La legge 689/1981 è la legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. Il suo Capo I è la legge generale sulle sanzioni amministrative: per l’art. 1 nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Il Capo I contiene i principi generali (capacità di intendere e di volere, elemento soggettivo, concorso, solidarietà, principio di specialità) e il procedimento: contestazione e notificazione della violazione (art. 14), pagamento in misura ridotta (art. 16), scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione (art. 18), opposizione (art. 22). Seguono la depenalizzazione di delitti e contravvenzioni e, nei Capi dal II al VI, le norme penali: aggravamento di pene, pene sostitutive delle pene detentive brevi, perseguibilità a querela, pene pecuniarie e pene accessorie.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro; gli articoli abrogati sono segnalati.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 151 articoli su 159 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Sezione IPRINCIPI GENERALI
Sezione IIAPPLICAZIONE
Sezione IIIDEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI
Sezione IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione IAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE
Sezione IIAPPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO
È la legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale». Il Capo I detta le regole generali sulle sanzioni amministrative; i Capi dal II al VI modificano il sistema penale, tra pene sostitutive, perseguibilità a querela e pene pecuniarie.
Se la contestazione non è immediata, l’art. 14 prevede che gli estremi della violazione siano notificati entro novanta giorni dall’accertamento agli interessati residenti in Italia ed entro trecentosessanta giorni a quelli residenti all’estero.
Secondo l’art. 16 è il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e se è stabilito il minimo, al doppio del minimo, oltre alle spese, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.
L’art. 22 prevede l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria contro l’ordinanza-ingiunzione e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. 104/2010; il giudizio è regolato dall’art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.