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Art. 2904 c.c. Rinvio
In vigore dal 19/04/1942
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2904 c.c., Rinvio alla revocatoria fallimentare e penale
L'art. 2904 c.c. è una norma di coordinamento: fa salve le disposizioni sulla revocatoria in materia fallimentare e penale, segnalando che la disciplina codicistica non esaurisce il campo e che esistono regimi speciali, più incisivi, per situazioni di crisi d'impresa o di illecito penale.
Revocatoria fallimentare (civile)
Per le procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), la revocatoria fallimentare è disciplinata dall'art. 67 L. fall. Per le procedure successive si applicano gli artt. 163-172 CCII. La revocatoria concorsuale si distingue da quella ordinaria per: (a) legittimazione esclusiva del curatore; (b) effetti a beneficio della massa; (c) presunzioni legali che agevolano la prova; (d) termini «sospetti» più brevi rispetto al quinquennio dell'art. 2903 c.c.
Revocatoria penale
In ambito penale il collegamento è con i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, n. 1, L. fall. / art. 322 CCII) e con la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000). Quest'ultimo reato, rilevante per i commercialisti, punisce chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri beni per rendersi insolvente verso il fisco; il sequestro e la confisca dei beni distratti si affiancano o sostituiscono l'azione civile.
Art. 2929-bis c.c.
Nel sistema dei mezzi conservativi merita menzione anche l'art. 2929-bis c.c., introdotto nel 2015, che consente al creditore titolato di procedere esecutivamente sui beni oggetto di vincoli di destinazione (es. fondi patrimoniali, trust, atti ex art. 2645-ter c.c.) costituiti a titolo gratuito con dolo, senza necessità di una preventiva sentenza di revocatoria.
Domande frequenti
Cosa salva l'art. 2904 c.c.?
Fa salve le norme speciali sulla revocatoria in materia fallimentare (art. 67 L. fall. / artt. 163-172 CCII) e in materia penale (bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte). È una clausola di rinvio che evita conflitti tra la disciplina codicistica e i regimi speciali.
Qual è la differenza principale tra revocatoria ordinaria e fallimentare?
La revocatoria ordinaria è esercitata dal singolo creditore, ha effetti relativi (solo per lui) e richiede la prova del consilium fraudis o scientia damni. La revocatoria fallimentare è esercitata dal curatore, ha effetti a favore di tutta la massa, si avvale di presunzioni legali e ha termini sospetti più brevi.
Il Codice della Crisi d'Impresa ha modificato la revocatoria fallimentare?
Sì. Il d.lgs. 14/2019 (CCII), applicabile alle procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, ha trasfuso e in parte riformato le norme sulla revocatoria agli artt. 163-172 CCII, sostituendo l'art. 67 L. fall. per le nuove procedure.
Cos'è la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)?
È un reato tributario che punisce chi, per sottrarsi al pagamento di imposte o sanzioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni, rendendosi insolvente verso l'erario. È la versione penale, con sequestro e confisca, della revocatoria ordinaria in ambito fiscale.
Cos'è l'art. 2929-bis c.c. e come si collega alla revocatoria?
L'art. 2929-bis c.c. consente al creditore con titolo esecutivo di pignorare direttamente beni gravati da vincoli di destinazione costituiti a titolo gratuito con dolo (es. fondo patrimoniale, atti ex art. 2645-ter c.c.), senza attendere la sentenza di revocatoria. È un'alternativa più rapida all'azione revocatoria per questa categoria di atti.