Art. 2901 c.c. Condizioni
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
In sintesi
Commento all'art. 2901 c.c., Condizioni della revocatoria ordinaria
L'azione revocatoria ordinaria (actio Pauliana) è il rimedio più incisivo tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica (artt. 2900-2906 c.c.). Consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, relativa, non assoluta, degli atti con cui il debitore ha diminuito o modificato il proprio patrimonio in danno delle ragioni creditorie.
Eventus damni
Il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è il primo presupposto. Esso ricorre quando l'atto riduce la consistenza del patrimonio del debitore al punto da rendere insufficiente la garanzia patrimoniale generica. Non occorre l'insolvenza totale: è sufficiente che il patrimonio residuo sia inadeguato a soddisfare il credito, anche solo in parte.
Consilium fraudis e scientia damni
Sul versante soggettivo, la norma distingue tra atti posteriori al sorgere del credito, dove basta la scientia damni (consapevolezza del pregiudizio) da parte del debitore, e atti anteriori, per i quali occorre il consilium fraudis (dolosa preordinazione). Per gli atti a titolo oneroso è richiesta anche la scientia damni del terzo; per gli atti a titolo gratuito questa non è necessaria.
Atti non revocabili e tutela dei terzi di buona fede
L'adempimento di un debito scaduto non è revocabile: il pagamento di quanto dovuto non può essere considerato atto di disposizione pregiudizievole. L'inefficacia non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, che rende inopponibile qualsiasi acquisto successivo.
Credito condizionato o a termine
Il legislatore ammette espressamente l'azione revocatoria anche per crediti condizionali o a termine, anticipando la tutela a un momento in cui il credito non è ancora esigibile ma già merita protezione.
Domande frequenti
Cosa si intende per eventus damni nell'azione revocatoria?
È il pregiudizio alle ragioni del creditore: l'atto dispositivo del debitore deve rendere insufficiente il patrimonio a soddisfare il credito. Non è necessaria l'insolvenza totale; basta che la garanzia patrimoniale generica risulti diminuita in misura significativa.
Qual è la differenza tra consilium fraudis e scientia damni?
Il consilium fraudis è la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il creditore, richiesta per atti anteriori al sorgere del credito. La scientia damni è la mera consapevolezza del pregiudizio, sufficiente per atti successivi al sorgere del credito.
L'adempimento di un debito scaduto può essere revocato?
No. L'art. 2901, comma 3, c.c. esclude espressamente la revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto: il debitore ha il dovere di pagare e il creditore ha il diritto di ricevere il pagamento.
Cosa succede se il terzo acquirente era in buona fede?
I diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede non sono pregiudicati dall'inefficacia, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Chi acquista dopo la trascrizione non può invocare la buona fede.
La revocatoria ordinaria e quella fallimentare (art. 67 L. fall./art. 166 CCII) sono la stessa cosa?
No. La revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) è esercitata dal singolo creditore e produce effetti solo nei suoi confronti. La revocatoria fallimentare (art. 67 L. fall. / art. 166 CCII) è esercitata dal curatore a beneficio della massa dei creditori e si fonda su presupposti e presunzioni diverse, spesso più favorevoli.