Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2642 c.c. Comunicazione della sentenza di condanna
[Abrogato]
(1) […]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2641 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2643 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione→Articolo 2640 Codice Civile: Circostanza aggravante→Articolo 2644 Codice Civile: Effetti della trascrizione→Art. 2639 c.c.: Omessa consegna o deposito di cose detenute a ca→Articolo 2645 Codice Civile: Altri atti soggetti a trascrizione→Articolo 2645-bis Codice Civile: Trascrizione di contratti preliminari→Art. 2645-ter c.c.: Trascrizione di atti di destinazione per la→Articolo 2638 Codice Civile: Accettazione di retribuzione non dovuta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.