Art. 184 c.p. Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
In sintesi
Disciplina l'estinzione di pene temporanee e dell'isolamento diurno quando amnistia, indulto o grazia estinguono pena di morte o ergastolo in caso di concorso di reati.
Ratio legis
L'art. 184 c.p. risolve un problema tecnico che sorge quando, in presenza di concorso materiale di reati, una causa estintiva della pena — amnistia, indulto o grazia — colpisce la sanzione più grave (pena di morte, oggi abolita, o ergastolo), lasciando aperta la questione del trattamento della pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente. Il legislatore del 1930 ha inteso evitare che la clemenza sulla pena principale si traducesse in un'automatica liberazione totale del condannato, garantendo al contempo un correttivo equitativo per chi abbia già subito parte rilevante della pena.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale: l'estinzione della pena capitale o dell'ergastolo non travolge la pena detentiva temporanea, che rimane eseguibile per intero. Tuttavia il legislatore introduce due temperamenti fondati sull'effettiva sofferenza penitenziaria già patita. Il primo temperamento opera quando il condannato abbia integralmente scontato l'isolamento diurno previsto dall'art. 72, secondo comma, c.p. come aggravamento dell'ergastolo: in tal caso la pena residua è dimezzata. Il secondo temperamento — più radicale — dispone l'estinzione automatica della pena residua qualora il condannato abbia già trascorso oltre trent'anni in detenzione, soglia che il sistema considera equivalente funzionale alla pena perpetua.
Il secondo comma disciplina la situazione speculare: se la causa estintiva elimina anche la pena detentiva temporanea del condannato all'ergastolo (che dunque non deve scontarla), l'isolamento diurno non trova applicazione. Se invece la pena temporanea deve essere scontata solo in parte, il giudice può ridurre il periodo di isolamento fino a un minimo di tre mesi, introducendo una flessibilità applicativa che mitiga la rigidità del cumulo.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nei casi di concorso materiale di reati in cui coesistano una condanna all'ergastolo (o, storicamente, alla pena di morte) e una condanna a pena detentiva temporanea, e intervenga una delle tre cause estintive espressamente elencate: amnistia, indulto o grazia. Non si applica alle cause estintive del reato (prescrizione, remissione di querela), né alla liberazione condizionale, né ai casi in cui il cumulo riguardi solo pene temporanee.
Connessioni normative
L'art. 184 c.p. si collega strettamente all'art. 72 c.p. (isolamento diurno per l'ergastolano condannato anche a pena temporanea), agli artt. 79-81 c.p. sul concorso di reati e cumulo delle pene, e agli artt. 151, 174 e 175 c.p. in materia di amnistia, indulto e grazia. Rileva inoltre il rapporto con l'art. 176 c.p. sulla liberazione condizionale, istituto che può interagire con le riduzioni di pena disciplinate dalla presente norma.
Domande frequenti
Cosa succede alla pena detentiva temporanea se l'ergastolo viene estinto per indulto?
La pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente rimane in vigore e deve essere eseguita per intero, salvo che il condannato abbia già scontato l'isolamento diurno (nel qual caso è ridotta della metà) o abbia già trascorso oltre trent'anni in detenzione (nel qual caso si estingue).
Dopo quanti anni di detenzione si estingue automaticamente la pena temporanea residua?
L'art. 184 c.p. prevede l'estinzione automatica della pena detentiva temporanea residua quando il condannato ha già trascorso oltre trenta anni di detenzione effettiva, a condizione che intervenga una causa estintiva (amnistia, indulto o grazia) che elimini la pena principale.
L'art. 184 c.p. si applica anche alla prescrizione del reato?
No. La norma si applica esclusivamente alle cause estintive della pena espressamente elencate: amnistia, indulto e grazia. La prescrizione è una causa estintiva del reato disciplinata dall'art. 157 c.p. e segue un regime diverso, non contemplato dall'art. 184 c.p.
Cosa accade all'isolamento diurno se la causa estintiva elimina anche la pena temporanea?
Se la causa estintiva fa sì che il condannato all'ergastolo non debba scontare neppure la pena detentiva temporanea, l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. non si applica affatto. Se invece la pena temporanea deve essere scontata solo in parte, il periodo di isolamento può essere ridotto fino a tre mesi.
La pena di morte è ancora rilevante ai fini dell'art. 184 c.p.?
La pena di morte è stata abolita nell'ordinamento italiano: nel diritto comune dal d.lgs. lgt. n. 224/1944 e definitivamente anche in tempo di guerra dalla legge costituzionale n. 1/2007. Il riferimento alla pena di morte nell'art. 184 c.p. è pertanto oggi privo di applicazione pratica, ma la norma conserva piena efficacia con riguardo all'ergastolo.
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