← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 T.U.B. – Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

In vigore dal 01/01/1994

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.

3. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di vigilanza bancaria degli altri Stati comunitari, con la Banca centrale europea, con le autorità degli Stati extracomunitari aventi funzioni analoghe, nonché con le istituzioni e con gli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Tutte le informazioni e i dati di vigilanza in possesso della Banca d'Italia sono coperti da segreto d'ufficio, anche verso le pubbliche amministrazioni
  • I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio in via personale
  • La Banca d'Italia collabora e scambia informazioni con autorita UE, BCE, autorita extra-UE e organismi dell'Unione
  • Il segreto non e opponibile al Ministro dell'economia e delle finanze ne all'autorita giudiziaria nelle indagini penali
  • Deroghe sistematiche per antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07), contrasto al terrorismo e finalita di vigilanza prudenziale
  • La violazione integra responsabilita penale, disciplinare e civile verso il soggetto vigilato leso
Commento del professionista

L'art. 7 del Testo Unico Bancario disciplina uno dei pilastri funzionali della vigilanza creditizia: il segreto d'ufficio sulle informazioni di vigilanza detenute dalla Banca d'Italia. La norma non e una mera previsione di riservatezza burocratica, ma uno strumento essenziale per il corretto funzionamento del sistema di vigilanza prudenziale: senza una protezione rigorosa dei dati e delle notizie acquisite dall'Autorita nell'esercizio dei propri poteri ispettivi e informativi, l'intero meccanismo collaborativo banca-vigilanza verrebbe meno, con conseguenze rilevanti sulla stabilita sistemica. Il consulente, l'avvocato bancario o il commercialista che assista una banca, una societa del gruppo bancario o un esponente aziendale destinatario di un procedimento di vigilanza deve avere ben presenti perimetro, deroghe e profili sanzionatori del segreto d'ufficio: e' su questo terreno che si gioca la legittimita delle comunicazioni esterne, il diritto di difesa del soggetto vigilato e i rapporti con l'autorita giudiziaria penale.

La ratio del segreto d'ufficio: funzionalita della vigilanza, non privilegio

La ratio del segreto d'ufficio non e proteggere la Banca d'Italia o le banche vigilate da uno scrutinio esterno, ma assicurare l'efficacia della vigilanza. L'Autorita riceve dagli intermediari segnalazioni periodiche di vigilanza, documenti riservati su esposizioni creditizie, valutazioni interne di adeguatezza patrimoniale (ICAAP), informazioni su operazioni straordinarie, dati su esponenti aziendali e azionisti rilevanti. Senza la garanzia che tali informazioni non saranno diffuse al di fuori del perimetro della vigilanza, le banche avrebbero un incentivo a sotto-segnalare o a fornire dati edulcorati, compromettendo la qualita complessiva del controllo prudenziale.

Il segreto opera dunque come condizione abilitante della cooperazione informativa: gli intermediari sanno che i dati conferiti restano nella sfera della vigilanza e non saranno usati a fini diversi (ad esempio fiscali, antitrust, mediatici). Sul piano sistemico, la norma e coerente con il regime CRR/CRD IV/V dell'Unione europea, che impone agli Stati membri di garantire un professional secrecy di livello equivalente in tutta l'eurozona, presupposto della cooperazione tra autorita di vigilanza nazionali e BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU).

L'ambito oggettivo: cosa e coperto dal segreto

Il segreto copre tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Banca d'Italia in ragione della propria attivita di vigilanza. La formulazione e volutamente ampia: ricomprende i flussi segnaletici periodici, gli esiti degli accertamenti ispettivi, le valutazioni interne dell'Autorita sui soggetti vigilati, la corrispondenza con gli esponenti delle banche, le richieste di chiarimenti, i piani di rafforzamento patrimoniale, le decisioni preliminari su provvedimenti sanzionatori.

Restano fuori dal perimetro del segreto i dati pubblici per definizione: provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale, informazioni rese note nell'ambito di comunicati ufficiali, dati aggregati statistici. Anche le sanzioni amministrative pecuniarie, una volta divenute definitive, sono soggette a regime di pubblicita ai sensi dell'art. 145 T.U.B., con possibili limitazioni a tutela della stabilita o della riservatezza in casi specifici.

L'ambito soggettivo: il segreto come obbligo personale dei dipendenti

Il comma 2 estende il segreto ai dipendenti della Banca d'Italia, configurando un obbligo personale che permane anche dopo la cessazione del rapporto di servizio. La violazione integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. (per i dipendenti qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) e fonda responsabilita disciplinare di particolare gravita. Sul piano civile, il dipendente che riveli notizie protette puo essere chiamato a rispondere personalmente, in via concorrente con la Banca d'Italia, dei danni cagionati al soggetto vigilato.

Il regime si estende, in via interpretativa, anche ai consulenti e collaboratori esterni dell'Autorita che vengano a conoscenza di informazioni di vigilanza nell'esercizio dell'incarico: la Banca d'Italia, nel conferire incarichi, impone clausole di riservatezza che riproducono il perimetro del segreto d'ufficio. Tale estensione contrattuale e essenziale nelle ispezioni complesse, dove operano team di specialisti esterni (revisori, esperti IT, consulenti settoriali).

L'eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze

Unica espressa eccezione nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e' quella del MEF. La Banca d'Italia puo comunicare al Ministro informazioni coperte da segreto in ragione della funzione del MEF nel sistema di vigilanza: il Ministro presiede il CICR, partecipa alla definizione delle politiche di stabilita finanziaria, esercita poteri straordinari in caso di crisi sistemiche (decreti di gestione delle crisi bancarie ex artt. 70 ss. T.U.B.). Il flusso informativo verso il MEF e tuttavia finalisticamente vincolato: l'informazione resa al Ministro non puo essere ulteriormente trasmessa a soggetti privi di legittimazione, e il Ministro stesso e tenuto al segreto.

La cooperazione internazionale: il modello del Meccanismo di Vigilanza Unico

Il comma 3 disciplina la cooperazione transfrontaliera tra Banca d'Italia e autorita di vigilanza estere. La norma, originariamente concepita per il contesto del mercato unico dei servizi finanziari, ha trovato attuazione massima dopo l'istituzione dell'Unione bancaria europea (Reg. UE 1024/2013) e del Single Supervisory Mechanism (SSM). La Banca d'Italia partecipa al MVU come autorita nazionale competente (NCA) e scambia con la BCE un flusso continuo di informazioni sui soggetti vigilati significativi (Joint Supervisory Teams) e meno significativi.

Lo scambio informativo con autorita di paesi extra-UE e ammesso a condizione di equivalenza del regime di tutela del segreto: la Banca d'Italia stipula Memorandum of Understanding (MoU) bilaterali e multilaterali, anche nell'ambito IOSCO e Basel Committee, che disciplinano modalita, finalita e limiti dello scambio. La violazione del MoU da parte dell'autorita estera ricevente puo determinare la sospensione del flusso e responsabilita internazionale.

Le deroghe sistematiche al segreto: vigilanza e antiriciclaggio

Il segreto d'ufficio non e mai assoluto. Convivono con esso deroghe sistematiche previste da fonti speciali. La piu rilevante e la collaborazione con la UIF (Unita di Informazione Finanziaria) e con le autorita penali nell'ambito della disciplina antiriciclaggio ex D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La Banca d'Italia trasmette alla UIF informazioni utili al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche oltre il perimetro tipico della vigilanza prudenziale. Analogamente, la Banca d'Italia coopera con la Guardia di Finanza e con l'autorita giudiziaria penale ex art. 8 T.U.B. e art. 8, con flussi informativi che derogano al regime ordinario di riservatezza.

Altre deroghe operano nei rapporti con la CONSOB (vigilanza sui mercati e sugli emittenti quotati, ex Reg. Banca d'Italia-CONSOB 17 maggio 2018), con l'IVASS (vigilanza assicurativa), con la COVIP (vigilanza fondi pensione), con l'AGCM per profili antitrust del settore bancario, con il Garante Privacy per il trattamento dei dati personali nell'attivita di vigilanza.

Il segreto e l'autorita giudiziaria penale

Il segreto d'ufficio non e opponibile all'autorita giudiziaria penale nell'ambito di indagini su reati. La giurisprudenza di legittimita e costante nell'affermare che, in presenza di una richiesta giudiziale qualificata (decreto di esibizione, sequestro probatorio, ordine di acquisizione), la Banca d'Italia deve trasmettere la documentazione richiesta. Il segreto non e quindi una causa di giustificazione della mancata collaborazione con il pubblico ministero, ma rileva piuttosto in negativo: l'Autorita non puo opporre l'esistenza del segreto per sottrarsi all'obbligo collaborativo.

Esistono tuttavia cautele procedurali: la Banca d'Italia, nel trasmettere documentazione, chiarisce di norma la natura riservata dei dati e chiede all'autorita giudiziaria di adottare le opportune misure di tutela (segretazione degli atti, limitazioni alla diffusione mediatica). La cooperazione con il p.m. e regolata dall'art. 8 T.U.B. quando l'iniziativa proviene dall'autorita giudiziaria stessa nei confronti di esponenti bancari.

Il segreto e i diritti del soggetto vigilato: accesso agli atti

Un nodo applicativo delicato e' il rapporto tra segreto d'ufficio e diritto di accesso del soggetto vigilato agli atti del procedimento di vigilanza o sanzionatorio che lo riguarda. L'art. 145 T.U.B. disciplina il procedimento sanzionatorio e prevede il diritto al contraddittorio del soggetto destinatario: il diritto di difesa impone che l'esponente bancario o l'intermediario destinatario di una contestazione possa accedere agli atti istruttori, salvo limitazioni a tutela di interessi superiori (riservatezza di terzi, ad esempio).

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato e TAR Lazio) ha consolidato il principio per cui l'accesso e' garantito agli atti del procedimento sanzionatorio, mentre puo essere limitato per gli atti di vigilanza generale non sfociati in provvedimento individuale. Il bilanciamento tra trasparenza e segreto va effettuato in concreto, valutando l'interesse del richiedente e i rischi per la stabilita del sistema.

Sanzioni per la violazione del segreto

La violazione del segreto d'ufficio integra molteplici profili di responsabilita. Sul piano penale, opera la fattispecie di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. per i dipendenti qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La pena edittale e' la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata se il fatto e' commesso per profitto economico (art. 326, comma 3, c.p.). Sul piano disciplinare, la violazione integra mancanza di particolare gravita, sanzionabile fino al licenziamento per giusta causa. Sul piano civile, il dipendente risponde dei danni cagionati al soggetto vigilato leso, in via solidale con la Banca d'Italia ex art. 28 Cost. e disciplina della responsabilita civile dei dipendenti pubblici.

Per i soggetti vigilati che divulghino informazioni ricevute dalla Banca d'Italia coperte da segreto, opera invece il regime sanzionatorio amministrativo ex art. 144 T.U.B., con sanzioni pecuniarie significative e possibile interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di amministrazione e controllo.

Profili operativi per il professionista

Per il professionista che assiste un soggetto vigilato, l'attenzione all'art. 7 T.U.B. e' essenziale in diversi snodi operativi. In primo luogo, nella gestione della corrispondenza con la Banca d'Italia: comunicazioni, risposte a richieste di chiarimenti, documentazione trasmessa devono essere classificate come riservate e protette anche dal lato dell'intermediario. La circolazione interna degli atti di vigilanza all'interno della banca deve essere limitata al need-to-know.

In secondo luogo, nei procedimenti sanzionatori: il diritto di difesa va esercitato attraverso istanza di accesso agli atti, con bilanciamento attento dei profili di riservatezza. La produzione documentale in giudizio (tributario, civile, amministrativo) di atti acquisiti dalla Banca d'Italia richiede valutazione del regime di tutela e, se del caso, istanza di acquisizione giudiziale con richiesta di segretazione.

In terzo luogo, nelle operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, modifiche dell'assetto proprietario soggette ad autorizzazione ex artt. 19 ss. T.U.B.): la corrispondenza con la Banca d'Italia, le valutazioni interne, le condizioni eventualmente apposte all'autorizzazione restano coperte dal segreto e non possono essere divulgate al mercato, salvo obblighi di disclosure imposti da norme speciali (TUF per le quotate).

Infine, nei contenziosi giudiziali: il professionista deve valutare attentamente l'opportunita di richiedere alla Banca d'Italia informazioni o documenti tramite ordine giudiziale, ponderando i tempi di risposta, le possibili obiezioni dell'Autorita e l'utilita probatoria. La consultazione preventiva degli atti pubblici (provvedimenti sanzionatori pubblicati, comunicazioni ufficiali) consente spesso di ricostruire elementi rilevanti senza dover acquisire materiale riservato.

Conclusioni operative

L'art. 7 T.U.B. e' una norma di sistema che, lungi dall'essere mero corollario amministrativo, definisce il perimetro funzionale della vigilanza. Il professionista bancario lo deve conoscere non come tecnicismo, ma come architettura entro cui si svolgono i rapporti con l'Autorita: comunicazioni, ispezioni, procedimenti sanzionatori, autorizzazioni operano dentro un perimetro di riservatezza con deroghe specifiche e tassative. Il monitoraggio dell'evoluzione normativa (in particolare le novita del MVU e i regolamenti BCE) e' indispensabile per assistere efficacemente intermediari ed esponenti aziendali nei rapporti con la Banca d'Italia.

Domande frequenti

A chi e opponibile il segreto d'ufficio della Banca d'Italia?

Il segreto d'ufficio di cui all'art. 7 T.U.B. copre tutte le notizie, informazioni e dati acquisiti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza ed e opponibile a qualsiasi soggetto, comprese le pubbliche amministrazioni. Unica eccezione espressa e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il segreto non e opponibile all'autorita giudiziaria penale nell'ambito di indagini, alle altre autorita di vigilanza nazionali (CONSOB, IVASS, COVIP) per le materie di competenza, alle autorita di vigilanza UE e BCE nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico, alla UIF per profili antiriciclaggio.

I dipendenti della Banca d'Italia rispondono personalmente in caso di violazione del segreto?

Si. Il comma 2 dell'art. 7 T.U.B. vincola personalmente i dipendenti dell'Autorita, configurando un obbligo che permane anche dopo la cessazione del rapporto di servizio. La violazione integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. (reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata se commesso a fini di profitto), responsabilita disciplinare fino al licenziamento per giusta causa, responsabilita civile per i danni cagionati al soggetto vigilato leso. L'estensione si applica anche a consulenti e collaboratori esterni che vengano a conoscenza di informazioni di vigilanza nell'esercizio dell'incarico.

Come opera la cooperazione informativa con le autorita estere?

Il comma 3 dell'art. 7 T.U.B. consente alla Banca d'Italia di scambiare informazioni con autorita di vigilanza UE, BCE, autorita extra-UE e organismi dell'Unione. La cooperazione e' particolarmente intensa nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013), dove la Banca d'Italia opera come autorita nazionale competente e scambia informazioni continue con la BCE sui Joint Supervisory Teams. Per i paesi extra-UE, lo scambio e ammesso a condizione di equivalenza del regime di tutela del segreto, formalizzato in Memorandum of Understanding bilaterali e multilaterali.

Il soggetto destinatario di un procedimento sanzionatorio puo accedere agli atti?

Si, il diritto di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e' garantito dal principio del contraddittorio ex art. 145 T.U.B. e dalla disciplina generale del procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato e TAR Lazio) ha consolidato il principio per cui l'accesso e ammesso agli atti del procedimento individuale che riguarda il richiedente, mentre puo essere limitato per gli atti di vigilanza generale o per documenti riservati di terzi. Il bilanciamento va effettuato in concreto, valutando l'interesse difensivo e i rischi per la stabilita del sistema.

Esistono deroghe al segreto per finalita antiriciclaggio?

Si. La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) prevede flussi informativi sistematici tra Banca d'Italia e UIF (Unita di Informazione Finanziaria), anche oltre il perimetro tipico della vigilanza prudenziale. La Banca d'Italia coopera inoltre con la Guardia di Finanza e con l'autorita giudiziaria penale per finalita di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali flussi derogano al regime ordinario di segreto e sono regolati da protocolli operativi tra le autorita coinvolte.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.