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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51 T.U.B. – Vigilanza informativa.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.”

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In sintesi

  • Le banche inviano segnalazioni periodiche e documenti alla Banca d'Italia secondo modalità e termini da essa stabiliti, inclusi i bilanci.
  • Obbligo di comunicare le vicende relative al soggetto incaricato della revisione legale dei conti: nomina, dimissioni, risoluzione consensuale del mandato e revoca con motivazione.
  • La Banca d'Italia può richiedere informazioni al personale delle banche, anche tramite le banche stesse.
  • L'obbligo di segnalazione si estende ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
  • La disciplina si inserisce nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM) istituito dal Reg. UE 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza sugli enti significativi.

Vigilanza informativa: fondamento e funzione nel sistema bancario europeo

L'articolo 51 del Testo Unico Bancario costituisce uno dei pilastri del sistema di vigilanza prudenziale sulle banche, imponendo un flusso sistematico di informazioni dalla banca vigilata verso la Banca d'Italia. La norma non si limita a disciplinare le segnalazioni di vigilanza in senso stretto, ma ricomprende qualsiasi dato o documento che l'Autorità ritenga necessario per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Segnalazioni periodiche e bilanci

Il comma 1 stabilisce l'obbligo fondamentale: le banche devono trasmettere segnalazioni periodiche e ogni altro dato richiesto, nonché i bilanci, con modalità e termini determinati dalla Banca d'Italia. Tale potere regolamentare dell'Autorità si esercita attraverso la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche") e la Circolare n. 217 ("Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza"), che definiscono il perimetro degli obblighi informativi.

Nel contesto del MVU, per gli enti significativi (significant institutions, SI) le segnalazioni di vigilanza sono trasmesse alla BCE attraverso la Banca d'Italia, che funge da punto di raccolta e di trasmissione delle informazioni. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) disciplinano i contenuti minimi delle segnalazioni prudenziali in materia di fondi propri, requisiti di liquidità e leva finanziaria.

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti per allineare la disciplina nazionale alla normativa europea in materia di revisione legale (Dir. 2014/56/UE e Reg. UE 537/2014), impongono alle banche di comunicare alla Banca d'Italia gli eventi rilevanti riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale: nomina o mancata nomina, dimissioni, risoluzione consensuale del mandato e revoca. Quest'ultima deve essere accompagnata da adeguate spiegazioni sulle cause che l'hanno determinata, a presidio della trasparenza e della continuità del controllo contabile.

Questa previsione si inquadra nel sistema di supervisione della qualità della revisione contabile bancaria, in cui la Banca d'Italia collabora con la Consob e con il MEF per garantire l'indipendenza e la competenza dei revisori.

Informazioni al personale e esternalizzazione

Il comma 1-quater attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere informazioni direttamente al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime. Si tratta di uno strumento ispettivo integrativo rispetto alle segnalazioni periodiche, che consente all'Autorità di acquisire elementi di conoscenza anche da fonti interne diverse dagli organi aziendali.

Il comma 1-quinquies estende gli obblighi informativi del comma 1 ai soggetti a cui le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali. Tale previsione riflette la crescente diffusione dell'outsourcing bancario e la necessità di mantenere la catena informativa integra anche quando attività rilevanti sono affidate a terzi. Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia richiedono che i contratti di esternalizzazione prevedano espressamente il diritto dell'Autorità ad accedere alle informazioni detenute dai fornitori di servizi.

Coordinamento con la vigilanza BCE nel MVU

Con l'entrata in vigore del MVU nel novembre 2014, per le banche significative la vigilanza informativa si svolge in un contesto di stretta cooperazione tra la Banca d'Italia e la BCE. Quest'ultima può richiedere direttamente informazioni agli enti significativi, anche tramite accertamenti ispettivi. La Banca d'Italia mantiene un ruolo primario per gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), garantendo comunque la trasmissione delle informazioni rilevanti alla BCE ai sensi dell'art. 6 del Reg. MVU.

Sanzioni per inosservanza

Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 51 costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 144 e seguenti del TUB, che possono essere irrogate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e, in taluni casi, dei loro esponenti aziendali. La Banca d'Italia può altresì avvalersi dei poteri di intervento previsti dall'art. 53-bis TUB per reagire a gravi carenze informative.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.