Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2904 c.c. Rinvio
In vigore dal 19/04/1942
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2903 - Articolo 2903 Codice Civile: Prescrizione dell’azione→Cod. civ. art. 2905 - Art. 2905 c.c.: Sequestro nei confronti del debitore o del terzo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2902 Codice Civile: Effetti→Art. 2906 Codice Civile: Effetti→Art. 2901 Codice Civile: Condizioni→Articolo 2907 Codice Civile: Attività giurisdizionale→Articolo 2900 Codice Civile: Condizioni, modalità ed effetti→Articolo 2908 Codice Civile: Effetti costitutivi delle sentenze→Art. 2899 c.c.: Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di alt
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2904 c.c., Rinvio alla revocatoria fallimentare e penale
L'art. 2904 c.c. è una norma di coordinamento: fa salve le disposizioni sulla revocatoria in materia fallimentare e penale, segnalando che la disciplina codicistica non esaurisce il campo e che esistono regimi speciali, più incisivi, per situazioni di crisi d'impresa o di illecito penale.
Revocatoria fallimentare (civile)
Per le procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), la revocatoria fallimentare è disciplinata dall'art. 67 L. fall. Per le procedure successive si applicano gli artt. 163-172 CCII. La revocatoria concorsuale si distingue da quella ordinaria per: (a) legittimazione esclusiva del curatore; (b) effetti a beneficio della massa; (c) presunzioni legali che agevolano la prova; (d) termini «sospetti» più brevi rispetto al quinquennio dell'art. 2903 c.c.
Revocatoria penale
In ambito penale il collegamento è con i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, n. 1, L. fall. / art. 322 CCII) e con la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000). Quest'ultimo reato, rilevante per i commercialisti, punisce chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri beni per rendersi insolvente verso il fisco; il sequestro e la confisca dei beni distratti si affiancano o sostituiscono l'azione civile.
Art. 2929-bis c.c.
Nel sistema dei mezzi conservativi merita menzione anche l'art. 2929-bis c.c., introdotto nel 2015, che consente al creditore titolato di procedere esecutivamente sui beni oggetto di vincoli di destinazione (es. fondi patrimoniali, trust, atti ex art. 2645-ter c.c.) costituiti a titolo gratuito con dolo, senza necessità di una preventiva sentenza di revocatoria.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 2904 c.c.?
È una norma di rinvio: fa salve le disposizioni speciali sull'azione revocatoria in materia fallimentare e penale.
In cosa differisce la revocatoria concorsuale da quella ordinaria?
Legittimazione esclusiva del curatore, effetti a beneficio della massa, presunzioni che agevolano la prova e termini 'sospetti' più brevi del quinquennio dell'art. 2903 c.c.
Quale normativa disciplina oggi la revocatoria fallimentare?
Per le procedure aperte dal 15 luglio 2022 si applicano gli artt. 163 ss. del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019); prima, l'art. 67 della legge fallimentare.
Qual è il collegamento con l'ambito penale?
Con i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
Perché esiste questa norma di rinvio?
Per segnalare che la disciplina codicistica non esaurisce il campo: esistono regimi speciali più incisivi per la crisi d'impresa e per gli illeciti penali.