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Art. 187 c.p. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni “ex delicto”
In vigore dal 1° luglio 1931
L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
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In sintesi
Stabilisce l'indivisibilità dell'obbligo alle restituzioni e la solidarietà nel risarcimento del danno tra condannati per lo stesso reato.
Ratio legis
L'art. 187 c.p. persegue una duplice finalità: tutelare in modo pieno la vittima del reato e semplificare l'esecuzione dei provvedimenti patrimoniali conseguenti alla condanna penale. Facendo leva sui modelli civilistici dell'indivisibilità e della solidarietà, il legislatore del 1930 ha voluto evitare che la pluralità di responsabili si traducesse in un ostacolo pratico al ristoro del danneggiato, imponendo a ciascun condannato di rispondere per l'intero.
Analisi
Il primo comma disciplina l'indivisibilità dell'obbligo restitutorio e di quello relativo alla pubblicazione della sentenza. L'indivisibilità implica che la prestazione non possa essere adempiuta per quote: la restituzione del bene sottratto o il provvedimento di pubblicazione devono essere eseguiti nella loro interezza, e ogni coobbligato può essere chiamato a dare esecuzione completa all'obbligazione. Il secondo comma introduce invece la solidarietà passiva nel risarcimento del danno: il danneggiato può pretendere l'intero importo da uno qualsiasi dei condannati, i quali, nei loro rapporti interni, regolerà poi i rispettivi apporti causali attraverso il regresso. La distinzione tecnica tra i due istituti non è meramente accademica: l'indivisibilità opera sull'oggetto della prestazione (che per sua natura non si presta alla divisione), mentre la solidarietà opera sul piano soggettivo, creando un vincolo tra debitori anche quando la prestazione sarebbe in astratto frazionabile.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che più soggetti siano stati condannati per il medesimo fatto di reato, a prescindere dal titolo di partecipazione (concorso di persone ex art. 110 c.p., cooperazione colposa ex art. 113 c.p.). È irrilevante che le pene inflitte siano diverse o che alcuni coimputati abbiano beneficiato di attenuanti: la solidarietà nel risarcimento rimane integra. La regola si applica anche quando la condanna penale funge da titolo per la liquidazione del danno in sede civile, ad esempio nel giudizio di opposizione all'esecuzione o nell'azione diretta del danneggiato.
Connessioni normative
L'art. 187 c.p. si coordina strettamente con l'art. 185 c.p. (obbligo di restituzione e risarcimento del danno derivante da reato) e con l'art. 186 c.p. (obbligazioni civili delle persone non imputabili). Sul piano civilistico, il riferimento è agli artt. 1292 ss. c.c. (obbligazioni solidali) e all'art. 1316 c.c. (obbligazioni indivisibili). In sede processuale, la disciplina si intreccia con le norme del codice di procedura penale sulla parte civile (artt. 74 ss. c.p.p.) e con quelle sull'esecuzione delle disposizioni civili della sentenza penale.
Domande frequenti
Cosa significa che l'obbligo alle restituzioni è indivisibile?
Significa che la prestazione restitutoria deve essere eseguita nella sua interezza e non può essere frazionata tra i vari condannati. Il danneggiato può esigere l'adempimento completo da uno qualsiasi dei coobbligati.
Qual è la differenza tra indivisibilità e solidarietà nell'art. 187 c.p.?
L'indivisibilità (primo comma) riguarda la natura della prestazione — restituzioni e pubblicazione della sentenza — che non si presta per sua natura ad essere suddivisa. La solidarietà (secondo comma) riguarda invece il risarcimento del danno, che sarebbe divisibile ma che il legislatore assoggetta al vincolo solidale per tutelare la vittima.
Il condannato che paga l'intero risarcimento può rivalersi sui coimputati?
Sì. Chi adempie per l'intero acquista il diritto di regresso nei confronti degli altri condannati per la quota di loro pertinenza, secondo le regole generali sulle obbligazioni solidali previste dagli artt. 1292 ss. del codice civile.
La solidarietà si applica anche al danno non patrimoniale (danno morale)?
Sì. L'art. 187, secondo comma, c.p. richiama espressamente sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, rendendo tutti i condannati per lo stesso reato solidalmente responsabili per entrambe le voci di danno riconosciute dal giudice.
L'art. 187 c.p. si applica anche se i coimputati hanno ricevuto pene diverse?
Sì. La solidarietà nel risarcimento del danno prescinde dall'entità della pena inflitta a ciascun condannato e dalla presenza di circostanze attenuanti. Ciò che rileva è la condanna per il medesimo fatto di reato, indipendentemente dal trattamento sanzionatorio individuale.
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