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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 49 T.U.B. – Assegni circolari.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche’ di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalita’ per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Autorizzazione Banca d'Italia: le banche non possono emettere assegni circolari senza previa autorizzazione della Banca d'Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  • Ambito oggettivo: la norma copre gli assegni circolari in senso stretto e tutti gli strumenti ad essi assimilabili o equiparabili per funzione economica.
  • Cauzione obbligatoria: le banche emittenti devono costituire una cauzione presso la Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni, la cui misura, composizione e modalità sono determinate dalla stessa Banca d'Italia.
  • Funzione di garanzia: la cauzione tutela i portatori degli assegni circolari, assicurando la solvibilità del credito incorporato nel titolo.
Inquadramento sistematico

L'art. 49 del T.U.B. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da ultimo ad opera del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72) disciplina l'emissione degli assegni circolari da parte delle banche. Si inserisce nel Titolo V del TUB (artt. 47-49) dedicato alla raccolta del risparmio e integra la disciplina generale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, sull'assegno bancario e circolare.

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso dalla banca, che incorpora un obbligo di pagamento a vista nei confronti del beneficiario indicato. A differenza dell'assegno bancario — che presuppone disponibilità sul conto del traente — l'assegno circolare comporta che la banca, al momento dell'emissione, riceva l'importo dal richiedente ovvero addebiti il relativo conto, assumendo un'obbligazione propria e diretta verso il portatore.

Autorizzazione della Banca d'Italia

Il comma 1 dell'art. 49 TUB subordina l'emissione degli assegni circolari — e degli strumenti ad essi «assimilabili o equiparabili» — a una preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. L'ampia formula consente di ricomprendere nel perimetro autorizzatorio varie fattispecie di strumenti di pagamento che replicano la funzione dell'assegno circolare (garanzia di solvibilità a vista), evitando arbitraggi normativi.

Il provvedimento di autorizzazione è soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi e di trasparenza del sistema. La mancata autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 131 TUB per l'esercizio abusivo dell'attività bancaria o di attività riservate.

In concreto, le principali banche italiane hanno ottenuto l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari sin dall'entrata in vigore del TUB. La Banca d'Italia ha disciplinato in dettaglio i requisiti tecnici e organizzativi nella Circolare 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) e nelle connesse istruzioni operative, prevedendo standard di sicurezza per i supporti cartacei, sistemi anticontraffazione e procedure di blocco in caso di furto o smarrimento.

La cauzione: natura e funzione

Il comma 2 introduce l'obbligo per le banche emittenti di costituire una cauzione presso la Banca d'Italia. La cauzione ha natura di garanzia reale a favore della collettività dei portatori degli assegni circolari in circolazione, e non dei singoli creditori della banca.

La ratio è la seguente: poiché l'assegno circolare incorpora un credito certo e liquido verso la banca emittente, il legislatore ha ritenuto necessario dotare tale credito di una copertura patrimoniale specifica, distinta dal patrimonio generale della banca. In caso di crisi dell'istituto emittente, la cauzione costituisce una massa separata a tutela dei portatori.

La Banca d'Italia determina:

  • la misura della cauzione (rapporto percentuale rispetto alla circolazione in essere);
  • la composizione (tipologie di attività ammesse: tipicamente titoli di Stato o depositi presso la Banca d'Italia);
  • le modalità di versamento e integrazione (frequenza di adeguamento al variare della circolazione).

Questo meccanismo si inserisce nel più ampio sistema di tutela del risparmio bancario ex art. 47 Cost., assicurando che lo strumento di pagamento mantenga la propria affidabilità anche in scenari avversi.

Coordinamento con la disciplina del MVU e CRD IV/CRR

Con il trasferimento dei poteri di vigilanza sulle banche significative alla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), le autorizzazioni ex art. 49 TUB rimangono di competenza della Banca d'Italia anche per gli enti significativi, trattandosi di materia connessa all'emissione di strumenti di pagamento piuttosto che all'accesso all'attività bancaria in senso stretto (disciplinato dall'art. 14 TUB e, per gli enti significativi, dall'art. 14 del Regolamento MVU n. 1024/2013).

La CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) e il CRR (Regolamento UE n. 575/2013) non disciplinano direttamente gli assegni circolari, ma incidono indirettamente: le banche devono mantenere coefficienti di liquidità (LCR, NSFR) adeguati a far fronte all'esposizione derivante dalla circolazione degli assegni, e la cauzione ex art. 49 TUB rileva ai fini del calcolo delle attività liquide di alta qualità.

Profili pratici e casistica

Nella pratica, i profili applicativi più rilevanti riguardano:

  • Assegni circolari smarriti o rubati: la banca emittente non può opporre al portatore di buona fede l'eccezione fondata sul furto o smarrimento; il richiedente originario deve attivare la procedura di ammortamento ex artt. 69 ss. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni).
  • Prescrizione: il diritto del portatore si prescrive in tre anni dalla data di emissione ai sensi dell'art. 94 della legge assegni. Le somme relative agli assegni prescritti restano nel patrimonio della banca, con eventuale obbligo di versamento al Fondo conti dormienti di cui alla L. 266/2005.
  • Assegni circolari e antiriciclaggio: a seguito del D.Lgs. 231/2007 (e successive modificazioni ad opera del D.Lgs. 90/2017 e 125/2019), l'emissione di assegni circolari per importi pari o superiori a 1.000 euro richiede adeguata verifica della clientela (AML/KYC). La soglia di rilevanza ai fini antiriciclaggio è distinta da quella per il limite all'uso del contante ex art. 49 D.Lgs. 231/2007 (da non confondere con il presente art. 49 TUB).
  • Trasmissione del titolo: l'assegno circolare è girato all'ordine; può essere emesso con la clausola «non trasferibile» a richiesta del cliente, nel qual caso è pagabile solo al beneficiario indicato o accreditabile sul conto di quest'ultimo.

Domande frequenti

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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