Art. 6 bis T.U.B. – Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.
In vigore dal 13/12/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1
“1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalita’ di cooperazione tra la BCE e le autorita’ nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.
2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:
a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;
b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
d) informa la BCE dell’attivita’ di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita’ previsti dalle disposizioni del MVU;
e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attivita’ svolte in esito alla richiesta;
f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.
4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorita’ competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.
5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.”
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 6-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 14 novembre 2016 n. 223, è la norma-cerniera tra la vigilanza nazionale italiana e il Meccanismo di Vigilanza Unico europeo (MVU/SSM). È la disposizione che traduce nell'ordinamento interno la rivoluzione istituzionale del 4 novembre 2014, quando la BCE ha assunto poteri di vigilanza diretta sulle banche significative dell'area euro in attuazione del Regolamento UE 1024/2013. Per il consulente di una banca italiana, l'art. 6-bis è il primo riferimento per capire "chi fa cosa": quali poteri esercita ancora la Banca d'Italia, quali sono passati alla BCE, come si articola la collaborazione tra le due autorità.Il quadro istituzionale del MVU: una vigilanza a due livelli
Il MVU (Meccanismo di Vigilanza Unico, in inglese SSM Single Supervisory Mechanism) è il primo pilastro dell'Unione Bancaria europea, accanto al Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) e al non ancora realizzato Schema Europeo di Assicurazione dei Depositi (EDIS). Il quadro normativo è composto dal Regolamento UE 1024/2013 del Consiglio (Regolamento MVU), che attribuisce poteri di vigilanza alla BCE, e dal Regolamento UE 468/2014 della BCE (Regolamento Quadro), che disciplina i rapporti operativi con le autorità nazionali competenti (ANC). L'architettura è a due livelli. La BCE esercita la vigilanza diretta sulle banche significative (Significant Institutions, SI), individuate sulla base di criteri dimensionali (attivo superiore a 30 miliardi, o rilevanza per il PIL nazionale, o appartenenza alle tre maggiori banche di ciascuno Stato membro). Le altre banche le Less Significant Institutions (LSI) restano in vigilanza diretta delle autorità nazionali, con poteri di oversight della BCE che può in qualsiasi momento riavocare la competenza. Per l'Italia, sono attualmente classificate come SI circa dodici gruppi bancari (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena, BPER, Mediobanca, Credit Agricole Italia, Iccrea, Cassa Centrale Banca e poche altre), che rappresentano oltre il 80% dell'attivo bancario complessivo. Le restanti centinaia di banche italiane (banche di credito cooperativo, casse di risparmio, banche popolari minori) sono LSI sotto vigilanza diretta della Banca d'Italia.I poteri della Banca d'Italia per le banche significative
Il comma 2 dell'art. 6-bis declina i poteri che la Banca d'Italia esercita nei confronti delle banche significative. Si tratta di una cooperazione strutturata con la BCE, articolata su sei profili: La lettera a) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di formulare proposte alla BCE per i provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14) e per le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni qualificate (art. 19). Il modello è quello dei «common procedures» previsti dal Regolamento Quadro MVU: la procedura inizia presso l'autorità nazionale, che istruisce la pratica e formula una proposta motivata, ma la decisione finale spetta alla BCE. La lettera b) impone l'obbligo di fornire alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, fermo restando il potere autonomo della BCE di acquisire informazioni direttamente dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni. La regola realizza un sistema duale: la BCE può accedere alle informazioni sia attraverso l'autorità nazionale sia direttamente, e in pratica si avvale di entrambi i canali a seconda dei contesti. La lettera c) declina il ruolo di assistenza nella preparazione e attuazione degli atti. Operativamente, ciò significa che la Banca d'Italia partecipa ai Joint Supervisory Teams (JST) i team congiunti che esercitano la vigilanza on-going su ciascuna banca significativa fornendo personale e know-how. Il coordinatore del JST è di norma un funzionario BCE, ma la maggioranza dei componenti viene dalla Banca d'Italia per le banche italiane. La lettera d) stabilisce un obbligo informativo verso la BCE sull'attività di vigilanza svolta e sui procedimenti avviati. La lettera e) riguarda l'esercizio di poteri non attribuiti in via esclusiva alla BCE, anche su richiesta o istruzione della BCE stessa. La lettera f), infine, è una clausola di chiusura: la Banca d'Italia conserva tutti i poteri attribuiti dal T.U.B. che non siano stati trasferiti alla BCE dalle disposizioni MVU.I poteri non attribuiti alla BCE: cosa resta alla Banca d'Italia
Il comma 2, lettera f), è centrale per la mappatura concreta delle competenze. Non tutti i poteri di vigilanza sono stati trasferiti alla BCE: il Regolamento MVU (art. 4) elenca tassativamente i «compiti specifici» attribuiti alla BCE, lasciando alle autorità nazionali tutto ciò che non è espressamente menzionato. In particolare, restano in capo alla Banca d'Italia (anche per le banche significative): l'antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), la trasparenza bancaria (Titolo VI T.U.B.), la tutela del consumatore di servizi finanziari, la vigilanza sui servizi di pagamento, la vigilanza sui soggetti non bancari (intermediari ex art. 106, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi). Per il professionista, la distinzione è operativamente cruciale. Se Tizio, amministratore delegato di una banca significativa, vuole sapere a chi rivolgersi per una segnalazione antiriciclaggio o per una contestazione in materia di trasparenza, la risposta è: Banca d'Italia, non BCE. Se invece la questione riguarda i requisiti patrimoniali, i piani di risanamento, le politiche di remunerazione (per i fini prudenziali), la competenza è BCE.Le sanzioni amministrative nel quadro MVU
Il comma 3 dell'art. 6-bis rimanda all'art. 144-septies T.U.B. per la disciplina delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza BCE. La regola è articolata: per le violazioni di regolamenti europei direttamente applicabili (CRR, ad esempio), la BCE può irrogare direttamente sanzioni alle banche; per le violazioni di norme nazionali di recepimento (CRD), la BCE chiede all'autorità nazionale di avviare il procedimento sanzionatorio secondo le procedure interne. Per il professionista che assiste una banca significativa in un procedimento sanzionatorio, la prima domanda è capire quale autorità sia procedente: se BCE, si applicano le procedure del Regolamento UE 1024/2013 e del Regolamento Quadro, con ricorso al Tribunale dell'Unione europea (Lussemburgo); se Banca d'Italia, si applicano le procedure interne del T.U.B. e del Provvedimento BdI 18 dicembre 2012, con ricorso alla Corte d'Appello competente.Il comma 4: la definizione di «legislazione nazionale»
Il comma 4 risolve un problema tecnico di grande rilievo pratico. L'art. 4, par. 3 del Regolamento MVU stabilisce che la BCE, nell'esercitare le sue competenze, applichi il diritto dell'Unione e quando il diritto UE è composto da direttive la «legislazione nazionale di recepimento». Il comma 4 dell'art. 6-bis chiarisce che, per l'Italia, tale espressione include sia le norme di legge sia le disposizioni di carattere generale adottate dalla Banca d'Italia (Circolari, Disposizioni di Vigilanza) per l'attuazione delle direttive europee e per l'esercizio delle opzioni nazionali previste dai regolamenti UE. La conseguenza è significativa: la BCE, nel vigilare una banca significativa italiana, applica anche le Circolari della Banca d'Italia (in particolare la Circolare 285), nei limiti in cui esse traducano direttive o eserciti opzioni nazionali. Per il consulente, ciò significa che la Circolare 285 resta il vademecum operativo anche per i rapporti con la BCE, pur essendo formalmente atto della Banca d'Italia.Leale cooperazione: il principio che governa l'intera architettura
Il comma 5 chiude la norma con un richiamo al principio di leale cooperazione, che è anche un principio generale del diritto dell'Unione (art. 4, par. 3 TUE). Sul piano operativo, ciò si traduce in scambi informativi costanti, partecipazione coordinata ai JST, posizioni comuni nei consessi internazionali (Comitato di Basilea, EBA), gestione collaborativa delle crisi bancarie. La leale cooperazione non è solo un dovere astratto: la Corte di Giustizia (sent. Landeskreditbank Baden-Württemberg, T-122/15 e C-450/17 P) ha precisato che la BCE deve rispettare le competenze residue delle autorità nazionali e che le autorità nazionali devono attuare lealmente le istruzioni della BCE. Il principio è bilaterale e impedisce sia l'invasione di competenze altrui sia l'inerzia che ostacoli l'azione dell'altra autorità.Profili pratici per il professionista
Per il consulente che assiste una banca italiana, l'art. 6-bis impone una mappatura preliminare: la banca è SI o LSI? Se SI, qual è il JST di riferimento e come si compone? Per una LSI, la Banca d'Italia è autorità diretta, ma resta soggetta a oversight BCE che può riavocare in qualsiasi momento. Le interlocuzioni operative vanno calibrate: per le banche significative, comunicazioni rilevanti (proposte di operazioni straordinarie, modifiche statutarie, autorizzazioni a partecipazioni qualificate) seguono i common procedures con istruttoria nazionale e decisione BCE. Per le banche meno significative, la procedura è interamente nazionale, salvo i casi in cui la BCE eserciti i suoi poteri di oversight. Esempio: Caio, presidente del consiglio di amministrazione di una banca significativa, riceve un provvedimento del Consiglio di Vigilanza della BCE che impone capital add-on (P2R, Pillar 2 Requirement). L'atto è impugnabile dapprima davanti all'Administrative Board of Review (ABoR) organo interno della BCE entro un mese; in seconda battuta, davanti al Tribunale dell'Unione europea entro due mesi. Non è competente il TAR Lazio, perché l'atto non è italiano ma europeo. Diversa la situazione se il provvedimento riguardasse materie restate alla Banca d'Italia (antiriciclaggio, trasparenza): in quel caso, ricorso al TAR Lazio in giurisdizione esclusiva ex art. 145 T.U.B.Coordinamento con la disciplina di risoluzione
L'art. 6-bis disciplina la vigilanza ma non la risoluzione, che è il secondo pilastro dell'Unione Bancaria. Per la risoluzione opera il Regolamento UE 806/2014 (Regolamento SRM) e, in Italia, il D.Lgs. 180/2015, con il Single Resolution Board (SRB) competente per le banche significative e la Banca d'Italia per le LSI. Vigilanza e risoluzione operano in stretta cooperazione: il riconoscimento di una situazione di failing or likely to fail (FOLTF), che innesca la risoluzione, presuppone la valutazione concorde di entrambe le autorità. Per il professionista, la consapevolezza di questa biforcazione istituzionale è essenziale: in fasi di stress della banca, le interlocuzioni sono multiple (BCE/BdI per la vigilanza, SRB/BdI per la risoluzione, FITD/FGD per i fondi di garanzia dei depositi). Saper navigare la rete istituzionale è competenza distintiva del consulente bancario specializzato.