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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 bis T.U.B. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

In vigore dal 27/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

“1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorita’ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se’ violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identita’ del segnalante, che puo’ essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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In sintesi

  • Obbligo di procedure interne: banche e capogruppo devono adottare procedure specifiche per la segnalazione interna di violazioni delle norme bancarie da parte del personale (whistleblowing interno).
  • Riservatezza garantita: le procedure devono tutelare l'identità del segnalante e del presunto responsabile, con deroghe solo nei procedimenti giudiziari o su consenso dell'interessato.
  • Protezione da ritorsioni: il segnalante non può subire condotte ritorsive, discriminatorie o sleali a causa della segnalazione; questa non costituisce di per sé violazione del rapporto di lavoro.
  • Canale indipendente: deve essere garantito un canale di segnalazione specifico, indipendente e autonomo rispetto alle ordinarie linee di reporting gerarchico.
  • Istruzioni Banca d'Italia: la Banca d'Italia emana disposizioni attuative per standardizzare i sistemi interni di segnalazione su scala di sistema.
Indice dei contenuti

Inquadramento: il whistleblowing nel settore bancario

L'art. 52-bis del T.U.B. (introdotto dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che ha recepito la CRD IV, Direttiva 2013/36/UE) disciplina i sistemi di whistleblowing interno nelle banche e nelle capogruppo bancarie. La norma anticipa, nel settore bancario, il quadro generale di tutela dei whistleblowers poi delineato dal D.Lgs. 24/2023 (recepimento Direttiva UE 2019/1937).

Il whistleblowing bancario risponde a una specifica esigenza di settore: le violazioni normative nelle banche (frodi, riciclaggio, manipolazione di tassi o prezzi, violazioni patrimoniali) spesso emergono prima internamente che attraverso i canali di vigilanza esterna. Consentire al personale di segnalare anomalie in modo sicuro e riservato costituisce un efficace strumento di prevenzione e di emersione precoce dei rischi.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'obbligo si rivolge alle banche e alle relative capogruppo (art. 61 TUB). Le procedure devono consentire al personale di segnalare «atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria». La nozione di "personale" è ampia e comprende dipendenti, collaboratori, stagisti e, secondo la prassi di vigilanza, anche soggetti in posizione apicale.

L'oggetto della segnalazione è circoscritto alle violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria, un perimetro ampio che include le disposizioni del TUB, le norme europee direttamente applicabili (CRR, BRRD, Reg. MVU), la regolamentazione secondaria della Banca d'Italia (Circolare 285/2013) e le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Requisiti delle procedure (comma 2)

Il comma 2 individua tre requisiti essenziali:

a) Riservatezza: le procedure devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato (comma 4, che deroga all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 196/2003, Codice della privacy). Questa deroga al diritto di accesso ai propri dati personali è funzionale a evitare che il segnalato usi il GDPR come leva per smascherare il segnalante.

b) Tutela contro ritorsioni: il segnalante deve essere adeguatamente protetto da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali (licenziamento, demansionamento, esclusione da promozioni, mobbing). Il comma 3 chiarisce che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, neutralizzando così eventuali contestazioni disciplinari strumentali.

c) Canale indipendente e autonomo: la segnalazione deve poter avvenire attraverso un canale dedicato, indipendente dalle ordinarie linee gerarchiche. Nella prassi, tale canale è tipicamente gestito dall'Internal Audit, dal Compliance Officer o da un soggetto terzo esterno (es. avvocato indipendente), al fine di evitare che la segnalazione venga intercettata e soppressa dai soggetti cui si riferisce.

Interazione con la normativa generale sul whistleblowing

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recepimento Direttiva UE 2019/1937) ha introdotto un sistema generale di tutela dei whistleblowers applicabile a tutti i settori, incluso quello bancario. In caso di sovrapposizione, prevalgono le disposizioni più favorevoli al segnalante (principio di favor). Per il settore bancario, il quadro risultante è quindi un sistema a doppio binario: la disciplina speciale dell'art. 52-bis TUB per le segnalazioni di violazioni bancarie, e la disciplina generale del D.Lgs. 24/2023 per le violazioni di diritto dell'UE o nazionale non coperte dall'art. 52-bis.

La Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative previste dal comma 5, ha richiesto nella Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV) che le banche includano nel proprio Sistema di Controlli Interni una funzione di gestione del whistleblowing, con presidi organizzativi documentati, reporting periodico agli organi aziendali e conservazione delle segnalazioni per un periodo adeguato.

Profili di responsabilità

La banca che non adotta o mantiene procedure di whistleblowing conformi ai requisiti dell'art. 52-bis TUB è soggetta alle sanzioni amministrative previste dal TUB per le violazioni degli obblighi organizzativi (art. 144 TUB). Eventuali condotte ritorsive nei confronti del segnalante possono inoltre fondare domande risarcitorie per danni ex artt. 2043 e 2087 c.c., nonché dare luogo a responsabilità penale (ad es. ex art. 614-bis c.p.c. per comportamenti antisindacali, o in applicazione delle tutele del D.Lgs. 24/2023 che prevede sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni documentate).

Domande frequenti

Tutte le banche sono obbligate ad avere un sistema interno di segnalazione delle violazioni?

Sì. L'art. 52-bis TUB impone a tutte le banche e alle relative capogruppo di adottare procedure specifiche per la segnalazione interna di violazioni delle norme bancarie da parte del personale. L'obbligo non è proporzionale alle dimensioni dell'ente.

L'identità del segnalante è sempre protetta?

In linea generale sì. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando sia indispensabile per la difesa del segnalato nel procedimento. La norma deroga esplicitamente al diritto di accesso ai propri dati ex D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) per salvaguardare la riservatezza del segnalante.

Un dipendente può essere licenziato perché ha effettuato una segnalazione interna?

No. L'art. 52-bis TUB dispone che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi del rapporto di lavoro. Le condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti alla segnalazione sono vietate. Il D.Lgs. 24/2023 prevede inoltre specifiche sanzioni a carico di chi adotta ritorsioni.

Chi gestisce il canale interno di segnalazione nelle banche?

La legge non individua un soggetto specifico, ma la prassi di vigilanza e la Circolare 285/2013 della Banca d'Italia richiedono che il canale sia indipendente e autonomo. Tipicamente è affidato all'Internal Audit, al Compliance Officer o a un soggetto esterno, per garantire l'indipendenza rispetto ai soggetti cui la segnalazione si potrebbe riferire.

Come si coordina l'art. 52-bis TUB con il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing generale?

Le due normative coesistono. L'art. 52-bis TUB è disciplina speciale per le violazioni delle norme bancarie; il D.Lgs. 24/2023 (recepimento Direttiva UE 2019/1937) è la disciplina generale. In caso di sovrapposizione, prevale la disposizione più favorevole al segnalante. Le banche devono quindi garantire il rispetto di entrambe le normative.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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