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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 182 c.p. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
In vigore dal 1° luglio 1931
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 181 - Art. 181 c.p.: Riabilitazione nel caso di condanna all’estero→Cod. pen. art. 183 - Articolo 183 Codice Penale: Concorso di cause estintive→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 180 Codice Penale: Revoca della sentenza di riabilitazione→Art. 184 c.p.: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o→Articolo 179 Codice Penale: Condizioni per la riabilitazione→Articolo 185 Codice Penale: Restituzioni e risarcimento del danno→Articolo 178 Codice Penale: Riabilitazione→Art. 186 c.p.: Riparazione del danno mediante pubblicazione dell→Art. 177 c.p.: Revoca della liberazione condizionale o estinzion
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Stabilisce che le cause di estinzione del reato o della pena operano solo per chi ne è personalmente destinatario.
Ratio legis
L'articolo 182 c.p. rispecchia uno dei cardini del diritto penale moderno: la personalità della responsabilità penale, sancita anche dall'art. 27 della Costituzione. Il legislatore del 1930 ha voluto impedire che un beneficio estintivo concesso a un imputato si propagasse automaticamente agli altri concorrenti nel reato, ciascuno dei quali risponde in modo autonomo della propria posizione giuridica.
Analisi
La disposizione enuncia una regola generale a struttura residuale: trova applicazione salvo che la legge disponga altrimenti. Ciò significa che il legislatore può, con norma speciale, attribuire effetti oggettivi o estensivi a determinate cause estintive. Un esempio classico è l'amnistia propria, che estingue il reato indipendentemente dalla persona e si applica a tutti i concorrenti; per contro, la grazia è per definizione personale e non è suscettibile di estensione. L'articolo si applica sia alle cause che estinguono il reato (amnistia, prescrizione, remissione della querela, oblazione) sia a quelle che estinguono la sola pena (indulto, grazia, liberazione condizionale, riabilitazione). In entrambi i casi, l'effetto estintivo rimane circoscritto alla sfera giuridica del soggetto che ha maturato o ottenuto il beneficio.
Quando si applica
La norma rileva concretamente nei processi con più imputati (concorso di persone ex art. 110 c.p.). Se uno dei concorrenti beneficia della prescrizione perché il termine è decorso solo nei suoi confronti, gli altri coimputati non traggono alcun vantaggio. Analogamente, l'indulto concesso a Tizio non giova a Caio che abbia partecipato al medesimo reato. La disposizione è richiamata ogni volta che il giudice deve valutare l'effetto di una causa estintiva nei confronti di ciascun imputato separatamente.
Connessioni normative
L'art. 182 c.p. si collega sistematicamente agli artt. 150-179 c.p., che disciplinano le singole cause di estinzione del reato e della pena. Va letto in combinato con l'art. 110 c.p. (concorso di persone) e con le disposizioni processuali degli artt. 529-531 c.p.p., che regolano le sentenze di non luogo a procedere e di non doversi procedere. Eventuali deroghe sono previste, ad esempio, nella disciplina dell'amnistia (art. 151 c.p.) e della remissione della querela nei reati procedibili a querela.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 182 del codice penale?
Stabilisce che le cause di estinzione del reato o della pena operano solo per il soggetto al quale si riferiscono, salvo diversa previsione di legge.
Se un coimputato beneficia della prescrizione, anche gli altri ne traggono vantaggio?
No. La prescrizione, come ogni altra causa estintiva, produce effetti esclusivamente nei confronti del soggetto per il quale si è maturata; gli altri concorrenti continuano a rispondere del reato.
Esistono eccezioni al principio di personalità delle cause estintive?
Sì. L'art. 182 c.p. opera salvo che la legge disponga altrimenti: norme speciali possono attribuire effetti oggettivi o estensivi, come avviene talvolta per l'amnistia propria.
L'indulto concesso a un imputato si estende automaticamente al suo concorrente?
No. L'indulto è una causa di estinzione della pena a carattere personale; ogni imputato deve soddisfare autonomamente i requisiti previsti dal decreto di indulto per beneficiarne.
In quale fase processuale rileva l'art. 182 c.p.?
Rileva sia nella fase di cognizione, quando il giudice valuta le cause estintive per ciascun imputato, sia nella fase esecutiva, quando si tratta di estinguere la pena già irrogata nei confronti di un determinato condannato.
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