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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1155 c.c. Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

In vigore

alienazione ad altri Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

In sintesi

  • In caso di doppia alienazione dello stesso bene mobile a più persone, prevale chi per primo ha acquistato il possesso in buona fede, anche se ha titolo posteriore.
  • La regola deroga al principio della priorità cronologica del titolo (prior in tempore potior in iure) per tutelare la circolazione dei beni mobili.
  • La buona fede del secondo acquirente deve sussistere al momento dell'acquisto del possesso e si presume ex art. 1147 c.c.
  • Il primo acquirente (privo di possesso) conserva l'azione di responsabilità contrattuale contro l'alienante doppio venditore (artt. 1218, 1480 c.c.).
  • La norma è coordinata con l'art. 1153 c.c. sull'acquisto a non domino e si applica solo ai beni mobili non registrati; per i beni immobili e mobili registrati vale il principio della prevalenza della trascrizione (artt. 2644, 2683 c.c.).

Commento all'art. 1155 c.c., Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

L'art. 1155 c.c. disciplina il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene mobile non registrato derivante dal medesimo dante causa: situazione patologica ma non rara, in cui l'alienante (per dolo, negligenza, dimenticanza o impossibilità materiale di consegnare a due) vende la stessa cosa a più persone con contratti successivi. La soluzione del codice è netta e deroga al principio cronologico generale: prevale chi per primo ha conseguito in buona fede il possesso della cosa, indipendentemente dalla data del titolo. La norma è espressione del favor codicistico per la circolazione dei beni mobili, già consacrato nell'art. 1153 c.c., e completa il quadro di tutela del possessore di buona fede che caratterizza il libro III del codice civile.

La ratio: priorità del possesso sulla priorità del titolo

Il diritto romano e i sistemi medievali avevano consacrato il principio prior in tempore potior in iure: tra più acquirenti dello stesso bene, prevale chi è stato titolare per primo. Tale regola, ancora pienamente operante in materia di obbligazioni puramente personali (art. 1376 c.c., il contratto trasferisce la proprietà al momento del consenso), produce gravi inconvenienti in materia di beni mobili, dove la traditio (consegna) è il momento naturale di consolidamento del trasferimento e la pubblicità del possesso opera come sostituto della trascrizione. Il legislatore del 1942 ha quindi optato per una soluzione opposta: dare prevalenza al possesso (espressione di esercizio del diritto e di pubblicità di fatto) anziché al consenso (momento traslativo astratto). Chi per primo ha ricevuto la cosa e l'ha presa in possesso in buona fede prevale, anche se il suo contratto è di data posteriore.

I presupposti applicativi

L'art. 1155 c.c. richiede tre presupposti cumulativi: (a) identico bene mobile non registrato; (b) pluralità di contratti di alienazione (vendita, permuta, donazione, datio in solutum, conferimento in società) provenienti dal medesimo dante causa; (c) acquisto del possesso in buona fede da parte di uno degli aventi causa. Il primo presupposto esclude l'applicazione ai beni mobili registrati (automobili, navi, aeromobili) per i quali vale la prevalenza della trascrizione nei rispettivi registri (art. 2683 c.c. richiamato dall'art. 2685 c.c.); per i beni immobili vige la regola della trascrizione ex art. 2644 c.c. Il secondo presupposto richiede contratti realmente conclusi, non semplici trattative o promesse; deve trattarsi di alienazioni dello stesso bene specifico, non di beni fungibili confusi. Il terzo presupposto è il cuore della tutela: il possesso deve essere acquisito in buona fede, intesa come ignoranza che il bene è stato precedentemente alienato ad altri.

La buona fede del possessore preferito

La buona fede ex art. 1155 c.c. si specifica come ignoranza dell'esistenza di precedente alienazione. L'acquirente che, al momento di prendere possesso del bene, sappia che il dante causa lo aveva già alienato ad altri non è in buona fede e non beneficia della prevalenza. La buona fede si presume (art. 1147 c.c.) e deve sussistere al momento del conseguimento del possesso, non al momento della conclusione del contratto. Mala fides superveniens non nocet: chi al momento di prendere il possesso era in buona fede mantiene la sua posizione preferenziale anche se successivamente apprende dell'alienazione precedente. La giurisprudenza ha precisato che la sola conoscenza della possibilità di una precedente alienazione non basta a integrare mala fede: occorre conoscenza di un fatto specifico e determinato; in caso di sospetto qualificato, si applicano i principi di cui all'art. 1154 c.c.

Il «possesso» rilevante

Il possesso preferenziale è quello acquisito ai sensi degli artt. 1140 ss. c.c.: deve essere materiale (apprensione del bene) o, in caso di beni rappresentati da titolo, deve consistere nel possesso del titolo (art. 1996 c.c. e ss. per i titoli di credito). Per i beni esposti in luoghi pubblici basta l'apprensione materiale; per beni custoditi, l'esercizio dei poteri di fatto sul bene (chiavi del magazzino, codice di accesso). Il traditio brevi manu (chi già detiene il bene a titolo di custodia diventa possessore senza ulteriore consegna materiale, art. 1141 c.c.) è equiparato al possesso materiale, purché accompagnato dal mutamento dell'animus. È invece controverso se il costituto possessorio (l'alienante resta in possesso del bene come detentore in nome dell'acquirente) integri il possesso preferenziale ex art. 1155 c.c.: la dottrina prevalente lo esclude, ritenendo che la norma richieda un possesso oggettivamente percepibile come traslato all'acquirente.

Il primo acquirente senza possesso: tutele residue

L'acquirente cronologicamente anteriore che è soccombente per non aver conseguito il possesso non resta privo di tutela: conserva l'azione di responsabilità contrattuale contro il dante causa per inadempimento dell'obbligazione di consegna (art. 1218 c.c.) e per evizione (art. 1480 c.c. che disciplina la vendita di cosa altrui). Può ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni (anche dell'eventuale maggior valore del bene). Se l'alienante ha agito con dolo (doppia vendita consapevole con intento fraudolento), è configurabile anche il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il primo acquirente può inoltre, in caso di mala fede del secondo, esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro il secondo acquisto se ricorrono i presupposti (consilium fraudis).

Coordinamento con l'art. 1153 c.c.

L'art. 1155 c.c. si coordina e parzialmente sovrappone all'art. 1153 c.c. Quest'ultimo disciplina l'acquisto a non domino da chi non è proprietario; l'art. 1155 c.c. presuppone invece che l'alienante sia (o sia stato) proprietario ma abbia disposto due volte dello stesso bene. La differenza pratica è sottile: dopo la prima alienazione, l'alienante non è più proprietario (la proprietà si è trasferita al primo acquirente per consenso ex art. 1376 c.c.), per cui la seconda alienazione è tecnicamente a non domino e ricade anche nell'art. 1153 c.c. La giurisprudenza considera l'art. 1155 c.c. come lex specialis rispetto all'art. 1153 c.c. per il caso specifico della doppia vendita, applicando le due norme in modo coordinato (entrambe richiedono buona fede, possesso, titolo idoneo).

Beni mobili registrati e immobili: regime diverso

Per i beni mobili registrati (autoveicoli iscritti al PRA, navi iscritte al registro navale, aeromobili iscritti al registro aeronautico) e per i beni immobili non vale l'art. 1155 c.c. ma il principio della trascrizione (artt. 2644, 2683 c.c.): prevale chi per primo ha trascritto l'atto di acquisto, indipendentemente dal possesso (e in linea di principio indipendentemente dalla buona fede, salvo le eccezioni dell'art. 2652 c.c. per le trascrizioni di azioni). La diversa disciplina si spiega con la presenza di un sistema di pubblicità formale che rende più affidabile la prevalenza della trascrizione rispetto al possesso. Per le quote di s.r.l. è oggi rilevante l'iscrizione al registro delle imprese (art. 2470 c.c.); per le azioni e altri titoli di credito si applicano le regole speciali del libro IV.

Caso pratico: Tizio e la doppia vendita di Caio

Caio è proprietario di un quadro di valore (stima 50.000 euro). Il 1° marzo lo vende per scrittura privata a Tizio per 50.000 euro, con consegna prevista entro un mese; Tizio paga la metà come acconto. Il 10 marzo Caio vende lo stesso quadro a Sempronio per 55.000 euro con consegna immediata; Sempronio paga il prezzo e ritira il quadro lo stesso giorno, ignorando del tutto la precedente vendita a Tizio. Il 1° aprile Tizio si presenta da Caio per ritirare il quadro e scopre la doppia vendita. Conflitto risolto ex art. 1155 c.c.: prevale Sempronio, che ha conseguito per primo il possesso in buona fede, anche se ha titolo di data posteriore. Tizio non può rivendicare il quadro da Sempronio. Tizio ha però azione contro Caio per inadempimento ex art. 1218 c.c.: restituzione dell'acconto pagato (25.000 euro), risarcimento del danno emergente (spese di trasporto già sostenute) e del lucro cessante (maggior valore di mercato del quadro al momento dell'inadempimento). Se Caio ha agito con dolo (sapeva di aver già venduto a Tizio quando ha venduto a Sempronio), è configurabile anche la truffa ex art. 640 c.p. e Tizio può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale. Variante 1, mala fede di Sempronio: se Sempronio sapeva della precedente vendita a Tizio, non beneficia dell'art. 1155 c.c.; prevale Tizio (titolo anteriore) e Sempronio deve restituire il quadro. Variante 2, beni mobili registrati: se l'oggetto fosse stato un'automobile, Tizio avrebbe potuto cautelarsi con la trascrizione al PRA dell'atto di acquisto; la prevalenza si sarebbe stabilita non in base al possesso ma in base alla priorità della trascrizione.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 1155 c.c. in caso di doppia vendita dello stesso bene mobile?

Prevale chi per primo ha conseguito il possesso della cosa in buona fede, anche se il suo titolo di acquisto è di data posteriore rispetto a quello degli altri acquirenti. La norma deroga al principio della priorità cronologica del titolo per tutelare la circolazione dei beni mobili.

L'art. 1155 c.c. si applica anche ai beni mobili registrati e agli immobili?

No, si applica solo ai beni mobili non registrati. Per gli immobili e i mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) prevale chi per primo ha trascritto l'atto di acquisto nei pubblici registri (artt. 2644, 2683 c.c.), indipendentemente dal possesso materiale.

Quando deve sussistere la buona fede del secondo acquirente preferito?

Al momento dell'acquisto del possesso della cosa, non al momento della conclusione del contratto. Mala fides superveniens non nocet: una sopravvenuta conoscenza della precedente alienazione non pregiudica la posizione di chi era in buona fede quando ha preso possesso.

Quali tutele ha il primo acquirente che non riesce a ottenere il possesso?

Conserva l'azione di responsabilità contrattuale contro il dante causa per inadempimento dell'obbligazione di consegna (art. 1218 c.c.) e per evizione (art. 1480 c.c.): può ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni, compreso il maggior valore del bene.

Se l'alienante ha venduto due volte con dolo, è configurabile un reato?

Sì, se l'alienante ha consapevolmente venduto a un secondo acquirente sapendo di aver già trasferito la proprietà a un primo, è configurabile il reato di truffa ex art. 640 c.p. Il primo acquirente, parte offesa, può costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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