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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2001 (finanziaria 2002), che aumentava di un punto percentuale l’aliquota IRAP speciale prevista per gli istituti bancari. La Regione poteva variare solo l’aliquota ordinaria, non quelle speciali fissate dallo Stato.
Di cosa si tratta
L’IRAP è un’imposta regionale, ma la facoltà delle Regioni di variarne l’aliquota era circoscritta all’aliquota ordinaria. Per le banche e gli enti finanziari era invece prevista, in via temporanea, un’aliquota speciale stabilita direttamente dalla legge statale, sottratta al potere di variazione regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Mantova aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 5, della legge reg. Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per lesione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2001: la Regione aveva ecceduto la facoltà di variazione, incidendo sull’aliquota speciale IRAP riservata alla determinazione statale.
Il principio
Le Regioni possono variare l’aliquota IRAP solo nei limiti dell’aliquota ordinaria stabilita dalla legge statale; non possono incidere sulle aliquote speciali fissate dallo Stato, pena la lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario.
Domande e risposte
Su quale imposta interveniva la Regione Lombardia?
Sull’IRAP, aumentando di un punto percentuale l’aliquota speciale prevista per gli istituti bancari.
Perché la norma è illegittima?
Perché la Regione poteva variare solo l’aliquota ordinaria, non quelle speciali determinate dalla legge statale, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Chi fissa le aliquote speciali IRAP?
Lo Stato, nell’ambito della propria competenza esclusiva in materia di sistema tributario.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e di concorrenza