Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 T.U.B. – Assegni circolari.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche’ di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalita’ per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.”
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Vedi anche
→TUB art. 48-bis - Art. 48 bis T.U.B.: Finanziamento alle imprese garantito da tras→TUB art. 50 - Art. 50 T.U.B.: Decreto ingiuntivo→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 48 T.U.B. Credito su pegno→Art. 47 T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta→Art. 51 T.U.B.: Vigilanza informativa→Art. 46 T.U.B.: Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi→Art. 52 T.U.B.: Comunicazioni del collegio sindacale e dei sogge→Art. 52 bis T.U.B.: Sistemi interni di segnalazione delle violazioni→Art. 52 ter T.U.B.: Segnalazione di violazioni alla Banca d’Ital
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 49 del T.U.B. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da ultimo ad opera del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72) disciplina l'emissione degli assegni circolari da parte delle banche. Si inserisce nel Titolo V del TUB (artt. 47-49) dedicato alla raccolta del risparmio e integra la disciplina generale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, sull'assegno bancario e circolare.
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso dalla banca, che incorpora un obbligo di pagamento a vista nei confronti del beneficiario indicato. A differenza dell'assegno bancario, che presuppone disponibilità sul conto del traente, l'assegno circolare comporta che la banca, al momento dell'emissione, riceva l'importo dal richiedente ovvero addebiti il relativo conto, assumendo un'obbligazione propria e diretta verso il portatore.
Autorizzazione della Banca d'Italia
Il comma 1 dell'art. 49 TUB subordina l'emissione degli assegni circolari, e degli strumenti ad essi «assimilabili o equiparabili», a una preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. L'ampia formula consente di ricomprendere nel perimetro autorizzatorio varie fattispecie di strumenti di pagamento che replicano la funzione dell'assegno circolare (garanzia di solvibilità a vista), evitando arbitraggi normativi.
Il provvedimento di autorizzazione è soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi e di trasparenza del sistema. La mancata autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 131 TUB per l'esercizio abusivo dell'attività bancaria o di attività riservate.
In concreto, le principali banche italiane hanno ottenuto l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari sin dall'entrata in vigore del TUB. La Banca d'Italia ha disciplinato in dettaglio i requisiti tecnici e organizzativi nella Circolare 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) e nelle connesse istruzioni operative, prevedendo standard di sicurezza per i supporti cartacei, sistemi anticontraffazione e procedure di blocco in caso di furto o smarrimento.
La cauzione: natura e funzione
Il comma 2 introduce l'obbligo per le banche emittenti di costituire una cauzione presso la Banca d'Italia. La cauzione ha natura di garanzia reale a favore della collettività dei portatori degli assegni circolari in circolazione, e non dei singoli creditori della banca.
La ratio è la seguente: poiché l'assegno circolare incorpora un credito certo e liquido verso la banca emittente, il legislatore ha ritenuto necessario dotare tale credito di una copertura patrimoniale specifica, distinta dal patrimonio generale della banca. In caso di crisi dell'istituto emittente, la cauzione costituisce una massa separata a tutela dei portatori.
La Banca d'Italia determina:
Questo meccanismo si inserisce nel più ampio sistema di tutela del risparmio bancario ex art. 47 Cost., assicurando che lo strumento di pagamento mantenga la propria affidabilità anche in scenari avversi.
Coordinamento con la disciplina del MVU e CRD IV/CRR
Con il trasferimento dei poteri di vigilanza sulle banche significative alla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), le autorizzazioni ex art. 49 TUB rimangono di competenza della Banca d'Italia anche per gli enti significativi, trattandosi di materia connessa all'emissione di strumenti di pagamento piuttosto che all'accesso all'attività bancaria in senso stretto (disciplinato dall'art. 14 TUB e, per gli enti significativi, dall'art. 14 del Regolamento MVU n. 1024/2013).
La CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) e il CRR (Regolamento UE n. 575/2013) non disciplinano direttamente gli assegni circolari, ma incidono indirettamente: le banche devono mantenere coefficienti di liquidità (LCR, NSFR) adeguati a far fronte all'esposizione derivante dalla circolazione degli assegni, e la cauzione ex art. 49 TUB rileva ai fini del calcolo delle attività liquide di alta qualità.
Profili pratici e casistica
Nella pratica, i profili applicativi più rilevanti riguardano:
Domande frequenti
Tutte le banche possono emettere assegni circolari?
No. Ai sensi dell'art. 49 TUB, l'emissione è subordinata a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Solo le banche espressamente autorizzate possono emettere assegni circolari o strumenti equiparabili.
A cosa serve la cauzione che le banche versano alla Banca d'Italia?
La cauzione è una garanzia reale a tutela dei portatori degli assegni circolari in circolazione. In caso di crisi della banca emittente, costituisce una massa separata che garantisce il pagamento dei titoli, a prescindere dalle vicende patrimoniali generali dell'istituto.
Cosa succede se un assegno circolare viene smarrito o rubato?
Il portatore di buona fede ha diritto al pagamento. Il richiedente originario deve attivare la procedura di ammortamento prevista dalla legge assegni (R.D. 1736/1933, artt. 69 ss.) per ottenere il rilascio di un duplicato o il rimborso dopo il decorso del termine di opposizione.
In quanto tempo si prescrive il diritto del portatore di un assegno circolare?
Il diritto si prescrive in tre anni dalla data di emissione dell'assegno circolare, ai sensi dell'art. 94 della legge assegni (R.D. 1736/1933). Le somme relative agli assegni prescritti non incassati possono confluire nel Fondo conti dormienti.
L'emissione di assegni circolari è soggetta alla normativa antiriciclaggio?
Sì. Per importi pari o superiori a 1.000 euro, la banca deve effettuare adeguata verifica della clientela (KYC/AML) ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Inoltre, su richiesta, gli assegni possono essere emessi con clausola 'non trasferibile' per limitarne la circolazione.