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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 69 c.p. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Quando concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice ne valuta il peso comparativo.
  • Se prevalgono le aggravanti, si applicano solo gli aumenti di pena; se prevalgono le attenuanti, solo le diminuzioni.
  • In caso di equivalenza, si applica la pena base come se nessuna circostanza concorresse.
  • Il meccanismo vale anche per le circostanze soggettive (inerenti alla persona), salvo eccezioni di legge.
  • Alcune circostanze sono sottratte al giudizio di bilanciamento: per esse vige il divieto di prevalenza delle attenuanti.

Il giudice bilancia aggravanti e attenuanti: prevalgono le prime, le seconde o si equivalgono, determinando la pena finale.

Ratio

L'art. 69 c.p. governa il cosiddetto giudizio di bilanciamento (o comparazione) delle circostanze. La norma mira a conferire al giudice un potere discrezionale di sintesi: anziché sommare meccanicamente tutti gli aumenti e tutte le diminuzioni di pena, egli valuta globalmente il peso delle circostanze contrapposte e sceglie quale «fronte» prevalga, oppure dichiara l'equivalenza. Questo sistema evita risultati irragionevoli che potrebbero derivare dal cumulo aritmetico, garantendo una risposta sanzionatoria proporzionata al fatto concreto.

Analisi

Il primo comma disciplina l'ipotesi di prevalenza delle aggravanti: le attenuanti vengono neutralizzate e si applicano soltanto gli aumenti previsti per le aggravanti. Il secondo comma regola la situazione inversa, di prevalenza delle attenuanti: le aggravanti sono neutralizzate e si applicano soltanto le diminuzioni. Il terzo comma introduce il giudizio di equivalenza: il giudice reputa le due categorie di uguale peso e applica la pena edittale ordinaria, come se nessuna circostanza esistesse. Il quarto comma estende il meccanismo alle circostanze soggettive (ad esempio la recidiva), ma introduce importanti eccezioni al bilanciamento: l'art. 99 co. 4 c.p. (recidiva reiterata specifica), l'art. 111 c.p. (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e l'art. 112 co. 1 n. 4 c.p. (partecipazione di minori o infermi di mente) prevedono un divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ivi contemplate. Analoga sottrazione al bilanciamento riguarda le circostanze che determinano una pena di specie diversa (es. ergastolo) o fissano la misura della pena in modo del tutto autonomo rispetto alla pena ordinaria.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che nel medesimo fatto di reato concorrono contemporaneamente una o più circostanze aggravanti e una o più circostanze attenuanti (comuni o speciali). Il giudice è tenuto a effettuare il bilanciamento in sentenza, motivando la scelta tra prevalenza di un gruppo, prevalenza dell'altro o equivalenza. Il giudizio è escluso quando la legge stabilisce espressamente il divieto di prevalenza o quando la circostanza produce una pena di specie autonoma.

Connessioni

L'art. 69 c.p. si collega strettamente agli artt. 63-68 c.p. (disciplina delle singole circostanze e del loro computo), all'art. 99 c.p. (recidiva, con il blocco al bilanciamento per la recidiva reiterata specifica), agli artt. 111 e 112 c.p. (circostanze del concorso di persone), nonché all'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena). In sede processuale, il bilanciamento rileva anche ai fini del rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), dove la determinazione della pena parte dal risultato del giudizio ex art. 69.

Domande frequenti

Cosa significa «bilanciamento delle circostanze» nell'art. 69 c.p.?

Il bilanciamento è la valutazione con cui il giudice confronta il peso complessivo delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti presenti nello stesso fatto. All'esito, dichiara quali prevalgono — o che si equivalgono — e determina la pena di conseguenza, anziché sommare tutti gli aumenti e tutte le riduzioni in modo automatico.

Cosa succede se il giudice dichiara l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti?

In caso di equivalenza (art. 69 co. 3 c.p.), il giudice applica la pena che sarebbe inflitta se non esistesse alcuna delle circostanze concorrenti, vale a dire la pena edittale ordinaria prevista per quel reato.

Il giudice può sempre bilanciare tutte le circostanze?

No. Il quarto comma dell'art. 69 c.p. esclude dal bilanciamento alcune circostanze specifiche: la recidiva reiterata specifica (art. 99 co. 4 c.p.), le aggravanti degli artt. 111 e 112 co. 1 n. 4 c.p., nonché le circostanze che determinano una pena di specie diversa o fissano la misura della pena in modo indipendente. Per queste, le attenuanti non possono essere dichiarate prevalenti.

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 69 c.p.?

Il primo comma si applica quando le aggravanti prevalgono: le attenuanti vengono azzerate e si computano solo gli aumenti. Il secondo comma si applica nella situazione opposta, quando prevalgono le attenuanti: le aggravanti vengono azzerate e si computano solo le diminuzioni.

La recidiva reiterata può essere bilanciata con le attenuanti generiche?

No. L'art. 69 co. 4 c.p. rimanda all'art. 99 co. 4 c.p., che vieta espressamente la prevalenza delle attenuanti — comprese quelle generiche — sulla recidiva reiterata specifica. Il giudice può al massimo dichiarare l'equivalenza, ma non può considerare le attenuanti prevalenti su quella forma di recidiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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