Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2902 c.c. Effetti

In vigore dal 19/04/1942

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

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In sintesi

  • Una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., il creditore può promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto revocato.
  • L'inefficacia è relativa: opera solo a favore del creditore che ha agito (effetto inter partes).
  • Il terzo contraente non può concorrere sul ricavato dei beni revocati prima che il creditore vittorioso sia soddisfatto.
  • Il terzo mantiene comunque il suo credito verso il debitore per l'eventuale controprestazione versata.

Commento all'art. 2902 c.c., Effetti dell'azione revocatoria

L'art. 2902 c.c. disciplina gli effetti della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. La norma chiarisce due aspetti fondamentali: cosa può fare il creditore vittorioso e quale sorte spetta al terzo contraente che, a seguito della revoca, vanti a sua volta un credito verso il debitore.

Effetto relativo dell'inefficacia

La dichiarazione di inefficacia ha effetto relativo: opera solo nei confronti del creditore che ha proposto l'azione (e, in caso di litisconsorzio, degli altri creditori intervenuti). L'atto rimane valido e produttivo di effetti tra debitore e terzo acquirente; è solo inopponibile al creditore vittorioso. Ciò significa che il creditore potrà aggredire esecutivamente i beni come se fossero ancora nel patrimonio del debitore, ma il terzo conserva i diritti verso il debitore (es. pretesa di restituzione del prezzo).

Azioni esperibili dopo la sentenza

Il creditore può promuovere azioni esecutive (pignoramento, espropriazione) o azioni conservative (sequestro) sui beni che formano oggetto dell'atto dichiarato inefficace. Non occorre un nuovo titolo esecutivo nei confronti del terzo: la sentenza di revocazione è sufficiente.

Postergazione del terzo

Il terzo contraente che, a seguito della revocatoria, abbia perso il bene acquistato e vanti un credito restitutorio verso il debitore, non può concorrere sul ricavato dell'espropriazione di quei beni finché il creditore revocante non sia stato integralmente soddisfatto. È una forma di postergazione legale che garantisce l'effettività dello strumento revocatorio.

Casi pratici

Caso 1: l'aggressione dei beni dopo la revoca

Il creditore Caio ottiene la dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui il debitore aveva trasferito un immobile a Tizio. Caio può promuovere l'esecuzione su quel bene come se fosse ancora nel patrimonio del debitore (art. 2902 c.c.), senza un nuovo titolo verso Tizio.

Caso 2: la postergazione del terzo

Tizio, terzo acquirente, vanta a sua volta un credito restitutorio verso il debitore. Non può concorrere sul ricavato di quei beni finché Caio, il creditore revocante, non sia stato soddisfatto.

Domande frequenti

Cosa può fare il creditore dopo la dichiarazione di inefficacia?

Promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato, presso i terzi acquirenti (art. 2902 c.c.).

L'atto revocato diventa nullo?

No: l'inefficacia è relativa, opera solo verso il creditore vittorioso. L'atto resta valido tra debitore e terzo acquirente.

Serve un nuovo titolo esecutivo verso il terzo?

No: la sentenza che accoglie la revocatoria è sufficiente per aggredire i beni presso il terzo.

Il terzo può recuperare quanto pagato al debitore?

Conserva i diritti verso il debitore, ma se vanta un credito restitutorio non può concorrere sul ricavato di quei beni finché il creditore revocante non è soddisfatto.

Cosa significa postergazione del terzo?

Che il terzo contraente è soddisfatto solo dopo il creditore che ha vinto la revocatoria, sul ricavato dei beni oggetto dell'atto inefficace.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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