Testo dell'articoloVigente
Art. 87 L. 689/1981 – Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Nota: gli importi in lire sono quelli della novella del 1981. La materia è oggi nell’art. 388 c.p., più volte riformato: al primo comma la multa va da 103 a 1.032 euro.
Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi: "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa".
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 87 della L. 689/1981 e una norma di tecnica legislativa novellistica: interviene sull'articolo 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) sostituendone il terzo comma con una disciplina piu articolata della tutela penale delle cose sottoposte a pignoramento o a sequestro giudiziario/conservativo. La disposizione completa, parallelamente all'articolo 86, il quadro della tutela penale dei vincoli reali processuali.
L'estensione della tutela penale
La nuova disciplina copre le cose sottoposte a pignoramento (vincolo tipico dell'esecuzione forzata civile) e a sequestro giudiziario o conservativo (vincoli cautelari civili). Si tratta di una tutela che opera in ambito differente rispetto agli articoli 334-335 c.p. (sequestri penali e amministrativi): l'articolo 87 si occupa del versante esecutivo-cautelare civile, garantendo penalmente l'effettivita dei provvedimenti del giudice civile.
La modulazione delle pene
Analogamente alla tecnica adottata negli articoli 334-335 c.p., anche qui le pene sono modulate in funzione della qualita del soggetto agente. La condotta del proprietario su cosa propria pignorata e punita meno gravemente; la condotta del custode che agisce per favorire il proprietario subisce un trattamento intermedio; il custode che indebitamente rifiuta, omette o ritarda gli atti del suo ufficio e punito autonomamente. Tale modulazione esprime la diversa intensita dell'offesa al vincolo processuale.
Il regime della querela
L'ultima parte della disposizione introduce un dato qualificante: la perseguibilita a querela della persona offesa. Questa scelta riflette la natura prevalentemente privatistica degli interessi tutelati nell'ambito dell'esecuzione forzata civile e dei sequestri civili: la decisione di attivare la tutela penale e rimessa al soggetto leso, in coerenza con la logica privatistica del processo civile esecutivo. Si tratta di una scelta di proporzionalita: l'intervento penale segue la volonta del soggetto interessato.
Inquadramento sistematico
La disposizione si inserisce nella ridefinizione complessiva degli equilibri tra tutela penale e oggetti civilistici operata dalla L. 689/1981. La legge persegue una logica di razionalizzazione: rafforza la tutela penale dove gli interessi pubblici lo richiedono (sequestri penali) e la subordina alla querela dove prevalgono interessi privati (esecuzione forzata civile). E un esempio paradigmatico del processo di depenalizzazione e razionalizzazione tipico della riforma.
Profili evolutivi
L'impianto introdotto nel 1981 e rimasto sostanzialmente stabile, costituendo il riferimento attuale per la tutela penale delle cose pignorate e sequestrate civilmente. Le pene pecuniarie originariamente in lire sono state adeguate dalla riforma del sistema sanzionatorio. La distinzione strutturale tra tutela penale ex officio (per sequestri penali) e tutela penale a querela (per sequestri civili) resta caratteristica del sistema.
Casi pratici
Caso 1: proprietario che asporta cose pignorate
Tizio, proprietario di beni pignorati, li asporta dalla propria abitazione per sottrarli all'esecuzione forzata. La condotta integra la fattispecie introdotta dal nuovo terzo comma dell'art. 388 c.p. Il creditore procedente, in qualita di persona offesa, propone querela. Il giudice valuta la condotta secondo la modulazione di pena prevista per il proprietario.
Caso 2: custode che omette atti d'ufficio
Caio, custode nominato per beni sequestrati conservativamente, rifiuta indebitamente di rendere conto della custodia all'autorita giudiziaria. La condotta omissiva integra l'autonoma fattispecie introdotta dall'articolo 87 per il custode che rifiuta, omette o ritarda atti d'ufficio. La querela del creditore procedente attiva la tutela penale.
Domande frequenti
Quale e l'ambito di tutela dell'articolo 87?
Le cose sottoposte a pignoramento (esecuzione forzata civile) e a sequestro giudiziario o conservativo (vincoli cautelari civili).
Il reato e perseguibile d'ufficio?
No, la perseguibilita e a querela della persona offesa, coerentemente con la natura prevalentemente privatistica degli interessi tutelati nell'ambito dell'esecuzione civile.
Come si distingue dall'art. 334 c.p.?
L'art. 334 tutela il sequestro penale o amministrativo; l'art. 388, comma 3 (introdotto dall'articolo 87) tutela il pignoramento e i sequestri civili. Diverso e l'ambito processuale di riferimento.