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Art. 72 c.p. (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)
In vigore dal 1° luglio 1931
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.
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In sintesi
Ergastolo e concorso di reati: regole sull'isolamento diurno quando più delitti gravissimi concorrono.
Ratio
L'art. 72 c.p. risolve il problema del cumulo delle pene quando il colpevole ha commesso più reati di estrema gravità. Poiché l'ergastolo è già la sanzione massima prevista dall'ordinamento italiano, non è possibile sommare pene detentive perpetue in senso aritmetico. Il legislatore ha quindi individuato nell'isolamento diurno lo strumento per differenziare — sul piano sanzionatorio — la posizione di chi ha commesso un unico delitto gravissimo da chi ne ha commessi più d'uno, aggiungendo così un elemento afflittivo ulteriore all'interno della stessa pena perpetua.
Analisi
La norma disciplina due ipotesi distinte. La prima (comma 1) riguarda il concorso tra più delitti ciascuno dei quali è punito con l'ergastolo: in tal caso l'isolamento diurno va da sei mesi a tre anni, nella sua misura più severa. La seconda (comma 2) riguarda il concorso tra un delitto con ergastolo e uno o più delitti con pene detentive temporanee, a condizione che queste ultime, sommate, superino i cinque anni: l'isolamento diurno è allora ridotto, da due a diciotto mesi. Il comma 3 precisa che l'isolamento diurno non esime dall'obbligo lavorativo, coerentemente con la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. L'isolamento diurno consiste nella separazione del condannato dagli altri detenuti nelle ore diurne, fatta eccezione per le attività lavorative.
Quando si applica
La disposizione si applica esclusivamente in sede di cumulo materiale delle pene, quando il giudice deve determinare la sanzione complessiva a carico di un imputato riconosciuto colpevole di più reati in concorso. Presuppone che almeno uno dei reati sia punito con l'ergastolo. Non riguarda il concorso formale in senso stretto, ma il cumulo materiale disciplinato dagli articoli precedenti del codice penale.
Connessioni
L'art. 72 c.p. si inserisce nel sistema del concorso di reati e del cumulo delle pene (artt. 71–79 c.p.). Va letto in combinato disposto con l'art. 22 c.p., che definisce l'ergastolo, e con le norme dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) che disciplinano le modalità esecutive dell'isolamento diurno. Rilevante è anche il collegamento con l'art. 4-bis ord. pen., che detta un regime differenziato per i condannati all'ergastolo per reati ostativi.
Domande frequenti
Cosa si intende per isolamento diurno?
L'isolamento diurno consiste nella separazione del condannato dagli altri detenuti durante le ore del giorno. Non è un regime di isolamento totale: il condannato continua a svolgere l'attività lavorativa e non è privato dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento penitenziario.
L'art. 72 c.p. si applica anche a reati in materia di droga?
L'art. 72 c.p. riguarda il concorso di reati puniti con l'ergastolo. I reati in materia di stupefacenti (d.P.R. 309/1990) non prevedono di regola la pena dell'ergastolo, salvo ipotesi eccezionali di concorso con altri reati gravissimi; in quel caso le norme sul cumulo troverebbero applicazione secondo le regole generali.
È possibile evitare l'isolamento diurno se si commettono più reati con ergastolo?
No. Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 72 c.p., l'applicazione dell'isolamento diurno è obbligatoria. Il giudice dispone di discrezionalità solo nella determinazione della durata, nei limiti minimi e massimi fissati dalla norma.
Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 72 c.p.?
Il primo comma si applica quando tutti i delitti in concorso sono puniti con l'ergastolo e prevede un isolamento diurno più lungo (da 6 mesi a 3 anni). Il secondo comma si applica quando solo uno dei delitti è punito con l'ergastolo e gli altri comportano pene temporanee superiori a 5 anni complessivi, con isolamento diurno ridotto (da 2 a 18 mesi).
Il condannato all'ergastolo con isolamento diurno può lavorare?
Sì. Il terzo comma dell'art. 72 c.p. stabilisce espressamente che l'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa comunque all'attività lavorativa, in attuazione del principio rieducativo della pena.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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