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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 388 c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato di violazione dolosa di sentenza: frode civile deliberata per eludere obbligo esecutivo
  • Atti simulati: operazioni fittizie su beni propri/altrui (donazioni false, passaggi di proprietà)
  • Atti fraudolenti: sottrazioni reali (nascondimento beni, costituzione ipoteca preferenziale
  • Pena: reclusione fino 3 anni; aumentata per sottrazioni in pignoramento e riguardante custode infedele

Chi compie atti simulati o fraudolenti per sottrarsi all'esecuzione di sentenza di condanna civile è punito con reclusione fino a tre anni o multa fino a 1.032 euro.

Ratio

L'articolo 388 tutela l'efficacia della sentenza civile esecutiva. Un debitore condannato non può sottrarsi illecitamente all'adempimento mediante finzioni o frodi. Lo scopo è scoraggiare il comportamento fraudolento e assicurare che il creditore possa effettivamente riscuotere quanto sentenza. È reato contro la funzione giudiziaria civile e tutela l'affidabilità del sistema esecutivo.

Analisi

L'articolo si articola su più commi: il primo punisce atti simulati o fraudolenti per sottrarsi a obblighi civili (primo comma); il secondo estende la punibilità a provvedimenti del giudice civile che riguardino affidamento di minori/incapaci o misure cautelari (secondo comma); il terzo punisce la sottrazione di cosa propria sottoposta a pignoramento o sequestro (terzo comma); il quarto differenzia pene se il fatto è commesso dal custode infedele. Atto simulato = finzione legale (es. falsa donazione); atto fraudolento = sottrazione reale (es. bene nascosto, ceduto fraudolentemente).

Quando si applica

Debitore condannato a pagare 50.000 euro trasferisce fittiziamente la casa al figlio minore per eludere pignoramento: atto simulato (art. 388, comma 1). Condannato al pagamento che subito prima del pignoramento nasconde titoli bancari in cassetta di sicurezza intestata a terzo: atto fraudolento. Custode di beni pignorati che permette al proprietario di portarli via per favore: responsabile secondo art. 388 comma 4. Magistrato che inibisce affidamento minorenne e il padre nasconde il figlio all'estero per eludere il provvedimento: art. 388 comma 2.

Connessioni

Art. 640 c.p. (truffa) per elemento ingannevole di atti simulati. Art. 187 cpp (esecuzione della sentenza civile) per il procedimento di riscossione. Art. 499 cpp (sequestro conservativo) e pignoramento (art. 514 cpp). Rimanda al Codice Civile per nozione di simulazione (art. 1414 c.c.). Vedi L. 546/1992 (azione revocatoria) per strumenti civili paralleli. Art. 389 c.p. (inosservanza di pene accessorie) per reati connessi.

Domande frequenti

Se il debitore semplicemente dichiara insolvibilità, commette il reato dell'art. 388?

No, la mera dichiarazione di insolvibilità o il rifiuto di pagare non integra il reato. Occorre atto simulato o fraudolento (trasferimento fittizio, occultamento di beni). L'insolvibilità genuina non è reato.

L'atto simulato deve avere esito dannoso al creditore, o il dolo è sufficiente?

Il dolo (intenzione di sottrarsi all'obbligo) è centrale. L'atto non deve necessariamente causare danno al creditore (il danno è potenziale). Basta la simulazione con intento fraudolento.

Se il debitore condannato trasferisce beni legittimamente a un credibile acquirente, è reato?

Dipende dall'intento. Se il trasferimento avviene per sottrarsi alla sentenza (es. trasferimento a familiari, a prezzo inferiore al valore, con intento fraudolento), è art. 388. Se il trasferimento è genuino, non è reato.

Il reato sussiste anche se la sentenza non è ancora esecutiva?

No, il testo dell'art. 388 specifica «per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria». Dunque occorre sentenza o accertamento in corso, non ipotetico.

Se il creditore non si attiva per l'esecuzione, il reato è meno grave?

No, il reato è consumato dall'atto simulato/fraudolento del debitore, indipendentemente dall'azione del creditore. L'inerzia del creditore non assolve il debitore dal dolo di sottrazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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