Art. 1 T.U.B. – Definizioni
In vigore dal 01/01/1994
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;
b) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
c) «Banca d’Italia» indica la Banca d’Italia;
d) «banche» indica le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;
e) «banche italiane» indica le banche aventi sede legale in Italia;
f) «banche comunitarie» indica le banche aventi sede legale e direzione generale in un altro Stato comunitario;
g) «banche extracomunitarie» indica le banche aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea;
h) «Stato comunitario» indica uno Stato appartenente all’Unione europea;
i) «Stato extracomunitario» indica uno Stato non appartenente all’Unione europea;
l) «succursale» indica una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività bancaria;
m) «intermediari finanziari» indica i soggetti indicati nell’articolo 106;
n) «istituti di moneta elettronica» (IMEL) indica le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
o) «istituti di pagamento» indica le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, abilitate a prestare servizi di pagamento;
p) «servizi di pagamento» ha il significato previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
q) «fondi propri» ha il significato attribuito dalla normativa europea direttamente applicabile.
In sintesi
Commento all'art. 1 TUB – Il perimetro definitorio del sistema bancario italiano
L'articolo 1 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) svolge una funzione architettonica: fissa il vocabolario giuridico-tecnico che percorre l'intero decreto e ne consente l'applicazione uniforme. Non contiene prescrizioni di comportamento né sanzioni, ma istituisce le categorie concettuali entro cui si muove tutta la disciplina successiva. Per questa ragione è considerato un articolo pillar: ogni altra norma del TUB presuppone le definizioni qui stabilite.
Le autorità creditizie
La lettera a) elenca le tre «autorità creditizie»: il CICR, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il CICR è l'organo collegiale di indirizzo e coordinamento in materia di credito e risparmio; la Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza microprudenziale, oggi inserita nel Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) disciplinato dal Reg. UE 1024/2013, che affida alla BCE la supervisione diretta sugli enti significativi. La coesistenza di BCE e Banca d'Italia nella vigilanza rende la lettera a) una norma che va letta in combinato con la disciplina europea post-2014.
La classificazione delle banche per sede legale
Le lettere d)–i) tracciano una mappa della presenza bancaria sul territorio: le banche italiane (sede in Italia) sono soggette alla vigilanza integrale della Banca d'Italia/BCE; le banche comunitarie (sede e direzione generale in altro Stato UE) operano in Italia tramite il passaporto europeo ex art. 15 ss. TUB; le banche extracomunitarie necessitano di autorizzazione ad hoc. La succursale (lettera l) non ha personalità giuridica propria: risponde direttamente alla casa madre, il che incide su regime di vigilanza, liquidazione coatta e rapporti con i creditori.
IMEL e istituti di pagamento: i nuovi intermediari
Le lettere n) e o) codificano due categorie introdotte dal recepimento delle direttive europee. Gli IMEL emettono moneta elettronica ai sensi della Direttiva 2009/110/CE (EMD2); gli istituti di pagamento prestano servizi di pagamento ai sensi della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), senza raccogliere depositi né emettere e-money. Entrambi sono soggetti a vigilanza Banca d'Italia, ma con requisiti patrimoniali e operativi differenti rispetto alle banche. Con l'entrata in vigore di PSD3 e PSR (attesi 2025-2026), queste definizioni subiranno aggiornamenti che rifluiranno sull'art. 1 TUB per via di recepimento.
Intermediari finanziari ex art. 106
La lettera m) rinvia agli intermediari dell'art. 106 TUB: soggetti iscritti all'albo tenuto dalla Banca d'Italia che esercitano in via esclusiva l'attività finanziaria (finanziamenti, garanzie, servizi di pagamento strumentali). Non sono banche, non possono raccogliere risparmio dal pubblico, ma sono comunque vigilati. La distinzione è essenziale per capire il perimetro dell'attività bancaria riservata ex art. 10 TUB.
Fondi propri e il rinvio al CRR
La lettera q) — nella formulazione vigente dopo le modifiche post-Basilea III — non definisce autonomamente i «fondi propri» ma li ancora al Regolamento UE 575/2013 (CRR), direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il CRR suddivide i fondi propri in Common Equity Tier 1 (CET1), Additional Tier 1 (AT1) e Tier 2 (T2). La CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) ha introdotto ulteriori modifiche ai requisiti patrimoniali per i gruppi di paesi terzi operanti nell'UE. Il rinvio «mobile» al diritto europeo rende la definizione sempre aggiornata senza necessità di novella legislativa nazionale.
Rilevanza sistematica
L'art. 1 TUB non è solo una norma tecnica: è il punto di ingresso al sistema. Chiunque si trovi a qualificare un soggetto (è una banca? un IMEL? un intermediario 106?) deve tornare qui. Errori di qualificazione hanno ricadute immediate su: autorizzazione richiesta, vigilanza competente, norme di condotta applicabili, tutele per i clienti. I professionisti che assistono imprese fintech, SRL che erogano finanziamenti soci o operatori cripto devono verificare, caso per caso, se la propria attività ricada in una delle categorie dell'art. 1 prima ancora di valutare obblighi successivi.
Domande frequenti