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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 T.U.B. – Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

In vigore dal 22/02/2014

Modificato da: Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 Articolo 12

“1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo’ essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo’ avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.

1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo’ essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa’ ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e’ riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483, comma 3, del codice civile nonche’ la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3. L’opponibilita’ a terzi del privilegio sui beni e’ subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1153 del codice civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta’.”

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In sintesi

  • Disciplina la costituzione di privilegi speciali sui beni mobili dell'impresa a garanzia di finanziamenti a medio e lungo termine concessi dalle banche, esteso dal D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014) anche a obbligazioni e titoli similari emessi ex artt. 2410 e 2483 c.c. riservati a investitori qualificati
  • Il privilegio può avere a oggetto: impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti, scorte, frutti, bestiame, merci; beni acquistati col finanziamento; crediti anche futuri derivanti dalla vendita
  • La forma scritta dell'atto costitutivo è prevista a pena di nullità: nell'atto vanno descritti i beni e i crediti privilegiati, il creditore (banca o sottoscrittore obbligazioni), il debitore, il soggetto concedente, l'ammontare e le condizioni del finanziamento
  • L'opponibilità ai terzi richiede la trascrizione dell'atto nel registro previsto dall'art. 1524, comma 2, c.c. (vendita con riserva di proprietà), presso gli uffici del luogo dell'impresa finanziata e del soggetto concedente
  • Il privilegio si colloca nel grado indicato dall'art. 2777, ultimo comma, c.c. e gli onorari notarili sono ridotti alla metà; può essere esercitato anche contro i terzi acquirenti dei beni post-trascrizione (salvo l'art. 1153 c.c.), trasferendosi altrimenti sul corrispettivo
Commento del professionista

L'art. 46 del Testo Unico Bancario è la norma cardine dei privilegi speciali bancari a garanzia dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese: una garanzia reale mobiliare di tipo legale-convenzionale (richiede convenzione delle parti ma con disciplina rigorosamente tipizzata dalla legge), che consente alle banche di assistere il credito con un vincolo prelatizio su beni mobili produttivi senza ricorrere allo spossessamento del debitore, tipico del pegno tradizionale. La versione vigente è quella in vigore dal 22 febbraio 2014, come modificata dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (cosiddetto «decreto destinazione Italia»), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9. L'intervento normativo del 2014 ha esteso significativamente l'ambito di applicazione del privilegio, ammettendone la costituzione anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi da società e riservati a investitori qualificati: tipica innovazione orientata allo sviluppo del mercato dei minibond.

Per il consulente bancario, finanziario o societario, l'art. 46 è uno strumento fondamentale di strutturazione del credito d'impresa: permette di costruire pacchetti di garanzia complessi e modulari su tutti i cespiti aziendali (impianti, attrezzature, scorte, materie prime, prodotti, crediti commerciali) senza intaccare la disponibilità operativa del debitore, e con grado di privilegio più favorevole rispetto ai privilegi mobiliari ordinari del codice civile. La disciplina si integra con: l'art. 44 T.U.B. (richiamato per il credito agrario e peschereccio), gli artt. 2745-2783 del codice civile (privilegi in generale), gli artt. 2410 e 2483 c.c. (obbligazioni di SpA e titoli di debito di Srl, oggetto della novella 2014), l'art. 100 del D.Lgs. 58/1998 - TUF (definizione di investitori qualificati), gli artt. 1524 e 2777 c.c. (registro di trascrizione e grado del privilegio).

L'oggetto del privilegio: cespiti aziendali mobili (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto quattro categorie tipizzate: lettera a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; lettera b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; lettera c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; lettera d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

Particolarmente rilevante è il riferimento ai beni futuri (impianti, prodotti in lavorazione, beni acquistati col finanziamento, crediti futuri da vendita): la possibilità di estendere il vincolo a beni non ancora esistenti rende il privilegio uno strumento dinamico, adattabile al ciclo produttivo aziendale (acquisto materia prima → trasformazione → prodotto finito → vendita → credito al pagamento). Per le concessioni, il privilegio incide su un diritto immateriale ma economicamente rilevante. La giurisprudenza ha precisato che il privilegio sui beni futuri opera al momento dell'acquisizione dei beni all'attivo aziendale, con retrodatazione degli effetti alla trascrizione. L'esclusione dei beni iscritti nei pubblici registri (immobili, autoveicoli, navi, aeromobili) riflette la diversa disciplina di tali beni (ipoteca immobiliare art. 2808 c.c., ipoteca mobiliare su veicoli al PRA, navi e aeromobili artt. 565 ss. e 1027 ss. cod. nav.). L'art. 46 copre dunque la fascia intermedia dei beni mobili produttivi non registrati.

L'estensione del 2014: obbligazioni e titoli similari (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto dall'art. 12 del D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014), ha esteso la possibilità di costituire il privilegio anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile (obbligazioni di SpA) o 2483 c.c. (titoli di debito di Srl), la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF, Testo Unico della Finanza).

La novella è stata pensata per favorire l'emissione di obbligazioni da parte di società non quotate, in particolare i cosiddetti minibond: titoli di debito di piccolo-medio importo emessi da PMI per finanziarsi sul mercato dei capitali in alternativa al canale bancario tradizionale. Permettendo che le obbligazioni siano garantite dal privilegio speciale dell'art. 46, la novella ha allineato la posizione dei sottoscrittori (tipicamente fondi di credito, investitori istituzionali, banche commerciali nel ruolo di sottoscrittori) a quella delle banche finanziatrici classiche. La riserva agli investitori qualificati ex art. 100 TUF (banche, SIM, SGR, fondi pensione, assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, imprese di assicurazione, e altri soggetti definiti dal Regolamento Consob) esclude il privilegio per emissioni rivolte al retail.

L'estensione ha aperto un mercato significativo: il privilegio è stato utilizzato in numerose operazioni di minibond garantito, in cartolarizzazioni private e in operazioni di rifinanziamento delle PMI nel mercato dei capitali privati. La disciplina richiede coordinamento con gli artt. 2410-2420-ter c.c., l'art. 2483 c.c., l'art. 100 TUF e il Regolamento Consob 11971/1999.

La forma scritta dell'atto costitutivo (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che il privilegio, a pena di nullità, debba risultare da atto scritto. La forma scritta è dunque ad substantiam: in mancanza, il privilegio non si costituisce neppure tra le parti. Nell'atto devono essere esattamente descritti: (a) i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito; (b) la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori (o un loro rappresentante); (c) il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio (che può essere diverso dal debitore se trattasi di terzo datore di privilegio); (d) l'ammontare e le condizioni del finanziamento; nel caso di obbligazioni, gli elementi previsti dai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'art. 2414 del codice civile (denominazione, importo, valore nominale, tassi, modalità di pagamento) o dall'art. 2483, comma 3, c.c., nonché la somma di denaro per la quale il privilegio è assunto.

La descrizione esatta dei beni e dei crediti è il requisito più delicato in prassi. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la descrizione deve consentire l'identificazione univoca dei beni privilegiati, evitando formule generiche che vanificherebbero la determinatezza del vincolo. Per i beni futuri o fungibili (scorte, materie prime, prodotti in lavorazione), la descrizione deve indicare le categorie merceologiche, l'ubicazione (stabilimento, magazzino), eventuali criteri di identificazione (lotti, codici aziendali). Per i crediti futuri, la descrizione deve indicare la fonte (vendita di prodotti tipizzati), la potenziale controparte (clientela aziendale tipica) o quantomeno il settore commerciale di riferimento.

La trascrizione e l'opponibilità ai terzi (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che l'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro indicato dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, ovvero il registro tenuto presso la cancelleria del tribunale (oggi in alcune sedi gestito tramite il PCT, Processo Civile Telematico) per la pubblicità della vendita con riserva di proprietà. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (se diverso dall'impresa).

Il duplice luogo di trascrizione assicura la massima pubblicità e prevede una doppia formalità che il notaio o la banca devono curare. In prassi, la trascrizione del privilegio richiede: redazione di nota di trascrizione conforme; allegazione dell'atto costitutivo in copia autentica o originale; pagamento dei diritti e delle eventuali imposte di registro (con la riduzione degli onorari notarili alla metà ai sensi del comma 6, di cui si dirà). L'efficacia della trascrizione è dichiarativa: tra le parti il privilegio nasce con l'atto scritto, ma diventa opponibile ai terzi (creditori concorrenti, acquirenti dei beni) solo dalla data della trascrizione.

Il grado del privilegio e il rapporto con altri titoli di prelazione (comma 4)

Il comma 4 stabilisce il grado del privilegio nel concorso tra creditori: si colloca nel grado indicato dall'art. 2777, ultimo comma, del codice civile, ovvero al di sotto dei privilegi mobiliari generali sui crediti del lavoro, dei contributi, delle spese di giustizia, dei tributi sui redditi immobiliari, e degli altri privilegi mobiliari generali di rango superiore, ma al di sopra dei privilegi mobiliari speciali di rango inferiore e dei crediti chirografari. La norma precisa inoltre che il privilegio dell'art. 46 non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione: il principio di priorità temporale opera dunque tra privilegi di pari grado, con riferimento alla data certa (rispettivamente, della trascrizione dell'art. 46 e dell'altro titolo prelatizio).

Per il consulente, la determinazione del grado è essenziale nella programmazione di operazioni di finanziamento complesse, soprattutto in presenza di pacchetti di garanzie sovrapposte. In un piano di riparto concorsuale (concordato preventivo o liquidazione giudiziale ex Codice della Crisi - D.Lgs. 14/2019), il privilegio dell'art. 46 si colloca tra i privilegi di rango medio-alto, garantendo alla banca o ai sottoscrittori obbligazionari un'aspettativa di soddisfacimento ragionevole prima dei creditori chirografari. Il coordinamento con eventuali ipoteche su immobili dell'impresa (gradi separati per i beni rispettivi), pegni su titoli o conti correnti (disciplina specifica), e altre garanzie mobiliari (pegno tradizionale ex art. 2784 c.c., pegno non possessorio ex art. 1 D.L. 59/2016) richiede analisi puntuale.

L'efficacia verso i terzi acquirenti e la sequela (comma 5)

Il comma 5 stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 c.c. (acquisto in buona fede dei beni mobili - possesso vale titolo), il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni privilegiati dopo la trascrizione prevista dal comma 3. È il principio di sequela del privilegio, che lo distingue dal pegno tradizionale (il quale richiede lo spossessamento). Il terzo acquirente che acquisti i beni dopo la trascrizione del privilegio acquista anche il vincolo prelatizio: la banca o i sottoscrittori obbligazionari possono escutere il bene anche presso l'acquirente, salvo la sua tutela di buon fede ex art. 1153 c.c.

Quando non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente (tipicamente perché soddisfa i requisiti dell'art. 1153 c.c.: acquisto in buona fede, a titolo idoneo, con consegna dei beni), il privilegio si trasferisce sul corrispettivo: la banca conserva la prelazione sul prezzo di vendita versato dal terzo all'impresa finanziata. Il meccanismo di trasferimento sul corrispettivo (surrogazione reale) è caratteristico dei privilegi speciali e protegge il creditore dalla dispersione del valore dei beni privilegiati. In prassi, la banca deve attivarsi tempestivamente al verificarsi della vendita, attraverso comunicazioni al debitore e al terzo acquirente, anche con l'eventuale notifica della cessione e con azione di rivendica del corrispettivo.

La riduzione degli onorari notarili (comma 6) e i profili applicativi

Il comma 6 prevede che gli onorari notarili per gli atti costitutivi del privilegio dell'art. 46 siano ridotti alla metà. La previsione, di favore per le imprese finanziate, agevola l'accesso allo strumento di garanzia riducendone il costo amministrativo. In prassi, l'atto costitutivo del privilegio è spesso redatto come scrittura privata autenticata, con onorari ridotti alla metà rispetto alle ordinarie tariffe notarili.

Per il consulente, quattro profili pratici meritano attenzione operativa. Il primo è la scelta tra art. 46 e pegno non possessorio ex D.L. 59/2016 (art. 1): quest'ultimo è uno strumento alternativo ed evoluto, introdotto nel 2016, anch'esso consente di garantire crediti d'impresa senza spossessamento, con iscrizione in registro elettronico. Il pegno non possessorio è più flessibile (autotutela, rotatività delle scorte); l'art. 46 ha radici consolidate, ampia giurisprudenza, certezza applicativa.

Il secondo è il coordinamento con il diritto fallimentare: in caso di concorso, il privilegio dell'art. 46 deve essere correttamente classificato nel piano di riparto e la banca/sottoscrittore deve insinuarsi al passivo come creditore privilegiato. Per beni fungibili (scorte, materie prime) la rotazione naturale richiede attenta gestione: il privilegio opera dinamicamente sui beni di pari natura. Il terzo è la gestione operativa nelle operazioni di minibond ex comma 1-bis: la pluralità di sottoscrittori richiede la designazione di un rappresentante comune (trustee o agente di garanzia bancario) per la gestione del privilegio. Il quarto è la tutela dei terzi acquirenti: la verifica preventiva del registro dei privilegi è ormai standardizzata nelle operazioni di compravendita di beni strumentali aziendali e di aziende.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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