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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la rimessione del debito per spese penali
  • Distingue chi non è detenuto e chi è stato in carcere
  • Richiede disagiate condizioni economiche e regolare condotta
  • Riferimento all'art. 30-ter, c. 8, l. 354/1975
  • Domanda corredata da idonea documentazione

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell' articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

Commento

L'articolo 6 disciplina la rimessione del debito delle spese del processo penale. La norma corregge gli effetti potenzialmente devastanti del recupero erariale verso soggetti che hanno scontato la pena e vivono in condizioni difficili, dando attuazione concreta al principio di rieducazione ex art. 27 Cost. Senza la rimessione, il peso economico del processo finirebbe per ostacolare il reinserimento sociale, contraddicendo la finalità della pena.

Presupposti soggettivi

Il comma 1 riguarda chi non è stato detenuto né internato: per ottenere la rimessione deve dimostrare due requisiti cumulativi. Il primo è quello delle disagiate condizioni economiche, accertate sulla base della documentazione reddituale e patrimoniale. Il secondo è una regolare condotta in libertà, valutata in modo analogo all'affidamento in prova. La valutazione è discrezionale ma vincolata da parametri oggettivi (ISEE, reddito imponibile, assenza di nuovi reati).

Detenuti e internati

Il comma 2 estende la rimessione a chi è stato detenuto, comprendendo anche le spese di mantenimento (vitto, vestiario, igiene). Qui la valutazione della condotta richiama l'art. 30-ter, comma 8, della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario: regolare condotta in istituto, partecipazione al trattamento, assenza di provvedimenti disciplinari rilevanti. La pluralità di parametri assicura una valutazione equilibrata, evitando esclusioni meccaniche.

Procedura della domanda

Il comma 3 richiede una domanda corredata da idonea documentazione. L'istanza si presenta all'ufficio recupero crediti del tribunale del luogo di esecuzione. La prassi richiede ISEE aggiornato, certificazioni reddituali, certificato del casellario e una sintesi sulla condotta. La decisione è del magistrato di sorveglianza per i detenuti, mentre per i non detenuti compete al presidente del tribunale dell'esecuzione. I termini per la decisione sono ordinatori.

Effetti e revoca

La rimessione estingue il debito; la regolare condotta successiva ne assicura la stabilità. In presenza di nuovi reati o di accertamenti che dimostrino la falsità delle dichiarazioni reddituali, la rimessione è revocata e il debito riprende vigore. La materia si raccorda con l'art. 24 Cost., perché rende effettivo il diritto a riprendere la vita sociale senza il peso schiacciante di crediti erariali datati. La giurisprudenza di Cassazione ha ribadito la natura assistenziale dell'istituto.

La revoca della rimessione produce effetti immediati: il credito erariale riprende vigore e l'Agenzia delle entrate-Riscossione può procedere alla cartella esattoriale. La parte interessata può però chiedere una nuova istanza di rimessione se ricorrono ancora i presupposti, attivando un nuovo procedimento autonomo che valuta la situazione attuale del soggetto.

L'istituto della rimessione completa il quadro di tutela del condannato povero, rendendo effettivo il principio rieducativo della pena ben oltre il termine dell'esecuzione formale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio chiede la rimessione dopo l'esecuzione

Caso 2: Caio non detenuto e rimessione parziale

Domande frequenti

Chi può chiedere la rimessione delle spese penali?

Sia il non detenuto sia il detenuto, purché dimostri disagiate condizioni economiche e regolare condotta secondo i parametri della legge 354/1975.

Quale documentazione serve?

ISEE aggiornato, certificazioni reddituali, prova della residenza, attestazione della condotta in istituto per i detenuti.

La rimessione può essere revocata?

Sì, in caso di falsa dichiarazione reddituale o commissione di nuovi reati: il debito riprende vigore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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