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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 67 c.p. (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti)

In vigore dal 1° luglio 1931

Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

:1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;

:2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

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In sintesi

  • Con più attenuanti, la pena non scende sotto 15 anni se il reato prevede la pena di morte.
  • Non scende sotto 10 anni se il reato prevede l'ergastolo.
  • Per le altre pene, la riduzione massima complessiva non può superare i tre quarti della pena base.
  • Il limite del quarto non si applica alle circostanze ad effetto speciale o a misura indipendente (art. 63 co. 2 c.p.).
  • La norma bilancia la funzione clemenziale delle attenuanti con le esigenze di proporzionalità della risposta penale.

Fissa i limiti minimi di pena quando concorrono più circostanze attenuanti, impedendo riduzioni illimitate.

Ratio

L'art. 67 c.p. risponde all'esigenza di evitare che il cumulo di circostanze attenuanti produca una riduzione della pena talmente drastica da svuotare di significato la risposta sanzionatoria. Il legislatore del 1930 ha inteso fissare un «pavimento» invalicabile: il giudice, pur godendo di ampia discrezionalità nel riconoscere e valorizzare le attenuanti, non può scendere al di sotto di soglie predeterminate.

Analisi

La norma opera in due distinti livelli. Il primo riguarda i reati più gravi: se la legge stabilisce la pena di morte (oggi non più applicabile, ma il parametro edittale rimane rilevante per il calcolo), il minimo invalicabile è 15 anni di reclusione; se prevede l'ergastolo, il minimo è 10 anni. Il secondo livello riguarda tutte le altre pene: la riduzione complessiva per effetto delle attenuanti concorrenti non può superare i tre quarti, il che significa che la pena finale non può essere inferiore a un quarto di quella base. Fa eccezione il caso delle circostanze ad effetto speciale o a misura indipendente previste dall'art. 63 co. 2 c.p., per le quali il meccanismo di calcolo è autonomo e il limite del quarto non trova applicazione diretta.

Quando si applica

La disposizione si applica ogni volta che il giudice riconosce due o più circostanze attenuanti — siano esse comuni (art. 62 c.p.) o speciali previste da norme di parte speciale — e procede al relativo computo della pena. Non riguarda il caso in cui sussista una sola attenuante, né incide sul giudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti (disciplinato dall'art. 69 c.p.), che è logicamente precedente.

Connessioni

L'art. 67 c.p. si coordina con l'art. 63 c.p. (circostanze che importano una pena di specie diversa o a misura indipendente), con l'art. 65 c.p. (effetti delle attenuanti comuni), con l'art. 69 c.p. (bilanciamento tra circostanze eterogenee) e con l'art. 132 c.p. (potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena). Va letto anche alla luce dell'art. 27 Cost., che impone la proporzionalità e la finalità rieducativa della pena.

Domande frequenti

Qual è lo scopo dell'art. 67 c.p.?

Impedire che il cumulo di più circostanze attenuanti riduca la pena al di sotto di soglie minime predeterminate, garantendo proporzionalità alla risposta sanzionatoria.

Il limite del quarto si applica sempre?

No. Non si applica quando concorrono circostanze attenuanti ad effetto speciale o a misura indipendente, disciplinate dall'art. 63 co. 2 c.p., per le quali valgono regole di calcolo diverse.

Come si coordina l'art. 67 c.p. con il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti?

Il bilanciamento ex art. 69 c.p. è logicamente anteriore: si stabilisce prima quale «peso» hanno le circostanze tra loro, poi — se residuano attenuanti prevalenti — si applica il limite dell'art. 67 c.p. al calcolo finale.

Cosa accade per i reati che prevedevano la pena di morte, oggi abolita?

Il parametro edittale della pena di morte rileva ancora come criterio di calcolo astratto: il giudice considera che quel reato era punito con tale pena e applica il minimo di 15 anni di reclusione previsto dall'art. 67 n. 1 c.p.

L'art. 67 c.p. vale anche per le contravvenzioni?

La norma richiama espressamente «delitti» per i primi due numeri (pena di morte ed ergastolo). Per le contravvenzioni, punite con arresto o ammenda, opera la regola generale del limite del quarto prevista dall'ultimo comma per le «altre pene».

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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