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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 53 ter T.U.B. – Misure macroprudenziali

In vigore dal 13/12/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia e’ autorita’ nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita’ macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La Banca d'Italia è l'autorità nazionale designata per l'adozione delle misure macroprudenziali richiamate dall'art. 5 del Reg. UE 1024/2013 (MVU).
  • I poteri di vigilanza attribuiti dalla Banca d'Italia dal TUB possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi vigilati dalla BCE.
  • Il quadro macroprudenziale comprende riserve di capitale anticicliche (CCyB), riserve per rischio sistemico (SRB) e per istituzioni sistematicamente rilevanti (O-SII/G-SII).
  • La norma si inserisce nel sistema di ripartizione di competenze tra autorità nazionali e BCE previsto dall'art. 5 del Reg. MVU, che attribuisce alle ANC un ruolo primario nella politica macroprudenziale.
  • La BCE può applicare misure macroprudenziali più stringenti di quelle nazionali (top-up), garantendo la coerenza del sistema prudenziale nell'area euro.

Vigilanza macroprudenziale: definizione e obiettivi

L'articolo 53-ter TUB designa la Banca d'Italia come autorità nazionale competente per l'adozione delle misure macroprudenziali richiamate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento MVU). La norma costituisce il fondamento giuridico interno per l'esercizio da parte della Banca d'Italia degli strumenti macroprudenziali previsti dal diritto europeo, applicabili anche nei confronti delle banche significative vigilate direttamente dalla BCE.

La vigilanza macroprudenziale si distingue da quella microprudenziale in quanto ha per oggetto la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, piuttosto che la solidità dei singoli enti. I suoi strumenti mirano a prevenire l'accumulo di rischio sistemico e a rafforzare la resilienza del settore bancario nei confronti di shock ciclici e strutturali.

Il quadro normativo europeo: art. 5 del Reg. MVU

L'art. 5 del Reg. MVU disciplina la ripartizione di competenze macroprudenziali tra le autorità nazionali competenti (ANC) e la BCE. Il meccanismo è costruito su un principio di complementarietà: le ANC mantengono la competenza primaria nell'adozione delle misure macroprudenziali, ma la BCE può applicare requisiti più stringenti (cd. top-up) qualora lo ritenga necessario per affrontare i rischi per la stabilità finanziaria, previa procedura di notifica e consultazione.

Tra gli strumenti macroprudenziali disciplinati dal CRR (Reg. UE 575/2013) e dalla CRD VI (Dir. 2024/1619/UE) si annoverano: la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCyB – Countercyclical Capital Buffer), la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SRB – Systemic Risk Buffer), la riserva per le istituzioni a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII buffer) e la riserva per le altre istituzioni a rilevanza sistemica (O-SII buffer).

Competenza della Banca d'Italia e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 53-ter TUB, la Banca d'Italia esercita i poteri macroprudenziali anche nei confronti dei soggetti significativi, cioè delle banche direttamente vigilate dalla BCE nel quadro del MVU. Questa previsione riflette la logica dell'art. 5 del Reg. MVU: le misure macroprudenziali sono strumenti di politica sistemica che riguardano il sistema creditizio nazionale nel suo complesso, e sarebbe incoerente escluderne i soggetti più rilevanti solo perché sottoposti a vigilanza microprudenziale diretta della BCE.

In pratica, la Banca d'Italia fissa periodicamente il tasso della riserva di capitale anticiclica (CCyB) applicabile alle esposizioni domestiche, con decisioni trimestrali rese pubbliche sul proprio sito. Per la riserva per le O-SII, la Banca d'Italia pubblica annualmente l'elenco delle banche identificate come istituzioni a rilevanza sistemica e le relative riserve addizionali di capitale.

Interazione con il CERS e coordinamento europeo

Le autorità macroprudenziali nazionali, tra cui la Banca d'Italia, operano in stretto coordinamento con il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS/ESRB), che emette raccomandazioni e avvertimenti sullo sviluppo del rischio sistemico nell'Unione Europea. Le misure macroprudenziali adottate dalla Banca d'Italia devono essere notificate al CERS, alla BCE e all'EBA, garantendo la coerenza del quadro complessivo di stabilità finanziaria europea.

Evoluzione normativa e prospettive

La CRD VI (Dir. 2024/1619/UE), il cui recepimento è in corso, introduce significative novità nel quadro macroprudenziale europeo, tra cui una revisione della disciplina della riserva per rischio sistemico e un rafforzamento degli strumenti a disposizione delle autorità per affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla digitalizzazione. Il recepimento della CRD VI nell'ordinamento italiano richiederà adeguamenti all'art. 53-ter TUB e alle disposizioni attuative della Banca d'Italia.

Domande frequenti

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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