Art. 52 bis T.U.B. – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
“1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attivita’ bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorita’ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se’ violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identita’ del segnalante, che puo’ essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”
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In sintesi
Inquadramento: il whistleblowing nel settore bancario
L'art. 52-bis del T.U.B. (introdotto dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che ha recepito la CRD IV — Direttiva 2013/36/UE) disciplina i sistemi di whistleblowing interno nelle banche e nelle capogruppo bancarie. La norma anticipa, nel settore bancario, il quadro generale di tutela dei whistleblowers poi delineato dal D.Lgs. 24/2023 (recepimento Direttiva UE 2019/1937).
Il whistleblowing bancario risponde a una specifica esigenza di settore: le violazioni normative nelle banche (frodi, riciclaggio, manipolazione di tassi o prezzi, violazioni patrimoniali) spesso emergono prima internamente che attraverso i canali di vigilanza esterna. Consentire al personale di segnalare anomalie in modo sicuro e riservato costituisce un efficace strumento di prevenzione e di emersione precoce dei rischi.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'obbligo si rivolge alle banche e alle relative capogruppo (art. 61 TUB). Le procedure devono consentire al personale di segnalare «atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria». La nozione di "personale" è ampia e comprende dipendenti, collaboratori, stagisti e, secondo la prassi di vigilanza, anche soggetti in posizione apicale.
L'oggetto della segnalazione è circoscritto alle violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria — un perimetro ampio che include le disposizioni del TUB, le norme europee direttamente applicabili (CRR, BRRD, Reg. MVU), la regolamentazione secondaria della Banca d'Italia (Circolare 285/2013) e le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Requisiti delle procedure (comma 2)
Il comma 2 individua tre requisiti essenziali:
a) Riservatezza: le procedure devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato (comma 4, che deroga all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 196/2003 — Codice della privacy). Questa deroga al diritto di accesso ai propri dati personali è funzionale a evitare che il segnalato usi il GDPR come leva per smascherare il segnalante.
b) Tutela contro ritorsioni: il segnalante deve essere adeguatamente protetto da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali (licenziamento, demansionamento, esclusione da promozioni, mobbing). Il comma 3 chiarisce che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, neutralizzando così eventuali contestazioni disciplinari strumentali.
c) Canale indipendente e autonomo: la segnalazione deve poter avvenire attraverso un canale dedicato, indipendente dalle ordinarie linee gerarchiche. Nella prassi, tale canale è tipicamente gestito dall'Internal Audit, dal Compliance Officer o da un soggetto terzo esterno (es. avvocato indipendente), al fine di evitare che la segnalazione venga intercettata e soppressa dai soggetti cui si riferisce.
Interazione con la normativa generale sul whistleblowing
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recepimento Direttiva UE 2019/1937) ha introdotto un sistema generale di tutela dei whistleblowers applicabile a tutti i settori, incluso quello bancario. In caso di sovrapposizione, prevalgono le disposizioni più favorevoli al segnalante (principio di favor). Per il settore bancario, il quadro risultante è quindi un sistema a doppio binario: la disciplina speciale dell'art. 52-bis TUB per le segnalazioni di violazioni bancarie, e la disciplina generale del D.Lgs. 24/2023 per le violazioni di diritto dell'UE o nazionale non coperte dall'art. 52-bis.
La Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative previste dal comma 5, ha richiesto nella Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV) che le banche includano nel proprio Sistema di Controlli Interni una funzione di gestione del whistleblowing, con presidi organizzativi documentati, reporting periodico agli organi aziendali e conservazione delle segnalazioni per un periodo adeguato.
Profili di responsabilità
La banca che non adotta o mantiene procedure di whistleblowing conformi ai requisiti dell'art. 52-bis TUB è soggetta alle sanzioni amministrative previste dal TUB per le violazioni degli obblighi organizzativi (art. 144 TUB). Eventuali condotte ritorsive nei confronti del segnalante possono inoltre fondare domande risarcitorie per danni ex artt. 2043 e 2087 c.c., nonché dare luogo a responsabilità penale (ad es. ex art. 614-bis c.p.c. per comportamenti antisindacali, o in applicazione delle tutele del D.Lgs. 24/2023 che prevede sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni documentate).
Domande frequenti