Autore: Andrea Marton

  • Art. 42 T.U.B. — Procedimento esecutivo

    Art. 42 T.U.B. — Procedimento esecutivo

    Art. 42 T.U.B. – Procedimento esecutivo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari e’ escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2. L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari puo’ essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facolta’ di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
    3. Il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
    4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il
    giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facolta’ di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile.
    5. L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purche’ entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piu’ lotti, ciascun aggiudicatario o  assegnatario e’ tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
    6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura civile.”

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  • Art. 43 T.U.B. — Nozione

    Art. 43 T.U.B. — Nozione

    Art. 43 T.U.B. – Nozione.

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita’ agricole e zootecniche nonche’ a quelle a esse connesse o collaterali.
    2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita’ di pesca e acquacoltura, nonche’ a quelle a esse connesse o collaterali.
    3. Sono attivita’ connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche’ le altre attivita’ individuate dal CICR.
    4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonche’ il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.”

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  • Art. 45 T.U.B. — Fondo interbancario di garanzia

    Art. 45 T.U.B. — Fondo interbancario di garanzia

    Art. 45 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia. (N.D.R.: Ai sensi dell’art.10, comma 7 decreto-legge 14 marzo 2005 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n.80 il fondo interbancario di garanzia e’ soppresso in attuazione di quanto disposto dall’art.1, comma 512 legge 30 dicembre 2004 n.311)

    In vigore dal 29/02/2004 al 29/12/2006

    Modificato da: Decreto legislativo del 06/02/2004 n. 37 Articolo 1

    Soppresso dal 29/12/2006 da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita’ giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche’ l’entita’ delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
    3. L’organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
    4. Presso il Fondo e’ operante la Sezione speciale prevista dall’art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
    5. Presso il Fondo e’ altresi’ operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita’ giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.”

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  • Art. 44 T.U.B. — Garanzie

    Art. 44 T.U.B. — Garanzie

    Art. 44 T.U.B. – Garanzie.

    In vigore dal 19/10/1999 con effetto dal 01/01/1994

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 7

    1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46. 2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:
    a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
    b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri
    beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
    c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
    3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.
    4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo’, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima e’ effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.
    5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.”

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  • Art. 46 T.U.B. — Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

    Art. 46 T.U.B. — Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

    Art. 46 T.U.B. – Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

    In vigore dal 22/02/2014

    Modificato da: Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 Articolo 12

    “1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo’ essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo’ avere a oggetto:

    a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

    b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

    c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.

    1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo’ essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa’ ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e’ riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483, comma 3, del codice civile nonche’ la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

    3. L’opponibilita’ a terzi del privilegio sui beni e’ subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

    4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

    5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1153 del codice civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

    6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta’.”

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  • Art. 48 T.U.B. — Credito su pegno

    Art. 48 T.U.B. — Credito su pegno

    Art. 48 T.U.B. – Credito su pegno. (N.D.R.: Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 DLG 4 agosto 1999 n. 342 la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle banche che, all’atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia’ abilitate all’esercizio dell’attivita’ di credito su pegno.)

    In vigore dal 19/10/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 10

    “1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.”

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  • Art. 48 bis T.U.B. — Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile

    Art. 48 bis T.U.B. — Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile

    Art. 48 bis T.U.B. – Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato.

    In vigore dal 03/07/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 03/05/2016 n. 59 Articolo 2

    “1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 puo’ essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una societa’ dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprieta’ di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all’art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

    2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purche’ al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.

    3. Il trasferimento non puo’ essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

    4. Il patto di cui al comma 1 puo’ essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e dell’assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l’immobile e’ stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.

    5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non e’ prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia’ rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all’85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo e’ elevato da nove a dodici mesi. Al verificarsi dell’inadempimento di cui al presente comma, il creditore e’ tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonche’ a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l’ammontare del credito per cui procede.

    6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformita’ ai criteri di cui all’art. 568 del codice di procedura civile. Non puo’ procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile. Si applica l’art. 1349, primo comma, del codice civile. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonche’ a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

    7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

    8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l’espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.

    9. Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 2668, terzo comma del codice civile, il creditore, anche unilateralmente, rende nell’atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l’inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi’ estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.

    10. Puo’ farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare gia’ oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l’accertamento dell’inadempimento del debitore e’ compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore di stima e’ determinato dall’esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede all’accertamento dell’inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell’esecuzione, con decreto, da’ atto dell’avveramento della condizione. Il decreto e’ annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell’art. 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita’ alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

    11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare e’ sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se e’ stato ammesso al passivo, puo’ fare istanza al giudice delegato perche’, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

    13. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita’ nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

    13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 e’ equiparato all’ipoteca.

    13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’art. 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.”

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  • Art. 49 T.U.B. — Assegni circolari

    Art. 49 T.U.B. — Assegni circolari

    Art. 49 T.U.B. – Assegni circolari.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche’ di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalita’ per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.”

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  • Art. 50 T.U.B. — Decreto ingiuntivo

    Art. 50 T.U.B. — Decreto ingiuntivo

    Art. 50 T.U.B. – Decreto ingiuntivo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresi’ dichiarare che il credito e’ vero e liquido.”

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  • Art. 51 T.U.B. — Vigilanza informativa

    Art. 51 T.U.B. — Vigilanza informativa

    Art. 51 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:

    a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    c) la risoluzione consensuale del mandato;

    d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

    1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

    1-quater. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

    1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.”

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