Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 186 c.p. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

In vigore dal 1° luglio 1931

Oltre quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

In sintesi

  • Obbligo di pubblicazione: il colpevole è tenuto a pubblicare la sentenza di condanna a proprie spese.
  • Finalità riparatoria: la pubblicazione costituisce uno strumento per riparare il danno non patrimoniale arrecato dal reato.
  • Carattere complementare: si applica in aggiunta a quanto previsto dall'articolo precedente (art. 185 c.p.) e da altre disposizioni di legge.
  • Condizione applicativa: la pubblicazione è dovuta solo se rappresenta un mezzo effettivo di riparazione del danno non patrimoniale, non in modo automatico.
  • Vigenza storica: la norma è in vigore dal 1° luglio 1931, data di entrata in vigore del Codice Penale Rocco.
Indice dei contenuti

Obbliga il condannato a pubblicare la sentenza a proprie spese quando ciò ripara il danno non patrimoniale causato dal reato.

Ratio legis

L'art. 186 c.p. risponde all'esigenza di garantire alla vittima una forma di riparazione pubblica per i danni non patrimoniali subiti a causa del reato. La logica sottesa è che certi illeciti, si pensi ai reati contro l'onore, la reputazione o la riservatezza, producono un pregiudizio che non è quantificabile in termini economici, ma che può essere almeno parzialmente neutralizzato rendendo nota la condanna dell'autore. La pubblicazione della sentenza assolve dunque una funzione satisfattiva e riparatoria, restituendo alla persona offesa una forma di riconoscimento pubblico del torto subito.

Analisi

La norma configura un obbligo a carico del condannato, non una mera facoltà del giudice: quest'ultimo, tuttavia, deve accertare in concreto che la pubblicazione sia idonea a riparare il danno non patrimoniale specifico del caso. Non si tratta, quindi, di una conseguenza automatica di qualsiasi condanna, bensì di una misura subordinata a una valutazione giudiziale sulla sua utilità riparatoria. Le spese della pubblicazione gravano integralmente sul condannato, accentuando il carattere sanzionatorio dell'istituto. Le modalità di pubblicazione (testata, pagina, dimensioni) sono di regola determinate dal giudice nel dispositivo della sentenza, tenendo conto della diffusione del mezzo e della natura del reato.

Quando si applica

L'istituto trova applicazione prevalente nei reati che ledono beni della personalità: diffamazione (art. 595 c.p.), ingiuria (oggi depenalizzata), reati contro l'onore in ambito professionale, reati commessi a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di comunicazione di massa. È altresì richiamato in settori speciali, come la legge sulla stampa (L. 47/1948), che prevede obblighi specifici di rettifica e pubblicazione in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa. Non si applica, invece, quando il danno è esclusivamente patrimoniale, poiché in tal caso gli strumenti riparatori sono di natura diversa.

Connessioni normative

L'art. 186 c.p. si collega sistematicamente all'art. 185 c.p., che disciplina le obbligazioni civili nascenti dal reato (restituzione e risarcimento del danno), e agli artt. 185 ss. c.p. in materia di riparazione. Rilevano altresì l'art. 595 c.p. (diffamazione), l'art. 57 c.p. (responsabilità del direttore di periodico), la L. 47/1948 (legge sulla stampa) e il D.Lgs. 105/2018 che ha adeguato talune previsioni al contesto digitale. Sul piano processuale, le modalità di pubblicazione sono regolate dagli artt. 544 e ss. c.p.p.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio, titolare di un'azienda nel settore alimentare, viene condannato per diffamazione aggravata ai danni di Caio, suo concorrente, dopo aver diffuso notizie false sulla qualità dei prodotti di quest'ultimo su una rivista di settore a larga diffusione. Il giudice, ritenendo che la pubblicazione della sentenza di condanna sulla medesima rivista costituisca il mezzo più idoneo a riparare il danno reputazionale subito da Caio, ne ordina la pubblicazione a spese di Tizio, con indicazione del titolo del reato e del contenuto del dispositivo.

Sempronia, nota influencer, pubblica sul proprio profilo social una serie di post contenenti affermazioni gravemente lesive dell'onore di Tizia, sua ex socia. A seguito della condanna di Sempronia per diffamazione, il giudice, valutato che la pubblicazione della sentenza sulle medesime piattaforme digitali utilizzate per la diffamazione costituisce strumento efficace di riparazione del danno non patrimoniale, ne dispone la pubblicazione a spese di Sempronia, con indicazione delle modalità e della durata minima di visibilità del post.

Domande frequenti

La pubblicazione della sentenza è automatica in caso di condanna penale?

No. L'art. 186 c.p. non prevede un obbligo automatico: il giudice deve accertare in concreto che la pubblicazione sia uno strumento idoneo e utile a riparare il danno non patrimoniale causato dal reato. Solo in presenza di tale condizione può essere ordinata.

Chi sostiene le spese di pubblicazione della sentenza?

Le spese di pubblicazione gravano interamente sul condannato. Questo aspetto rafforza la funzione sanzionatoria dell'istituto, ponendo il costo economico dell'operazione a carico di chi ha commesso il reato.

In quali reati trova applicazione prevalente l'art. 186 c.p.?

La norma si applica soprattutto ai reati che ledono beni della personalità, come la diffamazione (art. 595 c.p.), i reati contro l'onore commessi a mezzo stampa o attraverso i media, e in generale tutti gli illeciti che producono un danno non patrimoniale alla reputazione o all'identità della persona offesa.

Qual è la differenza tra l'art. 185 e l'art. 186 c.p.?

L'art. 185 c.p. disciplina le obbligazioni civili nascenti dal reato, ossia la restituzione e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L'art. 186 c.p. aggiunge uno strumento ulteriore e specifico: la pubblicazione della sentenza, quale forma di riparazione del solo danno non patrimoniale, complementare rispetto al risarcimento.

Il giudice può stabilire le modalità di pubblicazione della sentenza?

Sì. Il giudice indica nel dispositivo della sentenza le modalità di pubblicazione: la testata o il mezzo da utilizzare, la posizione e le dimensioni dello spazio, e in alcuni casi la durata minima di visibilità. L'obiettivo è garantire che la pubblicazione raggiunga effettivamente il pubblico che era stato esposto alla condotta lesiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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