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Categoria: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

  • Art. 1 D.P.R. 115/2002

    Art. 1 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, … delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

  • Art. 2 D.P.R. 115/2002

    Art. 2 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

    2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

  • Art. 3 D.P.R. 115/2002

    Art. 3 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario; f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile; g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario; h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna; i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna; l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP); m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto; n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge; o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale; p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare; q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri; s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile; u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale , recuperabile nelle forme previste per le spese; v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell' articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .

  • Art. 4 D.P.R. 115/2002

    Art. 4 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell' articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell' articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

    2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;

  • Art. 5 D.P.R. 115/2002

    Art. 5 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. 1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennità per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall' articolo 143 codice di procedura penale ; e) le indennità di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti; i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall' articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 , e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

    2. 2. Sono spese non ripetibili: a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

    3. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

  • Art. 6 D.P.R. 115/2002

    Art. 6 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

    2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell' articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

    3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

  • Art. 7 D.P.R. 115/2002

    Art. 7 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

  • Art. 8-bis D.P.R. 115/2002 — (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)

    Art. 8-bis D.P.R. 115/2002 — (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    ((

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.

    2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.))

    95

  • Art. 8 D.P.R. 115/2002

    Art. 8 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

    2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

  • Art. 9 D.P.R. 115/2002

    Art. 9 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, . . . nel processo amministrativo e nel processo tributario , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

    1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

    27

  • Art. 10 D.P.R. 115/2002 — (L) Esenzioni

    Art. 10 D.P.R. 115/2002 — (L) Esenzioni

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . (27)

    2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

    3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V , del codice di procedura civile . (27) 95

    4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 .

    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 .

    6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

    6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato. (26) (27)

  • Art. 11 D.P.R. 115/2002

    Art. 11 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

    1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.