività volte ad acquisire adeguati indirizzi in ordine alle risorse del triennio 2019/2021 settore ricerca di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 23 dicembre 2025».

    Si tratta quindi di una questione già rinviata una volta, dal contratto precedente a questo, e ora rinviata di nuovo. Riguarda risorse di un triennio chiuso da anni e non ancora destinate.

    Che cosa aspettarsi

    Il contratto non fissa un termine per la chiusura del negoziato sulla parte normativa. La circostanza che la parte economica sia stata anticipata suggerisce però una lettura: le risorse erano disponibili e le parti hanno preferito renderle esigibili subito, separandole da una trattativa normativa evidentemente più complessa. Nell’attesa, chi cerca la disciplina di un istituto non economico deve continuare a guardare al CCNL 23 dicembre 2025.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è completo?

    No. Regola solo la parte economica fondamentale. L’art. 2, comma 1 e la dichiarazione congiunta finale dichiarano espressamente che il negoziato prosegue sulla disciplina delle relazioni sindacali, sul rapporto di lavoro di tutto il personale — comprese le aziende ospedaliero-universitarie — e sulla tutela legale di chi subisce aggressioni.

    Quale contratto si applica per ferie, permessi e malattia?

    Il CCNL 23 dicembre 2025, che ha definito il triennio 2022-2024. L’art. 1, comma 12 del nuovo contratto dispone che per quanto non espressamente previsto continuino ad applicarsi i CCNL precedenti, ove compatibili.

    È prevista la tutela legale in caso di aggressione?

    Non ancora. La dichiarazione congiunta la elenca fra le materie del negoziato ancora aperto. Il parallelo rinnovo del comparto Sanità ha invece già disciplinato patrocinio legale e supporto al personale aggredito.

    Resta ancora qualcosa da negoziare sul piano economico?

    Sì. L’art. 2, comma 1 parla di «ulteriori aspetti del trattamento economico», e la dichiarazione congiunta richiama l’utilizzo di eventuali risorse aggiuntive destinate da norme di legge e le risorse del triennio 2019-2021 del settore ricerca.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • RPD e RPR nell’AFAM: le retribuzioni professionali dal 2027

    Le retribuzioni professionali sono le indennità fisse che distinguono il personale docente e di ricerca dell’AFAM dal resto del comparto. Il rinnovo le rivaluta con la sola terza tranche e con incrementi identici fra le due voci, lasciando però invariato il divario nei valori assoluti.

    Le due voci e le loro basi normative

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    L’art. 18 le disciplina alle lettere a) e b):

    • la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall’art. 33, comma 1, lettera a) del CCNL 23 dicembre 2025 (Tabella D3);
    • la retribuzione professionale ricercatori di cui all’art. 175 del CCNL 18 gennaio 2024, come rideterminata dall’art. 33, comma 1, lettera b) del CCNL 23 dicembre 2025 (Tabella D4).

    Tabella D3 — retribuzione professionale docenti AFAM

    Valori mensili lordi in euro per 12 mensilità (Tabella D3 del CCNL); l’ultima colonna è il corrispondente annuo.
    Anzianità di servizio Incremento dal 1.1.2027 Valore rideterminato Valore annuo (12 mensilità)
    Da 0 a 14 anni 8,60 239,88 2.878,56
    Da 15 a 27 anni 10,50 294,41 3.532,92
    Da 28 anni 13,00 364,92 4.379,04

    Tabella D4 — retribuzione professionale ricercatori AFAM

    Valori mensili lordi in euro per 12 mensilità (Tabella D4 del CCNL); l’ultima colonna è il corrispondente annuo.
    Anzianità di servizio Incremento dal 1.1.2027 Valore rideterminato Valore annuo (12 mensilità)
    Da 0 a 14 anni 8,60 156,32 1.875,84
    Da 15 a 27 anni 10,50 182,78 2.193,36
    Da 28 anni 13,00 226,69 2.720,28

    Gli incrementi sono identici a quelli dei docenti. Poiché i valori di partenza sono più bassi, l’aumento percentuale è per i ricercatori sensibilmente maggiore: il 5,8 per cento nel primo scaglione contro il 3,7 per cento dei docenti.

    Il confronto con la RPD della scuola

    Valori mensili lordi in euro per 12 mensilità. Gli scaglioni di anzianità delle due voci coincidono.
    Scaglione RPD AFAM 2027 RPD scuola 2027 Differenza
    Da 0 a 14 anni 239,88 210,40 +29,48
    Da 15 a 27 anni 294,41 258,70 +35,71
    Da 28 anni 364,92 328,60 +36,32

    Gli scaglioni sono gli stessi — 0-14, 15-27, da 28 anni — il che rende il confronto immediato: la retribuzione professionale dell’AFAM resta superiore a quella della scuola di circa trenta euro mensili in tutti e tre i gradini, e il rinnovo non modifica questa distanza in modo apprezzabile.

    La retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni

    Per completezza, l’art. 18 alla lettera c) interviene su una terza voce, che riguarda però le elevate qualificazioni e non il personale docente: la retribuzione di posizione parte fissa dell’art. 159, comma 6 del CCNL 18 gennaio 2024, incrementata di 206,50 euro annui e portata a 5.368,53 euro. Dal 1° gennaio 2027 la quota non corrisposta a carico del Fondo d’istituto è rideterminata in 3.089,67 euro e il valore massimo della retribuzione di posizione in 15.368,53 euro.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Quanto vale la RPD dell’AFAM nel 2027?

    239,88 euro mensili fino a 14 anni di servizio, 294,41 da 15 a 27 anni e 364,92 da 28 anni in poi, per dodici mensilità.

    Qual è la differenza fra RPD e RPR?

    La RPD spetta al personale docente ed è disciplinata dall’art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005; la RPR spetta ai ricercatori ed è disciplinata dall’art. 175 del CCNL 18 gennaio 2024. Gli incrementi sono identici, i valori assoluti no: la RPR vale fra 156,32 e 226,69 euro mensili.

    Le retribuzioni professionali AFAM seguono la tredicesima?

    No. Le Tabelle D3 e D4 le indicano come voci da corrispondere per dodici mensilità.

    La RPD dell’AFAM è più alta di quella della scuola?

    Sì, di circa trenta euro mensili in tutti e tre gli scaglioni, che sono peraltro identici nelle due discipline: 0-14, 15-27 e da 28 anni.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • Docenti AFAM di prima fascia e ricercatori: gli aumenti 2025-2027

    Nelle tabelle AFAM il personale docente e quello di ricerca compaiono in un blocco separato, con scale proprie che non seguono l’ordinamento per aree. Sono le figure con la retribuzione più alta del settore, e le uniche a cumulare l’incremento tabellare con una retribuzione professionale dedicata.

    Tabella D1 — incrementi mensili di docenti e ricercatori

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Docente di prima fascia

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella D1 del CCNL, sezione docenti.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 52,97 105,09 151,21
    3-8 54,88 108,86 156,64
    9-14 60,62 120,26 173,03
    15-20 66,33 131,58 189,32
    21-27 70,46 139,78 201,12
    28-34 74,93 148,65 213,89
    da 35 79,37 157,45 226,54

    Ricercatore

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella D1 del CCNL, sezione docenti.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 42,38 84,76 120,27
    3-8 43,90 87,80 124,59
    9-14 48,50 96,99 137,63
    15-20 53,06 106,12 150,59
    21-27 56,37 112,74 159,98
    28-34 59,94 119,89 170,13
    da 35 63,50 126,98 180,19

    Tabella D2 — nuovo tabellare annuo

    Docente di prima fascia

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella D2 del CCNL, sezione docenti.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 29.655,48 30.280,92 30.834,36
    3-8 30.719,89 31.367,65 31.941,01
    9-14 33.935,99 34.651,67 35.284,91
    15-20 37.130,70 37.913,70 38.606,58
    21-27 39.444,84 40.276,68 41.012,76
    28-34 41.947,74 42.832,38 43.615,26
    da 35 44.429,99 45.366,95 46.196,03

    Ricercatore

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella D2 del CCNL, sezione docenti.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 23.733,06 24.241,62 24.667,74
    3-8 24.538,16 25.064,96 25.506,44
    9-14 27.047,22 27.629,10 28.116,78
    15-20 30.016,34 30.653,06 31.186,70
    21-27 31.545,78 32.222,22 32.789,10
    28-34 33.548,58 34.267,98 34.870,86
    da 35 35.550,20 36.311,96 36.950,48

    Le retribuzioni professionali

    L’art. 18 rivaluta dal 1° gennaio 2027 due voci distinte: la retribuzione professionale docenti (art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005) e la retribuzione professionale ricercatori (art. 175 del CCNL 18 gennaio 2024). Entrambe seguono scaglioni di anzianità a tre gradini e si corrispondono per dodici mensilità:

    Valori mensili lordi in euro per 12 mensilità (Tabelle D3 e D4 del CCNL). Gli incrementi sono identici, i valori di partenza no.
    Anzianità RPD — incremento RPD — valore RPR — incremento RPR — valore
    Da 0 a 14 anni 8,60 239,88 8,60 156,32
    Da 15 a 27 anni 10,50 294,41 10,50 182,78
    Da 28 anni 13,00 364,92 13,00 226,69

    Su base annua la retribuzione professionale docenti AFAM vale quindi fra 2.878,56 e 4.379,04 euro, quella dei ricercatori fra 1.875,84 e 2.720,28 euro.

    Il confronto con la scuola

    Un docente AFAM di prima fascia ha, a parità di anzianità, un tabellare superiore a quello di un docente laureato di scuola secondaria di II grado, e una retribuzione professionale più alta:

    La prima fascia AFAM copre 0-2 anni, quella della scuola 0-8: il confronto sui valori iniziali è quindi solo indicativo.
    Voce, valori 2027 Docente AFAM prima fascia Docente laureato scuola sec. II grado
    Tabellare annuo, prima fascia 30.834,36 25.699,16
    Tabellare annuo, ultima fascia 46.196,03 39.953,75
    Retribuzione professionale, primo scaglione 239,88 al mese 210,40 al mese
    Retribuzione professionale, terzo scaglione 364,92 al mese 328,60 al mese

    Il totale dell’incremento a regime per un docente AFAM di prima fascia con oltre 35 anni di servizio è di 3.101,02 euro lordi annui — 226,54 per tredici mensilità più 13,00 per dodici — pari a 258,42 euro mensili. Per un ricercatore nella stessa posizione il totale è di 2.498,47 euro, pari a 208,21 euro mensili.

    Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio di un docente AFAM di prima fascia?

    Dal 1° gennaio 2027 il tabellare va da 30.834,36 euro annui nella fascia 0-2 anni a 46.196,03 euro oltre i 35 anni, per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima e la retribuzione professionale docenti.

    Di quanto aumenta lo stipendio di un ricercatore AFAM?

    L’incremento tabellare a regime va da 120,27 euro mensili nella prima fascia a 180,19 euro nell’ultima, per tredici mensilità, cui si aggiunge l’incremento della retribuzione professionale ricercatori.

    RPD e RPR hanno lo stesso importo?

    No. Gli incrementi coincidono — 8,60, 10,50 e 13,00 euro mensili — ma i valori rideterminati sono diversi: da 239,88 a 364,92 euro per i docenti, da 156,32 a 226,69 per i ricercatori.

    I docenti AFAM guadagnano più dei docenti di scuola?

    A parità di anzianità il tabellare AFAM di prima fascia è superiore a quello di un docente laureato di scuola secondaria di II grado, e anche la retribuzione professionale è più alta. Le scale di anzianità sono però diverse, quindi il confronto va fatto con cautela.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • CCNL AFAM 2025-2027: aumenti nei conservatori e nelle accademie

    Il comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ha una scala di anzianità più fitta di quella scolastica: sette fasce invece di sei, con un primo scalino brevissimo di due anni. La struttura del rinnovo è per il resto identica a quella degli altri settori: tre tranche sul tabellare, indennità fisse rivalutate solo dal 2027.

    Le aree e le fasce

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    L’art. 16 dispone che gli stipendi tabellari, come rideterminati dalla tabella D2 del CCNL 23 dicembre 2025, siano incrementati degli importi mensili lordi per tredici mensilità della Tabella D1. Le fasce sono 0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e da 35 anni.

    Tabella D1 — incrementi mensili del personale AFAM

    Operatori

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella D1 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 31,99 63,46 91,31
    3-8 32,60 64,67 93,05
    9-14 34,74 68,92 99,17
    15-20 36,74 72,89 104,88
    21-27 38,71 76,80 110,51
    28-34 40,23 79,80 114,83
    da 35 41,29 81,91 117,85

    Assistenti

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella D1 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 35,66 70,74 101,78
    3-8 36,43 72,28 103,99
    9-14 39,16 77,69 111,79
    15-20 41,76 82,83 119,19
    21-27 44,39 88,05 126,70
    28-34 46,25 91,76 132,02
    da 35 47,68 94,59 136,10

    Funzionari

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella D1 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 41,14 81,61 117,42
    3-8 42,08 83,47 120,11
    9-14 45,42 90,10 129,64
    15-20 48,59 96,40 138,70
    21-27 51,76 102,68 147,74
    28-34 54,05 107,21 154,27
    da 35 55,78 110,66 159,22

    Elevate qualificazioni

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella D1 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 46,63 92,51 133,10
    3-8 49,43 98,05 141,08
    9-14 56,07 111,22 160,04
    15-20 62,67 124,32 178,88
    21-27 67,70 134,29 193,23
    28-34 73,06 144,94 208,55
    da 35 78,39 155,51 223,75

    Tabella D2 — nuovo tabellare annuo del personale AFAM

    Operatori

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella D2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 17.908,35 18.285,99 18.620,19
    3-8 18.249,51 18.634,35 18.974,91
    9-14 19.448,46 19.858,62 20.221,62
    15-20 20.569,76 21.003,56 21.387,44
    21-27 21.672,96 22.130,04 22.534,56
    28-34 22.519,81 22.994,65 23.415,01
    da 35 23.113,91 23.601,35 24.032,63

    Assistenti

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella D2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 19.961,23 20.382,19 20.754,67
    3-8 20.395,56 20.825,76 21.206,28
    9-14 21.924,05 22.386,41 22.795,61
    15-20 23.375,52 23.868,36 24.304,68
    21-27 24.848,04 25.371,96 25.835,76
    28-34 25.892,76 26.438,88 26.922,00
    da 35 26.691,97 27.254,89 27.753,01

    Funzionari

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella D2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 23.029,37 23.515,01 23.944,73
    3-8 23.555,76 24.052,44 24.492,12
    9-14 25.425,59 25.961,75 26.436,23
    15-20 27.202,82 27.776,54 28.284,14
    21-27 28.974,24 29.585,28 30.126,00
    28-34 30.255,36 30.893,28 31.458,00
    da 35 31.226,85 31.885,41 32.468,13

    Elevate qualificazioni

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella D2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    0-2 26.104,68 26.655,24 27.142,32
    3-8 27.669,62 28.253,06 28.769,42
    9-14 31.386,52 32.048,32 32.634,16
    15-20 35.081,94 35.821,74 36.476,46
    21-27 37.896,79 38.695,87 39.403,15
    28-34 40.900,41 41.762,97 42.526,29
    da 35 43.883,27 44.808,71 45.627,59

    Le indennità del personale AFAM

    L’art. 18 rivaluta, tutte dal 1° gennaio 2027, il compenso individuale accessorio e la retribuzione di posizione parte fissa delle elevate qualificazioni:

    Tabelle D5 e D6 del CCNL. Il compenso individuale accessorio è espresso in valori mensili per 12 mensilità.
    Voce Destinatari Incremento Valore rideterminato
    Compenso individuale accessorio Assistenti e funzionari 8,30 al mese 135,28 al mese
    Compenso individuale accessorio Operatori 7,50 al mese 123,40 al mese
    Retribuzione di posizione — parte fissa Elevate qualificazioni 206,50 annui 5.368,53 annui

    L’art. 18, lettera c) aggiunge una conseguenza tecnica: dal 1° gennaio 2027 la quota della retribuzione di posizione parte fissa non corrisposta a carico del Fondo d’istituto è rideterminata in 3.089,67 euro e il valore massimo della retribuzione di posizione in 15.368,53 euro.

    Quanto vale in totale

    Incremento complessivo lordo in euro a regime dal 1° gennaio 2027. Per le elevate qualificazioni la terza colonna è l’incremento della retribuzione di posizione, non il CIA.
    Area e fascia Tabellare 2027 × 13 CIA o posizione Totale annuo Equivalente mensile
    Operatori, 0-2 1.187,03 90,00 1.277,03 106,42
    Operatori, da 35 1.532,05 90,00 1.622,05 135,17
    Assistenti, da 35 1.769,30 99,60 1.868,90 155,74
    Funzionari, da 35 2.069,86 99,60 2.169,46 180,79
    Elevate qualificazioni, 0-2 1.730,30 206,50 1.936,80 161,40
    Elevate qualificazioni, da 35 2.908,75 206,50 3.115,25 259,60

    Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Chi rientra nel comparto AFAM?

    Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti superiori di studi musicali, secondo la definizione dell’art. 1, comma 3 del CCNL.

    Di quanto aumenta lo stipendio del personale AFAM?

    A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento tabellare va da 91,31 euro mensili per un operatore nella fascia 0-2 anni a 223,75 euro per un’elevata qualificazione con oltre 35 anni di servizio, per tredici mensilità.

    Le elevate qualificazioni AFAM ricevono il compenso individuale accessorio?

    No. La Tabella D6 elenca solo assistenti, funzionari e operatori. Per le elevate qualificazioni il contratto incrementa invece la retribuzione di posizione parte fissa, di 206,50 euro annui.

    Quante fasce di anzianità ci sono nell’AFAM?

    Sette: 0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e da 35 anni. Sono una in più rispetto alla scuola, che ne ha sei.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • Indennità di Ente e di valorizzazione professionale 2027: gli importi

    L’art. 14 del contratto interviene su due voci che portano nomi simili ma hanno storia, destinatari e periodicità diversi. Confonderle è facile, e produce calcoli sbagliati: l’indennità di Ente riguarda i livelli dal IV all’VIII ed è espressa in valori annui; quella di valorizzazione professionale riguarda i livelli I, II e III ed è espressa in valori mensili per tredici mensilità.

    Indennità di Ente — livelli IV-VIII

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Base normativa: art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 1 del CCNL 23 dicembre 2025.

    Valori annui lordi in euro (Tabella C5 del CCNL).
    Livello Incremento annuo dal 1.1.2027
    IV 313,80
    V 282,30
    VI 240,60
    VII 209,10
    VIII 179,00

    La clausola di salvaguardia sui differenziali

    La nota 2 alla Tabella C5 dispone che gli incrementi «non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97». È una previsione di garanzia: chi percepisce quei differenziali storici li conserva integralmente e cumula l’incremento, senza che la somma venga riassorbita. Nessun’altra tabella del contratto contiene una clausola analoga.

    Indennità di valorizzazione professionale — livelli I-III

    Base normativa: art. 8, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2002 relativo al biennio economico 2000-2001, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 2 del CCNL 23 dicembre 2025.

    Valori mensili lordi in euro da corrispondere per 13 mensilità (Tabella C6 del CCNL).
    Livello Incremento mensile dal 1.1.2027 Valore annuo (13 mensilità)
    I — dirigente di ricerca e dirigente tecnologo 8,20 106,60
    II — primo ricercatore e primo tecnologo 6,80 88,40
    III — ricercatore e tecnologo 5,90 76,70

    Le due voci a confronto

    Sintesi delle differenze fra le due indennità disciplinate dall’art. 14 del CCNL.
    Indennità di Ente Indennità di valorizzazione professionale
    Destinatari Livelli IV-VIII (tecnici e amministrativi) Livelli I-III (personale della ricerca)
    Base normativa Art. 44 CCNL 7 ottobre 1996 Art. 8, comma 2 CCNL 21 febbraio 2002
    Espressione dell’importo Valore annuo Valore mensile
    Mensilità Non applicabile 13
    Decorrenza 1° gennaio 2027 1° gennaio 2027
    Clausola di non riassorbimento Sì, per i differenziali art. 44 c. 3 Non prevista

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Chi percepisce l’indennità di Ente?

    Il personale dei livelli dal IV all’VIII degli enti di ricerca, cioè il personale tecnico e amministrativo. Dal 1° gennaio 2027 l’incremento va da 179,00 a 313,80 euro annui a seconda del livello.

    Chi percepisce l’indennità di valorizzazione professionale?

    Il personale della ricerca dei livelli I, II e III. L’incremento è di 8,20, 6,80 e 5,90 euro mensili per tredici mensilità.

    Si possono cumulare le due indennità?

    No: le platee sono distinte per livello. Nessun dipendente percepisce entrambi gli incrementi previsti dall’art. 14.

    Che cosa sono i differenziali dell’art. 44, comma 3?

    Sono valori differenziali storici previsti dal CCNL 1994-97. La nota alla Tabella C5 garantisce che l’incremento dell’indennità di Ente non li riassorba: chi li percepisce li mantiene e riceve in aggiunta l’aumento.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • Aumenti di ricercatori e tecnologi 2025-2027: i livelli I, II e III

    È la parte del contratto con gli importi più alti dopo quella dei tecnologi universitari, e la struttura più complessa: tre livelli, sette fasce di anzianità ciascuno, ventuno combinazioni per tabella. Le Tabelle C2 e C4 sono riportate qui per intero.

    La struttura per livelli

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Il personale della ricerca degli enti pubblici è ordinato in tre livelli, ciascuno con la doppia denominazione di ricerca e tecnologica. La progressione avviene per fasce di anzianità di servizio: da 0 a 2 anni, da 3 a 7, da 8 a 12, da 13 a 16, da 17 a 21, da 22 a 29, da 30 in poi.

    Tabella C2 — incrementi mensili per livello e anzianità

    Livello I — dirigente di ricerca e dirigente tecnologo

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella C2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    da 0 a 2 86,96 173,94 253,30
    da 3 a 7 95,69 191,41 278,75
    da 8 a 12 104,82 209,66 305,33
    da 13 a 16 113,85 227,72 331,64
    da 17 a 21 130,39 260,81 379,82
    da 22 a 29 142,89 285,80 416,21
    da 30 in poi 159,07 318,17 463,35

    Livello II — primo ricercatore e primo tecnologo

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella C2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    da 0 a 2 67,41 134,84 196,37
    da 3 a 7 73,64 147,30 214,51
    da 8 a 12 80,10 160,22 233,33
    da 13 a 16 86,57 173,16 252,17
    da 17 a 21 97,48 194,97 283,93
    da 22 a 29 106,47 212,96 310,14
    da 30 in poi 118,00 236,03 343,73

    Livello III — ricercatore e tecnologo

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella C2 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    da 0 a 2 53,23 106,47 155,06
    da 3 a 7 57,45 114,90 167,34
    da 8 a 12 61,81 123,63 180,05
    da 13 a 16 66,31 132,63 193,14
    da 17 a 21 74,31 148,62 216,44
    da 22 a 29 80,72 161,46 235,14
    da 30 in poi 88,94 177,90 259,08

    Tabella C4 — nuovo tabellare annuo

    Livello I — dirigente di ricerca e dirigente tecnologo

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella C4 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    da 0 a 2 55.651,85 56.695,61 57.647,93
    da 3 a 7 61.241,50 62.390,14 63.438,22
    da 8 a 12 67.082,30 68.340,38 69.488,42
    da 13 a 16 72.861,66 74.228,10 75.475,14
    da 17 a 21 83.447,08 85.012,12 86.440,24
    da 22 a 29 91.442,51 93.157,43 94.722,35
    da 30 in poi 101.798,70 103.707,90 105.450,06

    Livello II — primo ricercatore e primo tecnologo

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella C4 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    da 0 a 2 43.143,21 43.952,37 44.690,73
    da 3 a 7 47.127,91 48.011,83 48.818,35
    da 8 a 12 51.262,46 52.223,90 53.101,22
    da 13 a 16 55.403,57 56.442,65 57.390,77
    da 17 a 21 62.381,16 63.551,04 64.618,56
    da 22 a 29 68.138,73 69.416,61 70.582,77
    da 30 in poi 75.517,61 76.933,97 78.226,37

    Livello III — ricercatore e tecnologo

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella C4 del CCNL.
    Anzianità di servizio Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    da 0 a 2 34.066,41 34.705,29 35.288,37
    da 3 a 7 36.764,38 37.453,78 38.083,06
    da 8 a 12 39.556,85 40.298,69 40.975,73
    da 13 a 16 42.434,09 43.229,93 43.956,05
    da 17 a 21 47.552,93 48.444,65 49.258,49
    da 22 a 29 51.661,15 52.630,03 53.514,19
    da 30 in poi 56.920,31 57.987,83 58.961,99

    L’indennità di valorizzazione professionale

    L’art. 14, comma 2 incrementa dal 1° gennaio 2027 l’indennità di valorizzazione professionale prevista dall’art. 8, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2002, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 2 del CCNL 23 dicembre 2025:

    Valori mensili lordi in euro da corrispondere per 13 mensilità (Tabella C6 del CCNL). Si noti che questa indennità, a differenza di quasi tutte le altre del contratto, segue le tredici mensilità.
    Livello Incremento mensile dal 1.1.2027 Valore annuo dell’incremento
    I 8,20 106,60
    II 6,80 88,40
    III 5,90 76,70

    Quanto vale in totale

    Incremento complessivo lordo in euro, a regime dal 1° gennaio 2027.
    Livello e anzianità Tabellare 2027 × 13 Valorizzazione × 13 Totale annuo Equivalente mensile
    I, da 0 a 2 anni 3.292,90 106,60 3.399,50 283,29
    I, da 30 in poi 6.023,55 106,60 6.130,15 510,85
    II, da 0 a 2 anni 2.552,81 88,40 2.641,21 220,10
    II, da 30 in poi 4.468,49 88,40 4.556,89 379,74
    III, da 0 a 2 anni 2.015,78 76,70 2.092,48 174,37
    III, da 30 in poi 3.368,04 76,70 3.444,74 287,06

    Gli importi vanno letti in rapporto alle basi retributive: un dirigente di ricerca con oltre trent’anni di servizio parte da 101.798,70 euro annui e arriva a 105.450,06, con un incremento percentuale del 3,6 per cento; un ricercatore di terzo livello alla prima fascia passa da 34.066,41 a 35.288,37 euro, con un incremento del 3,6 per cento. La proporzione è sostanzialmente costante lungo tutta la scala.

    Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Di quanto aumenta lo stipendio di un ricercatore?

    Per il livello III — ricercatore e tecnologo — l’incremento tabellare a regime dal 2027 va da 155,06 euro mensili nella fascia 0-2 anni a 259,08 euro oltre i 30 anni di servizio, per tredici mensilità.

    Qual è lo stipendio di un dirigente di ricerca?

    Dal 1° gennaio 2027 il tabellare va da 57.647,93 euro annui nella prima fascia a 105.450,06 euro oltre i 30 anni di servizio, per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima.

    L’indennità di valorizzazione professionale segue 12 o 13 mensilità?

    Tredici. La Tabella C6 specifica «valori in euro mensili da corrispondere per 13 mensilità», a differenza della maggior parte delle indennità del contratto, che ne prevedono dodici.

    L’aumento percentuale è uguale per tutti i livelli?

    Sostanzialmente sì: l’incremento del tabellare a regime si attesta intorno al 3,6 per cento sia per il primo livello a fine carriera sia per il terzo livello alla prima fascia. La struttura del rinnovo è quindi proporzionale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

  • CCNL enti di ricerca 2025-2027: aumenti dei livelli IV-VIII

    Gli enti di ricerca hanno la struttura retributiva più articolata del comparto: otto livelli, di cui i primi tre riservati al personale della ricerca e gli altri cinque al personale tecnico e amministrativo, ciascuno con la propria scala. Questa scheda copre i livelli dal IV all’VIII; i livelli I, II e III — dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori e tecnologi — hanno una scala per anzianità e sono trattati a parte.

    Il campo di applicazione

    Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

    Le tabelle C recano tutte la stessa nota: «È compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)». L’art. 15 aggiunge che resta confermato l’art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010. L’art. 12 dispone che gli stipendi tabellari, come rideterminati dalle tabelle C3 e C4 del CCNL 23 dicembre 2025, siano incrementati degli importi delle Tabelle C1 e C2.

    Tabella C1 — incrementi mensili per livello

    Incrementi mensili del tabellare in euro, per 13 mensilità. Fonte: Tabella C1 del CCNL.
    Livello Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    IV 64,84 129,69 171,20
    V 58,91 117,84 155,55
    VI 54,21 108,43 143,13
    VII 49,65 99,32 131,10
    VIII 46,97 93,94 124,01

    Tabella C3 — nuovo tabellare annuo per livello

    Nuovo tabellare annuo in euro per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima. Fonte: Tabella C3 del CCNL.
    Livello Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    IV 30.370,65 31.148,85 31.646,97
    V 27.594,62 28.301,78 28.754,30
    VI 25.390,87 26.041,51 26.457,91
    VII 23.257,50 23.853,54 24.234,90
    VIII 21.999,48 22.563,12 22.923,96

    L’indennità di Ente

    L’art. 14, comma 1 incrementa dal 1° gennaio 2027 l’indennità di Ente prevista dall’art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996, come da ultimo rideterminata dall’art. 27, comma 1 del CCNL 23 dicembre 2025:

    Valori annui lordi in euro (Tabella C5 del CCNL).
    Livello Incremento annuo dal 1.1.2027
    IV 313,80
    V 282,30
    VI 240,60
    VII 209,10
    VIII 179,00

    La tabella contiene una precisazione che vale la pena leggere: gli incrementi «non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3, del CCNL 1994-97». Chi percepisce quei differenziali li mantiene per intero e riceve in aggiunta l’incremento: è una clausola di salvaguardia esplicita, che non compare in nessun’altra tabella del contratto.

    Quanto vale in totale

    Incremento complessivo lordo in euro, a regime dal 1° gennaio 2027.
    Livello Tabellare 2027 × 13 Indennità di Ente Totale annuo Equivalente mensile
    IV 2.225,60 313,80 2.539,40 211,62
    V 2.022,15 282,30 2.304,45 192,04
    VI 1.860,69 240,60 2.101,29 175,11
    VII 1.704,30 209,10 1.913,40 159,45
    VIII 1.612,13 179,00 1.791,13 149,26

    Un punto che genera molte contestazioni al primo cedolino: gli incrementi indicati nelle tabelle non si sommano all’indennità di vacanza contrattuale già percepita. Gli artt. 4, 8, 12 e 16 del contratto, ciascuno per il proprio settore, dispongono che gli aumenti «devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», erogata in base all’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Quell’anticipazione viene quindi scomputata: chi la percepiva da mesi vede in busta paga la differenza, non l’intero importo di tabella.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Di quanto aumenta lo stipendio nei livelli IV-VIII degli enti di ricerca?

    A regime dal 1° gennaio 2027 l’incremento tabellare va da 124,01 euro mensili per l’VIII livello a 171,20 euro per il IV, per tredici mensilità. Aggiungendo l’indennità di Ente si arriva a un totale annuo fra 1.791,13 e 2.539,40 euro.

    Il contratto si applica anche all’Agenzia Spaziale Italiana?

    Sì. Tutte le tabelle C recano la nota «È compresa l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)», e l’art. 15 conferma l’art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.

    L’indennità di Ente assorbe i differenziali già percepiti?

    No. La nota alla Tabella C5 esclude espressamente il riassorbimento dei valori differenziali percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 3 del CCNL 1994-97.

    Che differenza c’è fra i livelli I-III e IV-VIII?

    I livelli I, II e III sono riservati al personale della ricerca — dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, ricercatori e tecnologi — e hanno una scala articolata per anzianità di servizio. I livelli dal IV all’VIII riguardano il personale tecnico e amministrativo e hanno un valore unico per livello.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.