Testo dell'articoloVigente
Art. 2645-ter c.c. – Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli atti di destinazione patrimoniale
L’articolo 2645-ter del codice civile, introdotto dalla riforma del 2005, ha aperto nel sistema italiano la strada a una destinazione patrimoniale tipizzata, alternativa al trust e ad altri strumenti di segregazione importati dall’esperienza anglosassone. La norma consente di vincolare beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ottenendo un effetto di separazione patrimoniale opponibile erga omnes mediante la trascrizione.
Requisiti formali e oggetto
L’atto di destinazione deve rivestire forma pubblica. La forma solenne è richiesta a pena di nullità e si giustifica con la natura del vincolo che si va a costituire: si tratta di un atto che produce effetti reali, incide sul patrimonio del disponente e crea una destinazione opponibile ai terzi. Oggetto della destinazione possono essere beni immobili oppure beni mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio veicoli, navi, aeromobili).
I beneficiari della destinazione
La norma individua espressamente tre categorie di possibili beneficiari: persone con disabilità, pubbliche amministrazioni e altri enti o persone fisiche. Il richiamo all’articolo 1322, secondo comma, c.c. impone che l’interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di un controllo di compatibilità con i principi dell’ordinamento e con i valori costituzionali, finalizzato a evitare destinazioni elusive o lesive di interessi terzi (in particolare dei creditori del disponente).
La durata del vincolo
Il vincolo di destinazione non può eccedere i novanta anni, ovvero, in alternativa, può estendersi per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. La doppia previsione tiene conto della diversa natura dei beneficiari: per quelli persone fisiche, la durata può essere ancorata alla vita; per quelli enti o pubbliche amministrazioni, opera il limite oggettivo di novanta anni. La temporaneità è funzionale a evitare vincoli perpetui che pregiudichino la libera circolazione dei beni.
La legittimazione ad agire
Per la realizzazione degli interessi destinati, possono agire il conferente (anche durante la sua vita) e qualsiasi interessato. Si tratta di una previsione di significativa portata: la legittimazione attiva è estesa, non limitata ai soli beneficiari, e consente l’attivazione di rimedi giurisdizionali a tutela del vincolo. Tipicamente possono agire familiari, enti di rappresentanza, soggetti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi protetti.
Il regime di responsabilità patrimoniale
Il punto centrale della disciplina è il regime di separazione patrimoniale. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione. Sul piano dell’esecuzione, possono costituire oggetto di esecuzione forzata solo per debiti contratti per tale scopo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma. La destinazione crea quindi un patrimonio separato: i creditori personali del disponente non possono aggredire i beni vincolati, e i creditori del fine di destinazione hanno un’area di soddisfazione riservata.
Rapporto con altri istituti
L’articolo 2645-ter si pone come strumento alternativo o complementare a istituti come il fondo patrimoniale, il trust, le fondazioni di partecipazione. Rispetto al trust, presenta il vantaggio della tipizzazione codicistica e di una disciplina interna, ma è meno flessibile sul piano della gestione e degli aspetti fiduciari. Nella pratica, è stato impiegato soprattutto per finalità di protezione di persone con disabilità (in particolare nell’ambito del cosiddetto «dopo di noi») e per la realizzazione di interessi di rilevanza sociale.
Profili applicativi
L’effetto opponibile ai terzi si produce con la trascrizione, secondo le regole generali della pubblicità immobiliare. La meritevolezza dell’interesse rappresenta il presidio centrale contro abusi: la giurisprudenza ha precisato che non basta un generico interesse del disponente, ma occorre la prospettazione di un fine oggettivamente apprezzabile dall’ordinamento. La norma resta uno strumento di rilevante interesse per la pianificazione patrimoniale e successoria, soprattutto in ambito familiare e sociale.
Domande frequenti
A cosa serve un atto di destinazione ex articolo 2645-ter?
Serve a vincolare beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, creando un patrimonio separato opponibile ai terzi mediante trascrizione. È utile per proteggere persone con disabilità, finalità sociali o assistenziali.
Chi può essere beneficiario dell’atto di destinazione?
Persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche, purché l’interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo l’articolo 1322, secondo comma, del codice civile.
Qual è la durata massima del vincolo?
Novanta anni oppure la durata della vita della persona fisica beneficiaria. La temporaneità impedisce la creazione di vincoli perpetui che pregiudicherebbero la libera circolazione dei beni.
I beni vincolati sono aggredibili dai creditori personali del disponente?
No, di regola. I beni e i loro frutti possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, c.c.
Quale forma deve avere l’atto di destinazione?
La forma pubblica. L’atto deve essere ricevuto da notaio, che ne verifica anche la meritevolezza dell’interesse perseguito e la conformità all’ordinamento.