Art. 63 c.p. (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.
In sintesi
Regola il calcolo degli aumenti e delle diminuzioni di pena quando concorrono una o più circostanze del reato.
Ratio
L'art. 63 c.p. assolve una funzione tecnico-aritmetica: stabilisce il metodo con cui il giudice deve modulare la pena quando al reato si accompagnano circostanze aggravanti o attenuanti. Senza una disciplina uniforme, ogni tribunale potrebbe seguire criteri difformi, con esiti contraddittori e violazione del principio di uguaglianza nella risposta sanzionatoria.
Analisi
Il primo comma fissa il punto di partenza: la pena base, ossia quella che il giudice avrebbe concretamente irrogato se la circostanza non esistesse. Non si parte dunque dal minimo o dal massimo edittale, bensì dalla pena già individualizzata ai sensi dell'art. 133 c.p. Il secondo comma introduce il cosiddetto metodo progressivo o a cascata: se le circostanze sono più di una e dello stesso segno, ogni variazione si applica sul risultato ottenuto dalla variazione precedente, non sulla pena base. Il terzo comma introduce un'eccezione rilevante per le circostanze ad effetto speciale — quelle che importano una variazione superiore a un terzo — e per le circostanze che comportano una pena di specie diversa (es. ergastolo in luogo della reclusione): in questi casi la pena di riferimento per le ulteriori variazioni non è quella ordinaria del reato, ma quella stabilita dalla circostanza ad effetto speciale. I commi quarto e quinto disciplinano il concorso di più circostanze ad effetto speciale dello stesso segno: per le aggravanti si applica la sola pena della più grave (con facoltà di aumento discrezionale); per le attenuanti, la sola pena della meno grave (con facoltà di ulteriore diminuzione). Si tratta di un temperamento al metodo progressivo, volto a evitare che il cumulo di circostanze gravi produca pene eccessivamente elevate.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedimento penale in cui il giudice di merito debba commisuare la pena in presenza di circostanze comuni (artt. 61, 62 c.p.) o speciali. Trova applicazione sia in sede di cognizione (sentenza di condanna) sia, indirettamente, in sede cautelare quando occorre determinare la pena ai fini della misura. Non si applica alle circostanze che incidono sulla struttura del reato trasformandolo in fattispecie autonoma, né alle circostanze escluse dal bilanciamento ex art. 69 c.p. in determinati casi.
Connessioni
L'art. 63 c.p. si legge sistematicamente con l'art. 59 c.p. (imputazione delle circostanze), l'art. 69 c.p. (bilanciamento tra circostanze eterogenee), l'art. 132 c.p. (potere discrezionale del giudice) e l'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena). Per le circostanze ad effetto speciale rilevanti in materia di reati gravi si vedano, tra le altre, l'art. 576 c.p. (omicidio aggravato) e l'art. 625 c.p. (furto aggravato).
Domande frequenti
Cos'è la pena base ai sensi dell'art. 63 c.p.?
È la pena che il giudice avrebbe concretamente irrogato se la circostanza in questione non fosse presente. Non coincide necessariamente con il minimo o il massimo edittale, ma con la pena già individualizzata in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Cosa si intende per circostanza ad effetto speciale?
L'art. 63, terzo comma, c.p. definisce ad effetto speciale le circostanze che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo. Hanno rilevanza autonoma nel calcolo: quando concorrono con altre circostanze, queste ultime operano sulla pena da esse stabilita e non sulla pena ordinaria del reato.
Come funziona il metodo a cascata nel concorso di più circostanze?
Se concorrono più circostanze dello stesso segno (tutte aggravanti o tutte attenuanti) e nessuna è ad effetto speciale, ogni variazione si applica sul risultato già ottenuto dalla variazione precedente. Ad esempio, con due aggravanti successive la seconda opera sulla pena già aumentata per la prima.
Cosa accade quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale?
In base al quarto comma dell'art. 63 c.p., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave tra quelle ad effetto speciale. Il giudice conserva tuttavia la facoltà di aumentarla discrezionalmente, tenuto conto delle circostanze concorrenti.
L'art. 63 c.p. si applica anche al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti?
No. Il bilanciamento tra circostanze di segno opposto è disciplinato dall'art. 69 c.p., che prevede un giudizio di prevalenza, equivalenza o soccombenza. L'art. 63 c.p. regola invece il solo calcolo interno a circostanze dello stesso segno, presupponendo che il bilanciamento ex art. 69 c.p. sia già avvenuto o non sia necessario.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.