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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 68 c.p. (Limiti al concorso di circostanze)

In vigore dal 1° luglio 1931

Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Evita il cumulo di circostanze che si assorbono reciprocamente, aggravanti o attenuanti.
  • Si applica la circostanza che produce l'effetto più intenso sulla pena.
  • In caso di parità di effetto tra più circostanze, si conteggia un solo aumento o una sola diminuzione.
  • La norma opera in via residuale rispetto all'art. 15 c.p., che disciplina il concorso apparente di norme.
  • Il principio tutela la proporzionalità della pena evitando sovrapposizioni sanzionatorie irragionevoli.

Quando più circostanze si comprendono tra loro, si applica solo quella che comporta il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Ratio

L'art. 68 c.p. risponde all'esigenza di evitare che il giudice applichi più volte la stessa circostanza, sfruttando il fatto che alcune fattispecie circostanziali presentano elementi costitutivi che si sovrappongono o si includono. La disposizione esprime il principio di specialità in senso circostanziale: la circostanza più grave assorbe quella meno grave, impedendo un aggravio (o un beneficio) artificialmente moltiplicato.

Analisi

Il primo comma disciplina il caso di assorbimento: una circostanza aggravante (o attenuante) «comprende in sé» un'altra della stessa specie. In tal caso si valuta solo quella che importa il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena. Il secondo comma regola invece la parità di effetti: se le circostanze comportano lo stesso aumento o la stessa diminuzione, se ne conteggia una sola. La norma presuppone che le circostanze siano già state ritenute sussistenti dal giudice; il suo compito è esclusivamente quello di selezionare quale incida concretamente sulla determinazione della pena.

Quando si applica

La regola entra in gioco nella fase di commisurazione della pena, dopo che il giudice ha accertato la coesistenza di più circostanze dello stesso segno (tutte aggravanti o tutte attenuanti) che presentino un rapporto di specialità o di equivalenza sul piano dell'effetto sanzionatorio. Non si applica al bilanciamento tra circostanze di segno opposto, che è invece disciplinato dall'art. 69 c.p.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 15 c.p. (concorso apparente di norme, applicato in via prioritaria), con l'art. 63 c.p. (circostanze ad effetto comune), con l'art. 64 c.p. (circostanze ad effetto speciale) e con l'art. 69 c.p. (bilanciamento tra circostanze di segno opposto). Il meccanismo si inserisce nel più ampio sistema delle circostanze del reato disciplinato dagli artt. 59–70 c.p.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 68 c.p. e l'art. 69 c.p.?

L'art. 68 c.p. riguarda circostanze dello stesso segno (tutte aggravanti o tutte attenuanti) che si assorbono o producono lo stesso effetto; l'art. 69 c.p. disciplina invece il bilanciamento tra circostanze di segno opposto, cioè il giudizio di prevalenza, equivalenza o soccombenza tra aggravanti e attenuanti concorrenti.

Cosa significa che una circostanza «comprende in sé» un'altra?

Significa che gli elementi costitutivi di una circostanza sono già inclusi in quelli di un'altra circostanza più ampia o più grave: la prima è, rispetto alla seconda, una species del genus. In questo caso applicarle entrambe significherebbe conteggiare due volte lo stesso dato di fatto a danno o a favore dell'imputato.

L'art. 68 c.p. si applica anche alle circostanze ad effetto speciale?

Sì, la disposizione non distingue tra circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale. Anche in presenza di queste ultime, se una circostanza ne assorbe un'altra della stessa specie, si applica solo quella che importa la variazione di pena più intensa.

Se due aggravanti producono la stessa pena, si applica comunque una sola aggravante?

Sì. Il secondo comma dell'art. 68 c.p. stabilisce espressamente che, in caso di parità di effetto sanzionatorio tra circostanze dello stesso segno, si applica un solo aumento (o una sola diminuzione). Il giudice non cumula gli effetti, ma ne conteggia uno soltanto.

In che rapporto sta l'art. 68 c.p. con l'art. 15 c.p. sul concorso apparente di norme?

L'art. 68 c.p. opera in via residuale: il suo stesso testo esordisce con «salvo quanto è disposto nell'articolo 15». Se il conflitto tra circostanze è già risolvibile con i criteri del concorso apparente di norme (specialità, sussidiarietà, consunzione), si applica prima l'art. 15 c.p.; solo quando quel filtro non risolve la sovrapposizione interviene l'art. 68 c.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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