Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 177/2014 – Aumento dell’aliquota IRAP per le banche: illegittima la norma della Regione Lombardia

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2001 (finanziaria 2002), che aumentava di un punto percentuale l’aliquota IRAP speciale prevista per gli istituti bancari. La Regione poteva variare solo l’aliquota ordinaria, non quelle speciali fissate dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP è un’imposta regionale, ma la facoltà delle Regioni di variarne l’aliquota era circoscritta all’aliquota ordinaria. Per le banche e gli enti finanziari era invece prevista, in via temporanea, un’aliquota speciale stabilita direttamente dalla legge statale, sottratta al potere di variazione regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Mantova aveva sollevato la questione sull’art. 1, comma 5, della legge reg. Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per lesione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2001: la Regione aveva ecceduto la facoltà di variazione, incidendo sull’aliquota speciale IRAP riservata alla determinazione statale.

    Il principio

    Le Regioni possono variare l’aliquota IRAP solo nei limiti dell’aliquota ordinaria stabilita dalla legge statale; non possono incidere sulle aliquote speciali fissate dallo Stato, pena la lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario.

    Domande e risposte

    Su quale imposta interveniva la Regione Lombardia?

    Sull’IRAP, aumentando di un punto percentuale l’aliquota speciale prevista per gli istituti bancari.

    Perché la norma è illegittima?

    Perché la Regione poteva variare solo l’aliquota ordinaria, non quelle speciali determinate dalla legge statale, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

    Chi fissa le aliquote speciali IRAP?

    Lo Stato, nell’ambito della propria competenza esclusiva in materia di sistema tributario.

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  • Corte cost. n. 158/2014 – Estinzione dei giudizi previdenziali contro l’INPS: manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 38, comma 1, lettera a), del d.l. n. 98 del 2011, che disciplina l’estinzione dei giudizi previdenziali con riconoscimento ope legis della pretesa quando è parte l’INPS.

    Di cosa si tratta

    La norma anti-crisi prevedeva, a certe condizioni, l’estinzione di alcuni giudizi previdenziali con automatico riconoscimento della prestazione richiesta. Il giudice rimettente la riteneva irragionevole perché avrebbe favorito anche chi non aveva diritto e operava solo per le cause con l’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 38, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo e secondo comma, 97, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 6 e 14 CEDU). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lucera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucera in riferimento a tutti i parametri evocati.

    Il principio

    La disciplina che dispone l’estinzione dei giudizi previdenziali con riconoscimento della pretesa nelle controversie con l’INPS non è manifestamente in contrasto con i parametri costituzionali ed europei invocati: la questione è perciò manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    È la formula con cui la Corte, di regola con ordinanza, respinge una questione palesemente priva di fondamento, senza necessità di una sentenza che approfondisca il merito.

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    L’estinzione di determinati giudizi previdenziali con riconoscimento automatico della prestazione, nelle controversie in cui è parte l’INPS.

    Quali parametri europei erano invocati?

    Gli artt. 6 (giusto processo) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, tramite l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 176/2014 – Reclamo e mediazione nel processo tributario: questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (reclamo e mediazione tributaria), nel testo anteriore alla riforma del 2013. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente impostato la questione quanto alla rilevanza e al quadro normativo applicabile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17-bis del decreto sul processo tributario introduceva, per le controversie di minore valore, un obbligatorio procedimento di reclamo e mediazione come condizione di procedibilità del ricorso. La Commissione tributaria rimettente ne dubitava la compatibilità con il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva sollevato la questione sull’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla legge n. 147 del 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, riscontrando carenze nella prospettazione del giudice rimettente, in particolare quanto alla rilevanza e alla ricostruzione del quadro normativo applicabile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza e i presupposti applicativi della norma censurata: la Corte non può pronunciarsi nel merito in assenza di una corretta impostazione dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Che cosa è il reclamo-mediazione tributario?

    Un procedimento obbligatorio di reclamo e mediazione, previsto per le controversie tributarie di minore valore come condizione per poter proseguire il ricorso.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’ordinanza di rimessione non motivava adeguatamente la rilevanza e i presupposti applicativi della norma.

    La Corte si è pronunciata nel merito?

    No: la manifesta inammissibilità impedisce ogni valutazione sulla fondatezza della questione.

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  • Corte cost. n. 157/2014 – Tetto alle spese legali nelle cause di modico valore: non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’ultimo comma dell’art. 91 del codice di procedura civile, che impedisce di liquidare alla parte vittoriosa, nelle cause di modico valore davanti al giudice di pace, spese legali superiori al valore della domanda.

    Di cosa si tratta

    Per contenere il contenzioso «bagatellare» e proteggere chi soccombe in liti di importo minimo, il legislatore ha posto un tetto alle spese legali liquidabili: nelle cause fino a 1.100 euro davanti al giudice di pace, le spese rifondibili non possono superare il valore della domanda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile (introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera b, del d.l. n. 212 del 2011, convertito dalla legge n. 10 del 2012), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudici rimettenti: il Giudice di pace di Mercato San Severino, il Tribunale di Padova-sezione distaccata di Este e il Giudice di pace di Pisa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che il limite alle spese liquidabili non comprimesse irragionevolmente il diritto di difesa né violasse il principio di eguaglianza.

    Il principio

    Il tetto alle spese legali liquidabili alla parte vittoriosa nelle cause di modico valore davanti al giudice di pace, finalizzato a contenere il contenzioso bagatellare e a tutelare il soccombente, non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c.?

    Che nelle cause fino a 1.100 euro davanti al giudice di pace, le spese legali liquidabili alla parte vittoriosa non possano superare il valore della domanda.

    Qual era il timore dei giudici rimettenti?

    Che la parte vittoriosa, dovendo pagare al proprio avvocato la parte di spese eccedente il tetto, finisse per essere «sostanzialmente soccombente», con lesione del diritto di difesa.

    Come si è pronunciata la Corte?

    Per la non fondatezza: il limite persegue scopi legittimi di deflazione e tutela del soccombente e non è irragionevole.

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  • Corte cost. n. 175/2014 – Riduzione del debito pubblico degli enti territoriali: infondate le censure di Regione e Provincia autonoma

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che impone agli enti territoriali la riduzione del debito pubblico quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La norma statale, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, prescriveva agli enti territoriali la riduzione del debito pubblico a decorrere dal 2013, qualificando tali disposizioni come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento ne lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato l’art. 8, commi 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in riferimento agli statuti speciali, alle norme di attuazione e agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con i ricorsi.

    Il principio

    La prescrizione statale di ridurre il debito pubblico costituisce legittimo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, senza ledere la loro autonomia finanziaria.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva la norma statale?

    La riduzione del debito pubblico degli enti territoriali a decorrere dal 2013, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento, a tutela della propria autonomia finanziaria.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: la riduzione del debito è un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche alle autonomie speciali.

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  • Corte cost. n. 156/2014 – Legge di interpretazione autentica e contributo di solidarietà: non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, norma di interpretazione autentica che estende il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative anche ai lavoratori ancora in servizio.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2011 ha «interpretato» una disposizione previdenziale del 1999, chiarendo che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già in pensione sia dai lavoratori ancora in servizio, incidendo su cause già in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Giudici rimettenti: il Tribunale ordinario di Alessandria e la Corte d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma di interpretazione autentica non violasse il legittimo affidamento, il diritto di difesa, le attribuzioni del potere giudiziario né il principio del giusto processo.

    Il principio

    Una legge di interpretazione autentica, ancorché incidente su giudizi in corso, è legittima quando si limita a precisare un significato già ascrivibile alla norma interpretata e non è irragionevole, senza ledere l’affidamento, il diritto di difesa e le funzioni giurisdizionali.

    Domande e risposte

    Che cos’è una legge di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce in via vincolante il significato di una norma precedente, con effetti retroattivi perché opera sulla disposizione già in vigore.

    Perché era sospettata di incostituzionalità?

    Perché incideva su cause già pendenti contro l’INPS, con il rischio di influenzarne l’esito a scapito dell’affidamento dei cittadini e del giusto processo.

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che la norma era legittima: si limitava a precisare un significato già possibile della disposizione interpretata, senza irragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 174/2014 – Autorizzazioni sui giochi pubblici: illegittima la competenza esclusiva del TAR Lazio

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del codice del processo amministrativo, nella parte in cui devolve in via inderogabile al TAR Lazio le controversie sulle autorizzazioni di polizia in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

    Di cosa si tratta

    Il codice del processo amministrativo concentrava presso il TAR del Lazio, sede di Roma, in deroga al criterio territoriale, le controversie sui provvedimenti di polizia relativi alle autorizzazioni per i giochi con vincita in denaro, sottraendo tali cause al giudice amministrativo territorialmente competente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Puglia e il TAR per la Calabria avevano sollevato la questione sull’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010, lamentando l’ingiustificata deroga al criterio del decentramento territoriale della giustizia amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede la competenza inderogabile del TAR Lazio per quelle controversie, dichiarando invece inammissibile la connessa questione sugli artt. 13, 14, 15 e 16 del medesimo decreto.

    Il principio

    Le deroghe al criterio territoriale di riparto della competenza tra i TAR sono ammissibili solo se giustificate da un idoneo interesse pubblico, connesse razionalmente al fine perseguito e necessarie rispetto allo scopo: in mancanza, esse svuotano il principio del decentramento della giustizia amministrativa.

    Domande e risposte

    Che cosa stabiliva la norma annullata?

    Concentrava presso il TAR Lazio, in via inderogabile, le controversie sulle autorizzazioni di polizia per i giochi pubblici con vincita in denaro.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché la deroga al criterio territoriale non era sorretta da un idoneo interesse pubblico né necessaria, comprimendo il decentramento della giustizia amministrativa.

    Quando sono ammesse le deroghe alla competenza territoriale dei TAR?

    Solo se giustificate da uno scopo legittimo, razionalmente connesse al fine e necessarie, senza stravolgere gli ordinari criteri di riparto.

  • Corte cost. n. 173/2014 – Semplificazione sanitaria in Valle d’Aosta: illegittima l’abolizione dei controlli veterinari

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 13 del 2013, che aboliva certificazioni e controlli veterinari sugli allevamenti, e dichiara non fondata la questione sull’art. 7, comma 2, in materia di stabulazione dei vitelli.

    Di cosa si tratta

    La legge valdostana, nell’intento di semplificare le procedure sanitarie, eliminava le certificazioni del veterinario dell’ASL sulla movimentazione del bestiame, la vigilanza sanitaria sugli allevamenti e l’obbligo di denuncia di alcune malattie infettive degli animali, incidendo su misure riconducibili alla profilassi internazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5 e 7, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13, in riferimento all’art. 3, primo comma, lettera l), dello statuto speciale e all’art. 117, terzo comma, Cost., lamentando l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 13 del 2013, mentre ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7, comma 2, della medesima legge.

    Il principio

    La Regione, pur titolare di competenze in materia di igiene e sanità, non può abolire controlli e obblighi veterinari riconducibili alla profilassi internazionale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato: la semplificazione non può spingersi fino a sopprimere presidi sanitari di rilievo sovraregionale.

    Domande e risposte

    Che cosa eliminava la norma valdostana?

    Le certificazioni veterinarie sulla movimentazione del bestiame, la vigilanza sanitaria sugli allevamenti e l’obbligo di denuncia di alcune malattie infettive.

    Perché l’art. 5 è stato annullato?

    Perché incideva su misure riconducibili alla profilassi internazionale, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

    Tutte le norme sono state annullate?

    No: la questione sull’art. 7, comma 2 (stabulazione dei vitelli) è stata dichiarata non fondata.

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  • Corte cost. n. 155/2014 – Termine di decadenza per impugnare il contratto a termine: non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 32, comma 4, lettera b), della legge n. 183 del 2010, che estende il termine di decadenza per impugnare il contratto a tempo determinato anche ai contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

    Di cosa si tratta

    Il «collegato lavoro» del 2010 ha introdotto un termine di decadenza per contestare il termine apposto ai contratti a tempo determinato. La questione riguardava l’applicazione di questo termine anche ai rapporti già cessati prima della nuova legge, con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 32, comma 4, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui applica il termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della legge. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Roma.

    Il principio

    L’estensione del nuovo termine di decadenza ai contratti a termine già conclusi, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge, non viola il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Di che termine di decadenza si parla?

    Del termine entro cui il lavoratore deve impugnare il contratto a tempo determinato per contestare la legittimità del termine apposto, pena la decadenza dall’azione.

    Perché era contestato?

    Perché si applicava anche a contratti già cessati prima della legge, facendo decorrere il termine dalla sua entrata in vigore: una scelta ritenuta dal rimettente lesiva dell’art. 3 Cost.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto la questione non fondata: la disciplina transitoria non è irragionevole e resta applicabile.

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  • Corte cost. n. 172/2014 – Reato di atti persecutori (stalking): la norma rispetta il principio di determinatezza

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    La Corte dichiara non fondata la questione sul reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). Le espressioni usate dalla norma — come «perdurante e grave stato di ansia o di paura» e «abitudini di vita» — sono sufficientemente determinate e non violano il principio di tassatività della legge penale.

    Di cosa si tratta

    Il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking, punisce condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionano alla vittima un grave stato d’ansia o di paura, il timore per la propria incolumità o l’alterazione delle proprie abitudini di vita. Il giudice rimettente lamentava l’eccessiva vaghezza di queste formule.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, aveva sollevato la questione sull’art. 612-bis del codice penale, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. (principio di determinatezza della fattispecie penale), lamentando l’indeterminatezza degli elementi del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis cod. pen.: gli elementi della fattispecie, interpretati alla luce del contesto, sono dotati di sufficiente determinatezza e consentono di individuare con chiarezza le condotte penalmente rilevanti.

    Il principio

    Il principio di determinatezza della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.) non esige una descrizione assolutamente puntuale di ogni elemento: è sufficiente che le espressioni impiegate, anche se elastiche, siano verificabili e consentano al giudice e ai consociati di individuare la condotta vietata.

    Domande e risposte

    Quale reato era in discussione?

    Il reato di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del codice penale.

    Che cosa contestava il giudice rimettente?

    Riteneva troppo vaghe espressioni come «perdurante e grave stato di ansia o di paura» e «abitudini di vita», con violazione del principio di determinatezza.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la norma è sufficientemente determinata e rispetta il principio di tassatività penale.

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  • Corte cost. n. 154/2014 – Blocco degli scatti di stipendio nel pubblico impiego: non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sul blocco, per gli anni 2011-2013, della maturazione di classi e scatti di stipendio del personale pubblico previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010: la misura di contenimento della spesa supera il vaglio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La norma anti-crisi aveva «congelato» per un triennio gli automatismi stipendiali del personale pubblico. Alcuni ufficiali della Guardia di finanza lamentavano di non poter ottenere il trattamento economico corrispondente al grado raggiunto o all’anzianità maturata in quegli anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il blocco temporaneo degli automatismi stipendiali, in quanto misura eccezionale e transitoria di contenimento della spesa pubblica, non violasse i parametri evocati.

    Il principio

    Le misure temporanee di blocco degli automatismi retributivi nel pubblico impiego, finalizzate al contenimento della spesa pubblica e circoscritte nel tempo, non sono di per sé in contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma?

    Che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non maturassero, ai fini economici, le classi e gli scatti di stipendio del personale pubblico soggetto a progressione automatica.

    Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

    Perché si tratta di una misura temporanea ed eccezionale di contenimento della spesa pubblica, ritenuta non irragionevole rispetto ai parametri costituzionali invocati.

    La pronuncia incide sulle retribuzioni future?

    No: il blocco riguardava un triennio determinato; la decisione conferma la legittimità di quella misura, senza istituire blocchi permanenti.

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  • Corte cost. n. 171/2014 – Istituzione del Comune di Mappano: infondate le questioni sulla copertura finanziaria

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla legge reg. Piemonte n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Mappano. La creazione del nuovo Comune non richiedeva, nei termini prospettati dal rimettente, una preventiva e specifica copertura finanziaria a pena di illegittimità.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Piemonte, investito del ricorso del Comune di Settimo Torinese contro l’istituzione del nuovo Comune di Mappano (creato per distacco di porzioni di territorio da più Comuni), riteneva che la legge regionale fosse illegittima per mancanza di adeguata copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Piemonte aveva sollevato le questioni sugli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 Cost., ritenendo che non fosse possibile istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 Cost.

    Il principio

    L’istituzione di un nuovo Comune da parte della legge regionale non è, di per sé, subordinata a una previa e analitica copertura finanziaria nei termini prospettati dal giudice rimettente: le questioni proposte non hanno colto un vizio costituzionale della legge.

    Domande e risposte

    Perché era stata impugnata la legge?

    Il TAR riteneva che l’istituzione del Comune di Mappano fosse priva di adeguata copertura finanziaria, con violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni non fondate: la legge regionale istitutiva del Comune non era affetta dai vizi denunciati.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    L’equilibrio di bilancio (art. 81), il buon andamento dell’amministrazione (art. 97) e l’autonomia finanziaria degli enti territoriali (art. 119).

    Norme collegate