Art. 53 bis T.U.B. – Poteri di intervento.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.”
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In sintesi
Poteri di intervento della Banca d'Italia: natura e fondamento normativo
L'articolo 53-bis TUB disciplina i poteri di intervento della Banca d'Italia, che si collocano in una posizione intermedia tra la vigilanza ordinaria e le misure di crisi (risoluzione e liquidazione). Si tratta di poteri correttivi e preventivi, finalizzati a ripristinare la sana e prudente gestione della banca prima che le criticità degenerino in situazioni di dissesto.
La norma è stata oggetto di significative modifiche da parte del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che ha ampliato il catalogo dei poteri disponibili, in attuazione della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) e in risposta all'evoluzione del quadro regolamentare europeo in materia di rischi ESG e cripto-attività.
Poteri organizzativi: convocazione e rimozione
La lettera a) del comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di convocare amministratori, sindaci e personale delle banche, strumento fondamentale per acquisire informazioni dirette e sollecitare interventi correttivi. Le lettere b) e c) disciplinano il potere di ordinare la convocazione degli organi collegiali, con facoltà di fissare l'ordine del giorno, e di procedere direttamente alla convocazione in caso di inerzia degli organi competenti.
La lettera e) prevede la misura più incisiva: la rimozione degli esponenti aziendali la cui permanenza in carica sia pregiudizievole per la sana e prudente gestione. Tale potere non è applicabile quando ricorrano già gli estremi per la decadenza ai sensi dell'art. 26 TUB (per difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità), salvo che sussista urgenza di provvedere. La rimozione è quindi uno strumento residuale e urgente, distinto dalla decadenza e dalla revoca giudiziale.
Provvedimenti specifici: il cuore dell'art. 53-bis
La lettera d) del comma 1 elenca i provvedimenti specifici che la Banca d'Italia può adottare, sia nei confronti di singole banche che dell'intero sistema bancario. Si tratta di misure ispirate al principio di proporzionalità e calibrate sulla specifica situazione di rischio della banca:
Requisiti di fondi propri aggiuntivi (Pillar 2 Requirement – P2R): La Banca d'Italia può imporre, nell'ambito del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) disciplinato dagli artt. 97 e ss. della CRD VI, requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto ai minimi del Pillar 1 previsti dal CRR (Reg. UE 575/2013). Questa misura recepisce il meccanismo del P2R europeo, che consente alle autorità competenti di richiedere fondi propri superiori ai requisiti minimi per far fronte a rischi specifici non adeguatamente coperti dai requisiti di Pillar 1.
Restrizioni operative: La Banca d'Italia può limitare le attività della banca, inclusa l'accettazione di depositi, o ridimensionare la struttura territoriale. Queste misure incidono sulla capacità operativa della banca e sono adottate quando la situazione patrimoniale o gestionale giustifica un contenimento dell'attività.
Divieti operativi e di distribuzione: Possono essere vietate determinate operazioni (incluse operazioni societarie straordinarie) e la distribuzione di utili o altri elementi del patrimonio. Con riferimento agli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, può essere disposto il divieto di pagare interessi. Queste misure proteggono la base patrimoniale della banca impedendo fuoriuscite di capitale in situazioni di stress.
Limiti alle remunerazioni variabili: La Banca d'Italia può fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni quando ciò sia necessario per mantenere una solida base patrimoniale. Per le banche beneficiarie di aiuti pubblici straordinari, possono essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.
Novità 2025: rischi ESG e cripto-attività
Il D.Lgs. 208/2025 ha introdotto due nuove tipologie di provvedimenti specifici, riflettendo l'evoluzione della regolazione bancaria europea:
L'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) recepisce l'approccio della CRD VI, che richiede alle banche di integrare i rischi climatici e di sostenibilità nella gestione dei rischi e nel processo SREP. La Banca d'Italia può ora intervenire con misure vincolanti per imporre una riduzione di tali esposizioni.
L'obbligo di effettuare prove di stress o analisi degli scenari sulle esposizioni in cripto-attività recepisce le preoccupazioni del legislatore europeo sull'esposizione del sistema bancario ai mercati dei cripto-asset. Il Reg. UE 2023/1114 (MiCAR) e gli orientamenti dell'EBA definiscono il quadro di riferimento per la gestione prudenziale di tali esposizioni.
Estensione ai fornitori in outsourcing
Il comma 2 estende il potere di convocazione di cui alla lettera a) anche agli amministratori, sindaci e personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. Questa previsione è coerente con la disciplina dell'outsourcing bancario e garantisce alla Banca d'Italia la possibilità di acquisire informazioni direttamente dai fornitori di servizi critici, in linea con gli Orientamenti dell'EBA sull'outsourcing (EBA/GL/2019/02).
Domande frequenti