Testo dell'articoloVigente
Art. 1153 c.c. Effetti dell’acquisto del possesso
In vigore
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1153 del codice civile risponde a una domanda pratica: cosa succede se una persona riceve un bene mobile da qualcuno che non ne è il proprietario? La norma stabilisce che, a certe condizioni, chi riceve il bene ne diventa comunque proprietario, e lo diventa mediante il possesso.
L'acquisto da chi non è proprietario
Il primo periodo riguarda «colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario». Questa persona ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché ricorrano due condizioni previste dal testo. La prima è la buona fede, che deve esserci «al momento della consegna». La seconda è che «sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà». La norma richiede entrambe le condizioni: la sola consegna del bene non basta, se manca la buona fede o il titolo idoneo.
Esempio: Tizio consegna a Caio un bene mobile che non gli appartiene. Caio lo riceve sulla base di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà ed è in buona fede al momento della consegna. In base all'articolo 1153 Caio ne acquista la proprietà mediante il possesso.
La proprietà libera da diritti altrui
Il secondo periodo aggiunge che la proprietà «si acquista libera da diritti altrui sulla cosa». Anche qui il testo pone due condizioni: questi diritti non devono risultare dal titolo e deve esserci la buona fede dell'acquirente. Se invece il diritto di un terzo risulta dal titolo, la norma non prevede l'acquisto libero da quel diritto.
Esempio: Sempronio ha un diritto su un bene mobile che Tizio trasferisce a Caio. Se il diritto di Sempronio non risulta dal titolo e Caio è in buona fede, Caio acquista la proprietà libera da quel diritto.
Usufrutto, uso e pegno
L'ultimo periodo estende la regola: «nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno». Quindi le stesse condizioni (buona fede al momento della consegna e titolo idoneo) valgono anche quando la persona non riceve la proprietà del bene mobile, ma uno di questi tre diritti.
Domande frequenti
Si può diventare proprietari di un bene mobile ricevuto da chi non ne era proprietario?
Sì. Secondo l'articolo 1153 del codice civile si acquista la proprietà mediante il possesso, se si è in buona fede al momento della consegna e c'è un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
In quale momento deve esserci la buona fede?
Il testo indica il momento della consegna: la buona fede deve sussistere «al momento della consegna».
Basta essere in buona fede per acquistare la proprietà?
No. Oltre alla buona fede, la norma richiede che sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
Chi acquista in questo modo riceve il bene libero da diritti di altre persone?
Sì, se quei diritti non risultano dal titolo e l'acquirente è in buona fede. Lo prevede il secondo periodo dell'articolo.
La regola vale solo per la proprietà?
No. L'articolo stabilisce che nello stesso modo si acquistano anche i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.