In sintesi
- Disciplina i procedimenti civili con PM parte
- Le spese non gravanti su altra parte vanno all'art. 131
- La parte soccombente non ammessa al patrocinio paga allo Stato
- Norma introdotta dal D.L. 90/2014, conv. l. 114/2014
- Tutela l'erario dalla gratuità impropria
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8-bis D.P.R. 115/2002 — (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
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((
1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.
2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.))
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 8-bis, inserito dal d.l. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, regola un'area di confine: i procedimenti civili nei quali il pubblico ministero è promotore o parte. Si pensi alle interdizioni, alle azioni a tutela dell'interesse pubblico, ai procedimenti familiari nei quali il PM interviene obbligatoriamente. La norma evita che la presenza del PM diventi una porta di gratuità impropria, garantendo razionalità economica al sistema senza compromettere la tutela degli interessi pubblici.
Il problema risolto dalla norma
Prima del 2014 si poneva il dubbio sulla collocazione delle spese non addossate a parti private. L'erario rischiava di sostenerle senza recupero, perché il PM non è soggetto a condanna alle spese. La giurisprudenza era oscillante; l'art. 8-bis ha fissato il regime, chiudendo un vuoto normativo che generava contenziosi sulla destinazione dei pagamenti. La novella si inserisce nella stagione delle riforme sulla efficienza della giustizia.
Rinvio all'art. 131
Il comma 1 rinvia all'art. 131 del testo unico, che disciplina le spese pagate dall'erario nei processi civili: si tratta di una contabilizzazione specifica nei capitoli del bilancio della giustizia, con liquidazione secondo le tariffe e i parametri ordinari. Il modello richiama quello del foglio notizie penale. Le voci coinvolte sono spese per CTU, per indennità testimoniali, per pubblicazioni, per traduzioni, per notifiche eseguite d'ufficio.
Pagamento a favore dello Stato
Il comma 2 introduce la novità di sistema: il provvedimento che pone le spese a carico del soccombente non ammesso al patrocinio dispone che il pagamento sia eseguito direttamente a favore dello Stato. Si evita la duplicazione (rimborso al PM, che a sua volta versa all'erario) e si garantisce l'effettività del recupero. La regola facilita anche la riscossione, perché la cancelleria può attivare direttamente le procedure esattoriali.
Casistica applicativa
Esempi tipici: domande di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno con PM ricorrente; cause matrimoniali con intervento obbligatorio; azioni dirette a tutelare minori. La norma si applica anche ai giudizi di rettifica anagrafica e a quelli sull'attribuzione del nome. La condanna del soccombente segue le regole degli artt. 91 e 92 c.p.c., con destinazione del pagamento direttamente all'erario.
Sul piano contabile, le somme recuperate ex art. 8-bis confluiscono nel bilancio del Ministero della giustizia come entrata propria, finanziando indirettamente il funzionamento degli uffici. Il meccanismo aggiunge un tassello di sostenibilità al sistema, evitando che la presenza istituzionale del PM nei giudizi civili si traduca in oneri non recuperabili per l'erario.
L'art. 8-bis si inserisce in una trama normativa che bilancia tutela degli interessi pubblici, accesso alla giustizia e razionalità economica del sistema giurisdizionale.
Le esperienze applicative degli uffici giudiziari hanno consolidato prassi operative orientate alla rapida liquidazione delle spese di giustizia nei procedimenti civili con intervento del pubblico ministero.
Casi pratici
Caso 1: Tizio resiste ad azione di interdizione
Caso 2: Caia soccombente in causa matrimoniale
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 8-bis?
Nei procedimenti civili nei quali il PM è promotore o parte e le spese non sono poste a carico di una parte privata diversa dal PM.
Chi paga le spese se vince il PM?
Le sostiene l'erario secondo l'art. 131; se il soccombente non è ammesso al patrocinio, paga direttamente allo Stato.
Vale anche per i procedimenti su istanza congiunta?
Solo se il PM è parte. Nei procedimenti su istanza delle sole parti private restano applicabili le regole ordinarie.
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