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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina le voci e le procedure di spesa del processo
  • Regola pagamenti erariali e a carico dei privati
  • Comprende il patrocinio a spese dello Stato
  • Include sanzioni amministrative e processuali
  • Funge da legge organica della giustizia onerosa

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, … delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Commento

L'articolo 1 apre il testo unico delle spese di giustizia e ne fissa l'oggetto. La norma elenca quattro materie integrate in un solo corpo organico: voci di spesa del processo, procedure di pagamento erariale e privato, patrocinio a spese dello Stato e sanzioni amministrative pecuniarie. Il legislatore del 2002 ha voluto evitare la frammentazione che aveva caratterizzato la disciplina previgente, sparsa tra il r.d. 3282/1923, la legge 794/1942 e numerosi interventi successivi.

Funzione organica del testo unico

Il D.P.R. 115/2002 nasce come testo unico misto: contiene disposizioni di rango legislativo (contrassegnate dalla lettera L) e regolamentare (lettera R). La distinzione, raccordata all'art. 17 della legge 400/1988, incide sui meccanismi di modifica successivi. Le norme L richiedono atto legislativo, quelle R possono essere aggiornate con d.P.R. su proposta del Ministro della giustizia. Il regime misto risponde all'esigenza di flessibilità: gli importi e le procedure operative si aggiornano con strumenti agili, mentre i principi restano nella legge.

Le quattro aree disciplinate

La prima area riguarda le voci di spesa: contributo unificato, diritti di copia, spese ripetibili, onorari ad ausiliari. La seconda fissa i flussi di pagamento, distinguendo le ipotesi in cui anticipa l'erario (processo penale) da quelle in cui la parte costituisce la cassa processuale. La terza disciplina il gratuito patrocinio, cardine del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. La quarta regola la riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie processuali, materia operativamente delicata.

Riscossione e mantenimento dei detenuti

Il rinvio finale alle spese di mantenimento riguarda i detenuti tenuti a contribuire al costo della restrizione, secondo i parametri della parte VI del testo unico. La riscossione segue le regole sui crediti erariali, oggi affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il modello del ruolo esattoriale. La materia si raccorda con l'art. 27 Cost.: rieducazione e responsabilizzazione passano anche dal recupero, mitigato da meccanismi di rimessione del debito.

Rapporti con altre fonti

Il testo unico non esaurisce la materia: convivono il DM 55/2014 sui parametri forensi, la legge 89/2001 sull'equa riparazione, le tariffe per ufficiali giudiziari e le norme del codice di procedura civile sulle spese di lite (artt. 91-98 c.p.c.). L'articolo 1 va letto come perimetro generale, da integrare con le regole speciali dei vari riti.

Cornice costituzionale

L'art. 1 va letto alla luce dell'art. 24 Cost., che garantisce il diritto di agire e difendersi in giudizio. La disciplina delle spese non può tradursi in barriera economica all'accesso alla giurisdizione: di qui la centralità del patrocinio a spese dello Stato (artt. 74 ss.) e delle esenzioni tassativamente elencate (art. 10). Il bilanciamento fra esigenze di entrata erariale e tutela giurisdizionale effettiva è la chiave di volta dell'intero testo unico, costantemente verificata dalla Corte costituzionale nei suoi interventi sulla materia.

Il testo unico, infine, dialoga costantemente con la giurisprudenza della Corte costituzionale, chiamata più volte a verificare la compatibilità della disciplina tariffaria con il diritto di difesa, e con quella della Cassazione, che ne assicura l'uniforme applicazione sul territorio nazionale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio individua la fonte della spesa di copia

Caso 2: Caio verifica l'esenzione delle controversie agrarie

Domande frequenti

Quali materie sono comprese nel testo unico?

Voci di spesa, procedure di pagamento, patrocinio a spese dello Stato, riscossione di sanzioni amministrative e processuali.

Perché alcune norme sono indicate con (L) e altre con (R)?

Si tratta di un testo unico misto. Le norme L hanno rango legislativo e si modificano con legge; le R sono regolamentari e si aggiornano con decreto presidenziale.

Il D.P.R. 115/2002 si applica anche al processo amministrativo?

Sì. L'art. 2 estende la disciplina al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con specificità nella parte VIII.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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